Prestito di personale Autorimesse TI

18.03.2024

Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024: nuovi salari minimi e aumento dei salari effettivi pari al 2% per gli impiegati di commercio, al 2.6% per tutti gli altri lavoratori e al 2.6% per gli apprendisti.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 18.03.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.04.2024 - 30.06.2026 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutto il personale in esse impiegato, per le figure professionali elencate nell’Art. 13, elenco che le parti ritengono esaustivo. Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili.

Articolo 3.1

Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutto il personale in esse impiegato, per le figure professionali elencate nell’Art. 13, elenco che le parti ritengono esaustivo. Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili.

Al contratto potranno aderire quali firmatari individuali le aziende del settore economico come da elenco riportato nell’art. 3.3.

I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 37.

In ragione del Decreto di forza obbligatoria, emanato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 26.02.1997, sono pure sottoposte al presente contratto tutte le aziende che si occupano delle lavorazioni indicate nell’elenco sottostante ed a tutto il personale in esse impiegato, per tutte le figure professionali elencate nell’Art. 13.

Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili:

  1. lavori di manutenzione, riparazione di autoveicoli leggeri e/o pesanti compresa riparazione e/o sostituzione pneumatici;
  2. restauro di veicoli d’epoca;
  3. tuning, modifica, montaggio ricambi e/o accessori di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
  4. lavori elettrici o elettronici di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
  5. stazioni di vendita di carburanti e/o di ricarica di batterie di trazione annesse alle autofficine;
  6. stazioni di lavaggio annesse alle autofficine;
  7. aziende miste che eseguono lavori di riparazione e/o verniciatura di carrozzeria di autoveicoli leggeri e/o pesanti, ma la cui attività principale è una di quelle sopra elencate. Sono escluse le carrozzerie indipendenti che si occupano esclusivamente di riparazioni e/o verniciatura di carrozzeria per autoveicoli leggeri e/o pesanti.

Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili

Articoli 3.1 – 3.3

Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutto il personale in esse impiegato, per le figure professionali elencate nell’Art. 13, elenco che le parti ritengono esaustivo. Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili.

In ragione del Decreto di forza obbligatoria, emanato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 26.02.1997, sono pure sottoposte al presente contratto tutte le aziende che si occupano delle lavorazioni indicate nell’elenco sottostante ed a tutto il personale in esse impiegato, per tutte le figure professionali elencate nell’Art. 13.

Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili:

  1. lavori di manutenzione, riparazione di autoveicoli leggeri e/o pesanti compresa riparazione e/o sostituzione pneumatici;
  2. restauro di veicoli d’epoca;
  3. tuning, modifica, montaggio ricambi e/o accessori di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
  4. lavori elettrici o elettronici di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
  5. stazioni di vendita di carburanti e/o di ricarica di batterie di trazione annesse alle autofficine;
  6. stazioni di lavaggio annesse alle autofficine;
  7. aziende miste che eseguono lavori di riparazione e/o verniciatura di carrozzeria di autoveicoli leggeri e/o pesanti, ma la cui attività principale è una di quelle sopra elencate. Sono escluse le carrozzerie indipendenti che si occupano esclusivamente di riparazioni e/o verniciatura di carrozzeria per autoveicoli leggeri e/o pesanti.

Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili

Articoli 3.1 e 3.3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
30.04.2024 11:19
01.04.2024
18.03.2024 09:51
01.04.2024
06.09.2023 15:59
01.04.2023
29.03.2023 13:08
01.04.2023
26.10.2022 12:16
01.05.2021
30.12.2021 16:45
01.05.2021
27.04.2021 16:47
01.05.2021
05.08.2020 15:45
01.04.2020
10.07.2020 16:41
01.04.2020
10.07.2020 16:39
01.04.2020
04.06.2020 14:52
01.04.2020
01.01.2020 00:00
01.04.2020
30.03.2020 23:59
01.07.2019
27.06.2019 13:38
01.07.2019
29.06.2019 23:59
01.06.2019
04.06.2019 14:45
01.06.2019
04.06.2019 10:51
01.06.2019
29.05.2019 14:53
01.06.2019

 

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Lavoro straordinario / ore supplementari

Per ore straordinarie sono considerate quelle eccedenti la durata massima del lavoro settimanale. Per queste ore straordinarie saranno corrisposti i seguenti supplementi:

  • 25% per le ore straordinarie diurne.

