Prestito di personale Artigianato del metallo

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 22.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 30.06.2028 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Si applica su tutto il territorio svizzero. Sono esclusi: il territorio del cantone di Basilea Campagna e Basilea Città, come pure i settori della serramenta, delle metalcostruzioni e delle costruzioni in acciaio nei cantoni Vallese, Vaud e Ginevra nella misura in cui aderiscano a una propria convenzione collettiva.

Articolo 3.1

Tutti i datori di lavoro e lavoratori dei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola, della forgiatura, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio.

  • Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
  • Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM.
  • Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
  • Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.


Articolo 3.2

Fa stato per:

  • Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
  • Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.


Lavoratori non sottoposti al CCL:

  1. i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
  2. dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
  3. i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
  4. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
  5. gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.


Articoli 3.3 e 3.4

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
28.02.2024 15:52
01.03.2024
08.12.2023 11:12
01.01.2023
01.12.2023 16:51
01.01.2023
04.05.2023 15:10
01.01.2023
29.12.2022 18:09
01.01.2023
29.12.2022 18:09
01.12.2021
25.11.2022 16:32
01.12.2021
07.12.2021 17:47
01.12.2021
26.11.2021 15:02
01.12.2021
23.06.2021 13:05
01.11.2020
26.02.2021 15:18
01.11.2020
11.02.2021 14:59
01.11.2020
22.12.2020 10:46
01.11.2020
17.12.2020 14:29
01.11.2020
30.10.2020 14:00
01.11.2020
25.08.2020 10:03
01.07.2019
10.07.2020 10:33
01.07.2019
10.07.2020 10:29
01.07.2019
03.06.2020 18:23
01.07.2019
04.11.2019 15:05
01.07.2019
24.06.2019 15:11
01.07.2019

 

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Altri supplementi

I contratti complementari possono fissare il versamento d'indennità per determinati lavori che causano inconvenienti (sporcizia, odori, pericolo, freddo, ecc.).

Articolo 44

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L'obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera, ad eccezione dei Cantoni Basilea Campagna e Basilea Città e dei settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni di Vaud, Vallese e Ginevra.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese) dei settori serramenta, metalcostruzioni, tecnica agricola, forgiatura e costruzioni in acciaio.

Vi rientrano:
a. settore delle metalcostruzioni: comprendente la lavorazione e la trasformazione di lamiere e metalli per la fabbricazione e/o l’assemblaggio e/o la riparazione e/o l’assistenza per i seguenti prodotti: porte, portoni, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione solare e contro le intemperie, tapparelle, tende, mobili metallici, arredi per negozi, serbatoi, contenitori, apparecchi, impalcature, parti metalliche prefabbricate, sistemi di sicurezza, recinzioni, prodotti per la saldatura, prodotti metallici per l’edilizia civile;
b. settore della tecnica agricola: comprendente la costruzione e/o riparazione e/o assistenza di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, apparec-chi a motore per la cura di terreni agricoli e giardini, costruzione, riparazione e assistenza di attrezzature per l'allevamento di bestiame, produzione e lavo-razione del latte, attrezzature per stalle.
c. settore della forgiatura: comprendente le attività di artigianato di fabbri, ma-niscalchi, fabbri di veicoli e la forgiatura artistica;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.

Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambito meccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto apparecchiature e apparecchi di alta complessità.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.2 e 2.3

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai dipendenti
impiegati nelle imprese di cui al capoverso 2.

Sono eccetuati:
a. quadri cui sono subordinati collaboratori e altri collaboratori che, per la loro posizione o responsabilità, sono investiti di ampi poteri decisionali in azien-da o possono influire in modo determinante sulle decisioni;
b. lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come gestione corrispondenza, salari, contabilità e personale;
c. lavoratori che si occupano principalmente di pianificazione, progettazione, calcolo e offerte;
d. familiari del datore di lavoro.

Le seguenti disposizioni del CCL si applicano agli apprendisti: Articolo 24 (durata del lavoro), articolo 30 (giorni festivi), articolo 33 (indennità per assenze giustificate)
e articolo 38.1 (indennitàdi fine anno, tredicesima).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.4

Categorie salariali

Categorie di lavorator
ametalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica / fabbri / costruzioni in acciaio)
bmeccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
caiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
dlavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie

Articolo 37.6

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Lavoro a turni

Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto.



Articolo 21.9; Appendice 13

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Campo d'applicazione geografico

Svizzera, eccettuati il Canton Basilea Campagna e i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni VD, VS, GE nella misura in cui aderiscano a una propria convenzione collettiva.

Articolo 3.1

Campo d'applicazione aziendale

Tutti i datori di lavoro e lavoratori dei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola, della forgiatura, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio.
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM.
- Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.

