Prestito di personale Industria del legno Svizzera
08.04.2020
Nuovo nel cantone di Ginevra: Entrata in vigore del salario minimo a partire dal 1° novembre 2020: CHF 23.--/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 04.12.2023 / Pubblicazione valida dal: 03.01.2024 (CCL del ramo)
Campo di applicazione in dettaglio:
Il presente contratto collettivo di lavoro è valido in tutta la Svizzera.
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Esso trova applicazione per i rapporti di lavoro che intercorrono tra i titolari di segherie, lavora-zione di piallatura, impianti d’impregnatura, aziende di impiallacciatura, fabbriche di legno com-pensato, lavorazione di tavole in legno massiccio, paniforte, novopan, casse, palette, ceste, re-cinzioni, steccati e lana di legno
Articolo 1.2
Articolo 1.2
Esso trova applicazione per affiliati all’associazione dei datori di lavoro contraente e i loro la-voratori qualificati, semiqualificati e senza qualifica appartenenti alle associazioni dei lavoratori contraenti.
Il contratto non è applicabile al personale amministrativo, ai lavoratori con funzioni direttive come capireparto e capiofficina nonché agli apprendisti, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale.
Articolo 1
Il contratto non è applicabile al personale amministrativo, ai lavoratori con funzioni direttive come capireparto e capiofficina nonché agli apprendisti, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale.
Articolo 1
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
04.12.2023 16:56
03.01.2024
16.12.2022 18:14
15.01.2023
09.12.2021 18:52
01.01.2022
23.06.2021 13:13
01.12.2020
02.12.2020 08:59
01.12.2020
01.12.2020 11:52
01.12.2020
30.11.2020 12:27
08.05.2020
31.10.2020 12:03
08.05.2020
19.08.2020 12:27
08.05.2020
24.07.2020 14:46
08.05.2020
01.04.2020 00:00
08.05.2020
- Campo d'applicazione geografico
- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione personale
- Informazioni organo paritetico
- Salari / salari minimi
- Aumento salariale
- Tredicesima mensilità
- Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
- Premio per anzianità di servizio
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Lavoro a turni
- Servizio di picchetto
- Orario di lavoro
- Vacanze
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Malattia
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Termini di disdetta
- Rappresentanza dei lavoratori
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Procedure di conciliazione e arbitrato
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Categorie salariali
- Giorni festivi retribuiti
- Compiti organi paritetici
- Fondo paritetico
- Obbligo della pace
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Versamento del salario
- Previdenza professionale LPP
Campo d'applicazione geografico
Il presente contratto collettivo di lavoro è valido in tutta la Svizzera.
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
Esso trova applicazione per i rapporti di lavoro che intercorrono tra i titolari di segherie, lavora-zione di piallatura, impianti d’impregnatura, aziende di impiallacciatura, fabbriche di legno com-pensato, lavorazione di tavole in legno massiccio, paniforte, novopan, casse, palette, ceste, re-cinzioni, steccati e lana di legno
Articolo 1.2
Articolo 1.2
Campo d'applicazione personale
Esso trova applicazione per affiliati all’associazione dei datori di lavoro contraente e i loro la-voratori qualificati, semiqualificati e senza qualifica appartenenti alle associazioni dei lavoratori contraenti.
Il contratto non è applicabile al personale amministrativo, ai lavoratori con funzioni direttive come capireparto e capiofficina nonché agli apprendisti, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale.
Articolo 1
Il contratto non è applicabile al personale amministrativo, ai lavoratori con funzioni direttive come capireparto e capiofficina nonché agli apprendisti, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale.