Articolo 11

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale hanno validità per tutte le imprese e parti d’imprese (datori di lavoro) che svolgono:

  1. lavori di manutenzione, riparazione di autoveicoli leggeri e/o pesanti, compresa la riparazione e/o sostituzione pneumatici;
  2. restauro di veicoli d’epoca;
  3. tuning, modifica, montaggio ricambi e/o accessori di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
  4. lavori elettrici o elettronici su autoveicoli leggeri e/o pesanti;
  5. vendita di carburanti e/o di ricarica di batterie di trazione in spazi annessi alle autofficine;
  6. lavaggio di autoveicoli leggeri e/o pesanti in spazi annessi alle autofficine;

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Rimborso spese

Indennità di trasferta

Al lavoratore che deve eseguire lavori o prestare servizio fuori dall’azienda ed è impossibilitato a rientrare presso la stessa per il pranzo o la cena, la ditta verserà un'indennità di CHF 20.– per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, da ditta versa al lavoratore CHF 100.– per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro. Le ore impiegate per il viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavoro.

Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest'ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di CHF/km 0.70.

Articolo 21

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Giorni festivi retribuiti

Il lavoratore ha diritto allo stipendio intero per 9 giorni festivi infrasettimanali parificati alle domeniche e quindi non recuperabili.

Qualora uno di essi cade di sabato o di domenica potrà essere sostituito con un altro giorno festivo non parificato alla domenica.

Articolo 25

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Per ore straordinarie sono considerate quelle eccedenti la durata massima del lavoro settimanale. Per queste ore straordinarie saranno corrisposti i seguenti supplementi: 

Lavoro Supplementi salariali
Per le ore straordinarie notturne (sono ritenute tali le ore comprese tra le 20.00 e le 06.00 per tutto il personale del reparto officina e gli impiegati di commercio attivi nell’amministrazione e tra le 22.00 risp. le 23.00 del sabato, della domenica, dei giorni festivi e della loro vigilia e le ore 06.00 per il personale addetto alla distribuzione di benzina, olio e accessori); 50%
Per le ore straordinarie festive (sono ritenute tali le ore che il personale del reparto officina e gli impiegati di commercio attivi nell’amministrazione effettuano tra le 00.00 e le ore 24.00 delle domeniche e dei giorni festivi e quelle che il personale addetto alla distribuzione effettua la domenica o nei giorni festivi all’infuori dei turni normali di servizio). 100%

 

Articolo 11

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Salari / salari minimi

Salari minimi validi dal 1° gennaio 2024 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024)
Categoria di collaboratori Salario mensile minimo
Diplomato in economia aziendale con EPS, Maestro meccanico accordo individuale 1
Coordinatore d'officina con AFP, Capo meccanico accordo individuale 1
Consulente servizio clienti con AFP, Ricezionista accordo individuale 2
Meccanico diagnostico con AFP accordo individuale 1

1 Diplomato in economia aziendale - Maestro meccanico – Coordinatore d’officina - Capo meccanico – Meccanico diagnostico

Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore a CHF 5'768.–.

Nel caso di una modifica del tempo di lavoro nei contratti in essere, in ragione dell’aumento delle ore massime effettuabili settimanalmente (45 ore), lo stipendio deve essere adeguato proporzionalmente.

In virtù della modifica del tempo di lavoro massimo, gli accordi individuali in essere riguardanti la retribuzione delle ore supplementari per le funzioni di responsabile after sales, responsabile servizio clienti, responsabile officina, capo officina, responsabile carrozzeria, capo carrozzeria, consulente tecnico e responsabile ricambi e accessori sono da considerarsi nulli.

2 Consulente servizio clienti, Ricezionista

l’accordo individuale (escluse le provvigioni) non può prevedere uno stipendio minimo inferiore a CHF 4'635.–.