Articolo 3.2

Campo d'applicazione personale

Fa stato per:
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.

Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.

Articoli 3.3 e 3.4

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Salari / salari minimi

Salari minimi dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2019):
metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (Costruzione metallica / Lavori in ferro battuto / Costruzioni in acciaio) (*1)
Esperienza professionale/settorialeSalario orario (40 ore)Salario orario (41 ore)Salario mensileSalario annuo
1° e 2° annoCHF 24.40CHF 23.85CHF 4'243.50CHF 55'165.50
3° e 4° annoCHF 25.45CHF 24.90CHF 4'429.80CHF 57'587.40
5° e 6° annoCHF 26.50CHF 25.95CHF 4'616.10CHF 60'009.30
7° e 8° annoCHF 27.60CHF 27.00CHF 4'802.40CHF 62'431.20
9° e 10° annoCHF 28.65CHF 28.05CHF 4'988.70CHF 64'853.10
dall’11° annoCHF 29.75CHF 29.05CHF 5'175.--CHF 67'275.--

maniscalchi/meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici/ meccaniche di apparecchi a motore AFC (*1)
Esperienza professionale/settorialeSalario orarioSalario mensileSalario annuo
1° e 2° annoCHF 22.45CHF 4'100.--CHF 53'300.--
3° e 4° annoCHF 23.45CHF 4'280.--CHF 55'640.--
5° e 6° annoCHF 24.45CHF 4'460.--CHF 57'980.--
7° e 8° annoCHF 25.40CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9° e 10° annoCHF 26.40CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dall’11° annoCHF 27.40CHF 5'000.--CHF 65'000.--

lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Costruzione metallica / Lavori in ferro battuto / Costruzioni in acciaio) (*1)
Esperienza professionale/settorialeSalario orario (40 ore)Salario orario (41 ore)Salario mensileSalario annuo
1° e 2° annoCHF 21.10CHF 20.65CHF 3'674.25CHF 47'765.25
3° e 4° annoCHF 22.00CHF 21.50CHF 3'829.50CHF 49'783.50
5° e 6° annoCHF 22.90CHF 22.40CHF 3'984.75CHF 51'801.75
7° e 8° annoCHF 23.80CHF 23.25CHF 4'140.--CHF 53'820.--
dal 9° annoCHF 24.70CHF 24.15CHF 4'295.25CHF 55'838.25

lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (maniscalchi / meccanica per macchine agricole / meccanica di apparecchi a motore) (*1)
Esperienza professionale/settorialeSalario orarioSalario mensileSalario annuo
1° e 2° annoCHF 19.45CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3° e 4° annoCHF 20.25CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5° e 6° annoCHF 21.10CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7° e 8° annoCHF 21.90CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dal 9° annoCHF 22.75CHF 4'150.--CHF 53'950.--

aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP (*1)
Esperienza professionale/settorialeSalario orario (40 ore)Salario orario (41 ore)Salario mensileSalario annuo
1° e 2° annoCHF 21.40CHF 20.95CHF 3'726.--CHF 48'438.--
3° e 4° annoCHF 22.30CHF 21.80CHF 3'881.25CHF 50'456.25
5° e 6° annoCHF 23.20CHF 22.70CHF 4'036.50CHF 52'474.50
7° e 8° annoCHF 24.10CHF 23.55CHF 4'191.75CHF 54'492.75
dal 9° annoCHF 25.00CHF 24.40CHF 4'347.--CHF 56'511.--

(*1) L'esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base.

Se un'azienda aumenta le ore nel settore metalcostruzioni, forgiatura, serramenta e costruzioni in acciaio a 41 ore settimanali, i salari reali dei dipendenti esistenti saranno aumentati del 2,5 % da quel momento in poi.

Articolo 36.2; allegato 10

Tredicesima mensilità

Il lavoratore (incluso il tirocinante) riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile calcolato sulla base della durata annuale del lavoro ai sensi dell’articolo 24.1 (senza ore straordinarie).

Articolo 38.1

Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus

Il lavoratore (incluso il tirocinante) riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile calcolato sulla base della durata annuale del lavoro ai sensi dell’articolo 24.1 (senza ore straordinarie).

Articolo 38.1

Premio per anzianità di servizio

Il lavoratore (incluso il tirocinante) riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile calcolato sulla base della durata annuale del lavoro ai sensi dell’articolo 24.1 (senza ore straordinarie).

Articolo 38.1

Aumento salariale

2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2019):
I salari dei lavoratori assoggettati al CCL subiscono in via generale un aumento dell'1.0%. (Sono esclusi i collaboratori che a seguito dell'aumento dei salari minimi ricevono già un adeguamento del salario).

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all'allegato 10 del CCL.