Articolo 1
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1° aprile 2020 (per il prestito di personale vale dal 8° maggio 2020):
Salari minimi per i lavoratori all'inizio della carriera professionale:
Salari minimi dal 1° gennaio 2021 (per il prestito di personale vale dal 1° gennaio 2021):
Salari minimi per i lavoratori all'inizio della carriera professionale:
Accordo aggiuntivo 2020 – 2021
Categoria | all'ora | al mese |
---|---|---|
Professionisti e personale qualificato | CHF 26.73 | CHF 4'945.-- |
Personale semiqualificato | CHF 23.93 | CHF 4'427.-- |
Personale senza qualifica | CHF 21.44 | CHF 3'967.-- |
Salari minimi per i lavoratori all'inizio della carriera professionale:
Salari iniziali AFC | Percento del salario minimo | Professionisti AFC |
---|---|---|
1° anno di servizio | 88% | CHF 4'352.-- |
2° anno di servizio | 92% | CHF 4'549.-- |
3° anno di servizio | 96% | CHF 4'747.-- |
4° anno di servizio | 100% | CHF 4'945.-- |
Salari iniziali CFP | Professionisti CFP (90% dello stipendio dei Professionisti CFP) |
---|---|
1° anno di servizio | CHF 3'917.-- |
2° anno di servizio | CHF 4'094.-- |
3° anno di servizio | CHF 4'272.-- |
4° anno di servizio | CHF 4'451.-- |
Salari minimi dal 1° gennaio 2021 (per il prestito di personale vale dal 1° gennaio 2021):
Categoria | all'ora | al mese |
---|---|---|
Professionisti e personale qualificato | CHF 26.89 | CHF 4'975.-- |
Personale semiqualificato | CHF 24.07 | CHF 4'454.-- |
Personale senza qualifica | CHF 21.57 | CHF 3'991.-- |
Salari minimi per i lavoratori all'inizio della carriera professionale:
Salari iniziali AFC | Percento del salario minimo | Professionisti AFC |
---|---|---|
1° anno di servizio | 88% | CHF 4'378.-- |
2° anno di servizio | 92% | CHF 4'577.-- |
3° anno di servizior | 96% | CHF 4'776.-- |
4° anno di servizio | 100% | CHF 4'975.-- |
Salari iniziali CFP | Professionisti CFP (90% dello stipendio dei Professionisti CFP) |
---|---|
1° anno di servizio | CHF 3'940.-- |
2° anno di servizio | CHF 4'119.-- |
3° anno di servizio | CHF 4'298.-- |
4° anno di servizio | CHF 4'477.-- |
Accordo aggiuntivo 2020 – 2021
Aumento salariale
Adeguamento salariale generale 2020
A partire dal 1° aprile 2020 (per il prestito di personale vale dal 8° maggio 2020) tutti i lavoratori hanno diritto a un adeguamento generale del salrio in misura pari allo 0.6% dei salari minimi.
Si possono prendere in considerazione gli aumenti salariali individuali accordati tra aprile 2017 e marzo 2020 (spiegazione: se è già stato accordato un aumento salariale individuale inferiore all’1.2%, è dovuta solo ancora la differenza, se è già stato accordato un aumento salariale superiore all’1.2%, non è necessario alcun adeguamento).
Adeguamento salariale generale 2021
A partire dal 1° gennaio 2021 (per il prestito di personale vale dal 1° gennaio 2021) tutti i lavoratori hanno diritto a un adeguamento generale del salrio in misura pari allo 0.6% dei salari minimi.
Si possono prendere in considerazione gli aumenti salariali individuali accordati tra aprile 2017 e marzo 2020 (spiegazione: se è già stato accordato un aumento salariale individuale inferiore all’1.2%, è dovuta solo ancora la differenza, se è già stato accordato un aumento salariale superiore all’1.2%, non è necessario alcun adeguamento).
Accordo aggiuntivo 2020 - 2021
A partire dal 1° aprile 2020 (per il prestito di personale vale dal 8° maggio 2020) tutti i lavoratori hanno diritto a un adeguamento generale del salrio in misura pari allo 0.6% dei salari minimi.
Categoria | all'ora | al mese |
---|---|---|
Professionisti e personale qualificato | CHF 0.16 | CHF 30.-- |
Personale semiqualificato | CHF 0.14 | CHF 27.-- |
Personale senza qualifica | CHF 0.13 | CHF 24.-- |
Adeguamento salariale generale 2021
A partire dal 1° gennaio 2021 (per il prestito di personale vale dal 1° gennaio 2021) tutti i lavoratori hanno diritto a un adeguamento generale del salrio in misura pari allo 0.6% dei salari minimi.