Categoria di collaboratori   Condizione Salario mensile minimo
Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli, tutti con AFC   1° anno dopo il tirocinio CHF 3'760.–
  2° anno dopo il tirocinio CHF 4'384.–
  3° anno dopo il tirocinio CHF 4'673.–
  4° anno dopo il tirocinio CHF 4'715.–
  5° anno dopo il tirocinio CHF 5'363.–
Meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili, tutti con AFC   1° anno dopo il tirocinio CHF 3'497.–
  2° anno dopo il tirocinio CHF 4'174.–
  3° anno dopo il tirocinio CHF 4'403.–
Assistente di manutenzione per automobili con CFP   Dal 1° anno CHF 3'406.–
Aiuto meccanico   Dal 1° anno CHF 3'917.–
Addetto al lavaggio, pulizia e preparazione estetica dei veicoli, addetto del pneumatico     CHF 3'880.–
Carrozziere lattoniere AFC, carrozziere riparatore AFC, carrozziere verniciatore AFC, fabbro di veicoli AFC     Si fa riferimento al CCL carrozzerie (regione Ticino)
Impiegato del commercio al dettaglio con AFC, Commesso di vendita pezzi di ricambio   1° anno dopo il tirocinio CHF 3'585.–
  2° anno dopo il tirocinio CHF 3'891.–
  3° anno dopo il tirocinio CHF 4'063.–
  4° anno dopo il tirocinio CHF 4'421–
  5° anno dopo il tirocinio CHF 4'680.–
Assistente del commercio al dettaglio con CFP, Magazziniere   1° anno CHF 3'405.–
  2° anno CHF 3'891.–
  3° anno CHF 4'245.–
Addetto alla vendita di carburanti   1° anno CHF 3'962.–
  2° anno CHF 4'165.–
Impiegato di commercio Impiegato generico o con CFP CHF 3'523.–
Impiegato operativo o con AFC CHF 3'811.–
Impiegato responsabile CHF 4'326.–



Per ottenere il salario orario si divide lo stipendio per:

  • 180 se la durata settimanale del lavoro è di 41.5 ore;
  • 203 se la durata settimanale del lavoro è di 47 ore.
     
Stipendi per giovani lavoratori

Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:

Età  
fino a 19 anni all' 80% del salario minimo della rispettiva categoria
fino a 20 anni al 90% del salario minimo della rispettiva categoria


Lo scatto salariale ha effetto nel mese di compimento dell’età.

Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti

Salari minimi

1. Retribuzioni minime:

Categoria Anno di tirocinio Salario mensile
Assistente di manutenzione per automobili CFP, meccanico di manutenzione per automobili AFC, meccatronico d’automobili AFC nel 1° anno di tirocinio CHF 639.–
nel 2° anno di tirocinio CHF 839.–
nel 3° anno di tirocinio CHF 1'112.–
nel 4° anno di tirocinio CHF 1'421.–
Impiegato di commercio al dettaglio CFP, Impiegato di commercio al dettaglio AFC nel 1° anno di tirocinio CHF 639.–
nel 2° anno di tirocinio CHF 839.–
nel 3° anno di tirocinio CHF 1'112.–


Questi salari minimi sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto l’attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo al fine di ottenere l’attestato federale di capacità quale meccatronico.

A dipendenza delle note finali d’esame ottenute quale meccanico di manutenzione con AFC (valutate e riconosciute dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguente scala salariale:

Anno di tirocinio quale meccatronico se completa la maturità professionale se esonerato dalla cultura generale
nel 2° anno CHF 976.– CHF 1'139.–
nel 3° anno CHF 1'280.– CHF 1'518.–
nel 4° anno CHF 1'518.– CHF 1'843.–

 

Articoli 13.2, 16.1 e 16.2; Appendice 1 Salari minimi e Appendice 2 Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti

Categorie salariali

Classificazione del personale

I lavoratori e le lavoratrici si suddividono nelle seguenti categorie professionali, indipendentemente che si occupino di veicoli leggeri o veicoli pesanti:

Categoria di collaboratori Classificazione del personale
Diplomato in economia aziendale nel settore dell'automobile EPS Meccanico con l’attestato federale di maestria
Maestro meccanico
Coordinatore d'officina nel ramo dell'automobile AFP Meccanico completo, capace di dirigere in modo autonomo l’officina, di allestire preventivi e fatture, di trattare con la clientela in sostituzione del datore di lavoro
Capo meccanico
Consulente del servizio clienti nel ramo dell'automobile AFP Chi ha il compito di accettare incarichi per servizi. Deve essere in possesso di un attestato federale di capacità quale meccanico d’auto,
oppure quale impiegato d’ufficio o comprovata esperienza di 3 anni maturata in analoga funzione all’estero
Ricezionista
Meccanico diagnostico d'automobile AFP Specialista nella diagnosi autonoma e sicura dei difetti e in grado di sapere consigliare i clienti. Deve essere in possesso dell’apposito attestato federale professionale
Meccatronico d’automobili AFC Lavoratore in possesso dell’attestato federale di capacità nel rispettivo ramo (con un tirocinio di 4 anni) o comprovata esperienza di 5 anni maturata in analoga funzione all’estero
Meccanico d’automobili
Elettricista elettronico per autoveicoli
Meccanico di manutenzione per automobili AFC Lavoratore in possesso dell’attestato federale di capacità (con un tirocinio di 3 anni) o comprovata esperienza di 5 anni maturata in analoga funzione all’estero
Riparatore d'automobili
Assistente di manutenzione per automobili CFP Lavoratore in possesso del certificato federale di formazione pratica quale assistente di manutenzione per automobili (con un tirocinio di 2 anni) o comprovata esperienza di 2 anni maturata in analoga funzione all’estero;
carrozziere lattoniere AFC  
carrozziere riparatore AFC  
carrozziere verniciatore AFC  
fabbro di veicoli AFC  
Impiegato del commercio al dettaglio AFC Parti di ricambio e logistica, ambito specifico consulenza e/o gestione, commesso di vendita pezzi di ricambio: lavoratore in possesso dell’attestato federale di capacità o con attestato federale di capacità di impiegato di commercio e pratica nel ramo
Assistente del commercio al dettaglio CFP Parti di ricambio e logistica con certificato federale di formazione pratica, magazziniere comune, addetto al magazzino senza certificato;
Aiuto meccanico Lavoratore con formazione pratica nel ramo
Addetto al lavaggio Pulizia e preparazione estetica dei veicoli
Addetto del pneumatico  
Addetto alla vendita carburanti Personale addetto esclusivamente alla vendita di benzina e olio alla stazione di servizio
Giovani lavoratori Unicamente per assistente di manutenzione per automobili con CFP, assistente del commercio al dettaglio con CFP con meno di 19 anni di età (vedi art. 16);
impiegato di commercio impiegato di commercio attivi nell’amministrazione, assistente di direzione, segretario, centralinista, disponente, contabile, aiuto contabile;
Apprendisti CFP e AFC Giovani che hanno stipulato un contratto di tirocinio quali meccatronico d’automobili o veicoli pesanti, meccanico di manutenzione per automobili o veicoli pesanti, assistente di manutenzione per automobili o veicoli pesanti, impiegato del commercio al dettaglio o assistente del commercio al dettaglio nel ramo dell’automobile o dei veicoli pesanti, impiegati di commercio al dettaglio CFP, impiegati di commercio al dettaglio AFC

 

   
AFP Attestato federale professionale
AFC Attestato federale di capacità
CFP Certificato federale di formazione pratica
EPS Esami professionali superiori


Per dubbi circa l’interpretazione delle categorie e l’assegnazione ad una determinata categoria, il caso è da sottoporre alla CPC per decisione.

Articolo 13

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale è valida per tutto il Canton Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono valide per i lavoratori, compresi gli apprendisti occupati nelle imprese e parti d’imprese (datori di lavoro) al punto precedente.

È escluso:

  1. il personale addetto unicamente alla vendita di veicoli e
  2. il personale addetto unicamente alle pulizie e alle manutenzioni degli stabili.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3

Orario di lavoro

La durata massima settimanale del lavoro è di 41.5 ore per il personale del reparto officina e gli impiegati di commercio attivi nell’amministrazione.