Articoli 37.2 e 39; allegato 10; conferimento del carattere obbligatorio generale: IV

Lavoro straordinario / ore supplementari

Il lavoro straordinario è compensato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante o riconosciuto in seguito come tale.

Sono considerate lavoro straordinario le ore di lavoro effettuate nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti dell’orario giornaliero secondo la legge sul lavoro (dalle 06.00 alle 23.00). Il lavoro straordinario deve essere compensato con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente. 100 ore all'anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.

Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)

Servizio di picchetto

Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto.



Articolo 21.9; Appendice 13

Rimborso spese

Principio: se in seguito a un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare queste spese.

Per lavoro fuori sede s'intende il lavoro svolto a più di 15 chilometri di strada dall'officina.
Per il vitto si applica la seguente tariffa: indennità di mezzogiorno CHF 16.--

Utilizzo del veicolo privatoIndennità
Auto CHF -.60/km
Moto fino a 125 cm3 di cilindrata CHF -.35/km
Moto oltre 125 cm3 di cilindrata CHF -.30/km

Articoli 42 e 43

Orario di lavoro

La durata annuale del lavoro è in media pari a 2'086 ore per il settore della forgiatura, delle metalcostruzioni, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio e può essere aumentata a 2'138 ore (con rispettivo aumento dello stipendio reale). Per le professioni delle tecniche agricole e per i maniscalchi la durata è di 2'190 ore.

Per il conteggio delle indennità sostitutive (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) sono utilizzate come base di calcolo le seguenti durate medie del lavoro:

Metalcostruzioni, forgiatura, serramenta e costruzioni in acciaio
Durata media del lavoro annualeal mesealla settimanaal giorno
2'086 ore174 ore40 ore8 ore
2'138 ore (*1)178 ore41 ore8,2 ore
(*1) con il rispettivo aumento dello stipendio reale

Durate medie per le tecniche agricole, maniscalchi
Durata media del lavoro annualeal mesealla settimanaal giorno
2'190 ore182,5 ore42 ore8,4 ore

Ogni lavoratore riceve periodicamente un conteggio delle ore e alla fine dell’anno un conteggio finale relativo alle ore di lavoro prestate. Il conteggio finale include i saldi delle ore di recupero, delle vacanze, del lavoro straordinario e delle ore supplementari nonché le ore in più e in meno.

Articoli 24 e 36.4

Vacanze

Categoria di ètaGiorni di vacanza
dopo il compimento del 20° anno d'età23
dopo il compimento del 50° anno d'età25
dopo il compimento del 60° anno d'età30
La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di età compiuti al 1° gennaio dell’anno civile per il quale le vacanze sono concesse.



Articolo 28

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Occasione Giorni compensati
Matrimonio del lavoratore3 giorni
Matrimonio di un figlio, per partecipare alla cerimonia1 giorno
Nascita di un figlio entro 2 mesi dalla nascita5 giorni
Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella (se vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore3 giorni
In caso di decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella (se non vivevano nella stessa economia domestica)1 giorno
Arruolamento1 giorno
Esame militare preliminare1 giorno
Fondazione o trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato a un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno1 giorno
per la cura di famigliari malati per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la cura non possa venir organizzata altrimentifino a 3 giorni

Articolo 33

Giorni festivi retribuiti

Sono pagati otto giorni festivi all’anno e il 1° agosto.
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.

Articolo 30

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30

Infortunio

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Pensionamento anticipato

Allo scopo di proteggere i lavoratori più anziani da licenziamenti con motivazioni economiche e da sovraccarichi fisiologici, il lavoratore e il datore di lavoro possono convenire un pensionamento flessibile, sulla base della presente CCNL.

In tal caso bisogna attenersi alle disposizioni seguenti:
a) Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.
b) L’entrata in vigore di un pensionamento flessibile deve essere conclusa tra lavoratore e datore di lavoro in modo definitivo e per scritto con 3 mesi di anticipo.
c) Tramite il pensionamento flessibile il lavoratore può diminuire la durata del proprio lavoro. Questa riduzione della durata del lavoro può essere effettuata in modo scalare, aumentando col passare degli anni.
d) Il pensionamento flessibile comporta una diminuzione proporzionale del salario del lavoratore.
e) I premi versati per la previdenza professionale (2° pilastro) restano al livello precedente l’introduzione della riduzione della durata del lavoro, purché il lavoratore abbia almeno 15 anni di servizio presso l’azienda.

Articolo 32

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Per il lavoro notturno, dornenicale e nei giorni festivi sono corrisposti i seguenti supplementi
OrarioIndennità
Domeniche / festivi00h00-24h00100%
Esposizioni/fiere la domenica00h00-24h0050%
Lavoro notturno di meno di 25 notti per anno civile (*1)23h00-06h0050%
(*1) In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.

Articoli 41.1 e 41.4

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