Categoria | all'ora | al mese |
---|---|---|
Professionisti e personale qualificato | CHF 0.16 | CHF 30.-- |
Personale semiqualificato | CHF 0.14 | CHF 27.-- |
Personale senza qualifica | CHF 0.13 | CHF 24.-- |
Accordo aggiuntivo 2020 - 2021
Tredicesima mensilità
Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore, nel mese di dicembre, una dredicesima mensilità completa.
Articolo 10
Articolo 10
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore, nel mese di dicembre, una dredicesima mensilità completa.
Articolo 10
Articolo 10
Premio per anzianità di servizio
Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore, nel mese di dicembre, una dredicesima mensilità completa.
Articolo 10
Articolo 10
Lavoro straordinario / ore supplementari
Con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può far compensare il lavoro straordinario, entre 14 settimane, mediante un congedo di durata almeno corrispondente. Se il lavoro straordinario non viene compensato mediante congedo: supplemento del 25%
Articolo 5
Articolo 5
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Sorta di lavoro | Supplementi |
---|---|
Lavoro notturno (meno di 25 noti nell'arco di un anno civile) | 25% |
Lavoro domenicale | 50% |
Articolo 6
Lavoro a turni
Sorta di lavoro | Supplementi |
---|---|
Per lavoro a 2 turni e a 3 turni | CHF 2.30 la ora |
Per il lavoro notturno (23:00-06:00) | CHF 5.00 la ora |
Articolo 7
Servizio di picchetto
Sorta di lavoro | Supplementi |
---|---|
Per lavoro a 2 turni e a 3 turni | CHF 2.30 la ora |
Per il lavoro notturno (23:00-06:00) | CHF 5.00 la ora |
Articolo 7
Vacanze
Categoria d'età | Vacanze |
---|---|
Per tutti | 20 giorni |
Fino al compimento del 20° anno di età | 25 giorni |
Dopo 8 anni di servizio e il comimento de 50o anno di età | 25 giorni |
Articolo 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio proprio | 2 giorni |
Nascita di un figlio proprio | 3 giorni |
Decesso del coniuge, di figlio o di genitori | 3 giorni |
Decesso di suoceri, fratelli o sorelle | 2 giorni |
Decesso di altri membri della famiglia (zio, zia, nonni) | 1 giorno |
Trasloco per lavoratori che non sono licenziati | 1 giorno |
Articolo 16
Malattia
Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Servizio militare / civile / di protezione civile
Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi professionali:
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Termini di disdetta
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Rappresentanza dei lavoratori
Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Categorie salariali
Professionisti, personale qualificato: sono considerati tali tutti i lavoratori assoggettati al CCL con un apprendistato professionale concluso (AFC e CFP) nei settori di lavorazione del legno, silvicoltura, edilizia o installazioni e finiture (edilizia secondaria)
Sono considerati lavoratori semiqualificati coloro i quali, per un periodo di almeno due anni, hanno eseguito un determinato lavoro specifico paragonabile a quello di un professionista.
Sono considerati lavoratori senza qualifica colori i quali, senza disporre di una specifica formazione professionale, sono stati assunti per un periodo indeterminato oppure con un contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.
Articoli 9.2 e 9.3
Sono considerati lavoratori semiqualificati coloro i quali, per un periodo di almeno due anni, hanno eseguito un determinato lavoro specifico paragonabile a quello di un professionista.
Sono considerati lavoratori senza qualifica colori i quali, senza disporre di una specifica formazione professionale, sono stati assunti per un periodo indeterminato oppure con un contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.
Articoli 9.2 e 9.3
Giorni festivi retribuiti
Il lavoratore ha diritto ad un compenso per nove giorni festivi ufficiali all’annon che cadono in un giorno lavorativo (compresa il giorno festivo federale del 1°agosto).
Articolo 18
Articolo 18
Compiti organi paritetici
Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Fondo paritetico
Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Obbligo della pace
Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Versamento del salario
Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Previdenza professionale LPP
Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione:
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato fino al 2018:
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- |
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Documenti
CCL per l'industria del legno 2017 (507 KB, PDF)Accordo per l'industria del legno 2020 (144 KB, PDF)