Sono previste le seguenti eccezioni:

  1. 47 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti.
  2. 45 ore per il coordinatore / la coordinatrice d’officina, il/la capo meccanico, il/la consulente del servizio clienti e il/la ricezionista.

Il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro. Sono ammesse eccezioni disciplinate dagli artt. 9.3, 10.1 e 10.2.

La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedere le:

  • 9 ore per il personale del reparto officina e gli impiegati di commercio attivi nell’amministrazione
  • 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00.
  • 10 ore per il maestro meccanico, il coordinatore / la coordinatrice d’officina, il/la capo meccanico, il/la consulente del servizio clienti e il/la ricezionista.

Le collaboratrici e i collaboratori amministrativi possono essere impiegate/i a sabati alterni per un massimo di due sabati al mese. Resta riservato che ai collaboratori vengono garantite le 36 ore consecutive di riposo.

Per il pasto di mezziogirono il lavoro va interrotto per almeno un'ora, di regola un'ora e mezza. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro, se al lavoratore é consentito di lasciare il posto di lavoro.

Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), il lavoro d’officina cessa al più tardi alle ore 17.00.

Chiusura delle officine

Le ditte si asterranno dall’occupare i propri lavoratori per lavori di riparazioni dalle ore 17.00 del sabato alla ripresa del lavoro del lunedì mattina, nonché durante tutti i giorni festivi ufficiali anche non parificati alla domenica. Resta riservato che al lavoratore vengano garantite le 36 ore consecutive di riposo.

L’interruzione del lavoro può essere ridotta eccezionalmente a 36 ore consecutive, previa notifica alla Commissione paritetica, per 6 volte all’anno (3 volte in autunno e 3 volte in primavera nei periodi di cambio stagionale degli pneumatici)

Riposo settimanale e festivo

Per il personale addetto alla distribuzione di benzina, il congedo settimanale di mezza giornata sarà concesso almeno una volta al mese al pomeriggio del sabato. Negli altri sabati, il personale addetto alla distribuzione di benzina dovrà prestarsi ai turni di picchetto.

Per gli addetti:

  1. il riposo compensativo per il lavoro domenicale dovrà comunque cadere in domenica o in un giorno festivo legale almeno una volta ogni 2 settimane;

Articoli 9, 10 e 12

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Ogni lavoratore ha diritto al salario intero durante le seguenti assenze giustificate: 

Occasione Giorni compensati
Matrimonio 1 settimana
Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore 3 giorni
Decesso di un fratello, sorella o suocero/a 1 giorno
congedo paternità 10 giorni
In caso di trasloco, al massimo una volta all’anno 1 giorno
Ispezione militare 0.5 giornata (qualora l’ispezione militare dovesse richiedere l’assenza di un’intera giornata, sarà corrisposto il salario per tale durata)


Articolo 26

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Vacanze

Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:

  1. 22 giorni all’anno;
  2. 25 giorni all’anno dopo 50 anni di età.

I 25 giorni sono accordati ai lavoratori che raggiungono l'età nell'anno di compimento.

Una volta ogni due anni le vacanze cadranno nel periodo estivo.

Se un lavoratore si trova in vacanza in un periodo nel quale l'azienda rimane chiusa a seguito di un giorno festivo infrasettimanale parificato alle domeniche (vedi la lista dei giorni festivi), il datore di lavoro deve accordargli un giorno di congedo supplementare.

Riduzione delle vacanze

Per interruzioni dovute a servizio militare obbligatorio, servizio di protezione civile, infortunio o malattia, di durata inferiore a due mesi nel corso di un anno, non vi sarà alcuna riduzione delle vacanze.

Se le assenze superano i due mesi, il periodo di vacanza potrà essere ridotto di 1/12 per ogni ulteriore mese di assenza.

Rimane comunque fermo il principio del diritto alla metà dei giorni di vacanza previsti, se il lavoratore ha lavorato almeno tre mesi durante l'anno.

Articoli 23 e 24

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Altri supplementi

Abiti da lavoro per il personale del reparto officina

Al personale vengono fornite gratuitamente due tute ogni 12 mesi di lavoro, qualora non ci sia il servizio di pulizia tute da lavoro.

Articolo 22

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Campo d'applicazione personale

Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutto il personale in esse impiegato, per le figure professionali elencate nell’Art. 13, elenco che le parti ritengono esaustivo. Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili.

In ragione del Decreto di forza obbligatoria, emanato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 26.02.1997, sono pure sottoposte al presente contratto tutte le aziende che si occupano delle lavorazioni indicate nell’elenco sottostante ed a tutto il personale in esse impiegato, per tutte le figure professionali elencate nell’Art. 13.

Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili:

  1. lavori di manutenzione, riparazione di autoveicoli leggeri e/o pesanti compresa riparazione e/o sostituzione pneumatici;
  2. restauro di veicoli d’epoca;
  3. tuning, modifica, montaggio ricambi e/o accessori di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
  4. lavori elettrici o elettronici di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
  5. stazioni di vendita di carburanti e/o di ricarica di batterie di trazione annesse alle autofficine;
  6. stazioni di lavaggio annesse alle autofficine;
  7. aziende miste che eseguono lavori di riparazione e/o verniciatura di carrozzeria di autoveicoli leggeri e/o pesanti, ma la cui attività principale è una di quelle sopra elencate. Sono escluse le carrozzerie indipendenti che si occupano esclusivamente di riparazioni e/o verniciatura di carrozzeria per autoveicoli leggeri e/o pesanti.

Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili

Articoli 3.1 e 3.3

Aumento salariale

2024 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024)

sui salari reali dei dipendenti assoggettati al presente CCL, già attivi nel corso del mese di dicembre 2023, dovranno venire riconosciuti i seguenti aumenti salariali quale adeguamento al costo della vita:

  • Impiegati di commercio: un adeguamento pari al 2.0%, plafonato ad un aumento massimo di CHF 145.– mensili;
  • A tutti gli altri lavoratori: un adeguamento pari al 2.6%, plafonato ad un aumento massimo di CHF 145.– mensili;
  • Apprendisti: un adeguamento pari al 2.6%.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell’aumento salariale previsto dall’appendice 1 del contratto collettivo di lavoro.

Appendice 1 Salari minimi; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II

Campo d'applicazione geografico

Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutto il personale in esse impiegato, per le figure professionali elencate nell’Art. 13, elenco che le parti ritengono esaustivo. Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili.

Articolo 3.1

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Tredicesima mensilità

Ad ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. Essa sarà versata di regola ogni anno per Natale. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta pro rata temporis. La 13.ma corrisponde alla media dei salari mensili pagati durante l'anno.

Articolo 19

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Campo d'applicazione aziendale

Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutto il personale in esse impiegato, per le figure professionali elencate nell’Art. 13, elenco che le parti ritengono esaustivo. Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili.

Al contratto potranno aderire quali firmatari individuali le aziende del settore economico come da elenco riportato nell’art. 3.3.

I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 37.

In ragione del Decreto di forza obbligatoria, emanato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 26.02.1997, sono pure sottoposte al presente contratto tutte le aziende che si occupano delle lavorazioni indicate nell’elenco sottostante ed a tutto il personale in esse impiegato, per tutte le figure professionali elencate nell’Art. 13.

Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili:

  1. lavori di manutenzione, riparazione di autoveicoli leggeri e/o pesanti compresa riparazione e/o sostituzione pneumatici;
  2. restauro di veicoli d’epoca;
  3. tuning, modifica, montaggio ricambi e/o accessori di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
  4. lavori elettrici o elettronici di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
  5. stazioni di vendita di carburanti e/o di ricarica di batterie di trazione annesse alle autofficine;
  6. stazioni di lavaggio annesse alle autofficine;
  7. aziende miste che eseguono lavori di riparazione e/o verniciatura di carrozzeria di autoveicoli leggeri e/o pesanti, ma la cui attività principale è una di quelle sopra elencate. Sono escluse le carrozzerie indipendenti che si occupano esclusivamente di riparazioni e/o verniciatura di carrozzeria per autoveicoli leggeri e/o pesanti.

Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili

Articoli 3.1 – 3.3

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