Prestito di personale Costruzioni ferroviarie Svizzera

01.11.2019

Proroga del periodo di validità in base all'articolo 3.5 CCL per il settore prestito di personale (22.09.2022) / Rimessa in vigore e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale del CCL Retabat a partire dal 1° novembre 2019: aumento della contribuzione RETABAT

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 22.02.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2023 - 31.12.2025 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:
E valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1
Si applica a imprese, la cui attività consiste prevalentemente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.
Si applica ance a imprese, la cui attività consiste i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Articolo 1
Si applica a tutti i lavoratori delle imprese, la cui attività consiste nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, esclusi i lavoratori delle imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici. Sono inoltre esclusi i quadri e il personale amministrativo.

Articolo 1

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
05.12.2023 15:16
01.03.2023
04.12.2023 16:11
01.03.2023
22.02.2023 17:45
01.03.2023
28.12.2022 17:48
01.11.2019
14.06.2022 13:30
01.11.2019
11.08.2020 14:21
01.11.2019
15.07.2020 15:26
01.11.2019
08.07.2020 16:43
01.11.2019
03.06.2020 18:33
01.11.2019
16.01.2020 12:06
01.11.2019
24.10.2019 16:31
01.11.2019
30.10.2019 23:59
01.06.2019
30.10.2019 23:59
01.06.2019
28.05.2019 15:52
01.06.2019
30.05.2019 23:59
01.04.2019
26.03.2019 14:56
01.04.2019

 

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Tredicesima mensilità

I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.
 
Il pagamento avviene come segue
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 17.10; allegato 1

Salari / salari minimi

Salari base dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo, fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'251.-- CHF 35.55  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'716.-- CHF 32.45 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'509.-- CHF 31.25 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'131.-- CHF 29.15  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'624.-- CHF 26.25  

Salari base dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'331.-- CHF 36.--  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'796.-- CHF 32.90 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'589.-- CHF 31.70 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'211.-- CHF 29.60  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'704.-- CHF 26.70  


Lavori in gallerie che superano i 200 m di lunghezza: indennità CHF 15.-- a sciolta (il diritto all’indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure di 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure 5 ore durante un turno in una o più gallerie).


Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile;
3. lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell’edilizia per meno di due mesi in un anno civile;
4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente;
5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all’inizio dell’apprendistato nell’anno in questione; se l’apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
6. lavoratori che svolgono un’attività pratica nell’ambito di un pretirocinio d’integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (…).

In caso di divergenze d’opinione sull’adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 17.6; convenzione addizionale 2019: articoli 17.6 e 19.6

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (23.00-06.00), in genere Supplemento di tempo è disciplinato dall'art. 17b della legge sul lavoro.
Lavoro notturno, singole ore (max. 5 ore) Supplemento di CHF 6.--/h (*1)
Lavoro notturno continuato CHF 48.--/turni (*1)
Lavoro di sabato Supplemento del 25%
Lavoro domenicale e festivo Supplemento del 50% (

(*1)Lavoro notturno continuato: Per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un’indennità di CHF 48.--. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.-- all’ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezion fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall’articolo 17b della legge sul lavoro.


Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. allegato 1

Articoli 12.6, 18 e 19; allegato 1

Aumento salariale

2019 e 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° Aprile 2019):
A tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.-- al mese (45 centesimi all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.-- al mese (centesimi 45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'articolo 17 capoverso 2. Per beneficiarne il lavoratore deve avere lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di "svolgere pienamente l'attività lavorativa".

Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori di cui all'articolo 17 capoverso 1. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.

Convenzione addizionale 2019: articolo 3

Lavoro a turni

Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.

Il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
– l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
– sussiste una necessità specifica;
– è stato elaborato un piano delle sciolte e
– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

La domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e. Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.
 
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro a sciolte supplemento di 20 minuti per ogni turno o supplemento di CHF 1.-- per ogni ora di lavoro
Lavoro notturno continuato (20.00-05.00 in estate risp. 20.00-06.00 in inverno) CHF 48.--

Articoli 12.5 e 19

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Rimborso spese

Pasti fuori sede:
Se un contratto collettivo settoriale, le cui disposizioni salariali sono parte integrante del presente contratto, prevede un'indennità per i pasti in caso di lavoro fuori sede, tale indennità è dovuta anche al personale a prestito.

Attenzione:
Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 27

Orario di lavoro

Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro.
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
 

Orario a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali):
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie. Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato per analogia il calendario sezionale del settore dell’edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale. Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale:
– minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore)
– massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore)

Scostamenti
In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (can tieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l’orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Articolo 12

Vacanze

Categoria d'età Numero di giorni di vacanze Supplemento salariale corrispondente
Fino al compimento del 20° anno d’età 30 giorni Supplemento salariale del 13%
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto 25 giorni Supplemento salariale del 10.6%
Dal 50° anno compiuto 30 giorni Supplemento salariale del 13%

 

Conteggio

Il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 13; allegato 1

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Occasione Giorni compensati
Matrimonio 1 giorno
Nascita di un figlio 1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, di fratelli, genitori, suoceri 3 giorni
Proscioglimento dall’obbligo militare ½ - 1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno

Articolo 15

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Pensionamento anticipato

Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN).

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).

Lavoro straordinario / ore supplementari

Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Supplemento e limiti
Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base. I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l’aliquota più alta.

Compensazione
Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere. Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%. In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.

Ore in difetto
Le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore, e se l’ammontare è congruo.

Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari
Per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso. Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell’anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l’inizio dell’anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti. In analogia all’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull’accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 12.7; convenzione addizionale 2019: articolo 12.7

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applicano anche ai lavoratori di un’impresa assoggettata al campo d’applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I guardiani di sicurezza con formazione sottostanno all'obbligatorietà generale se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi:
a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
d) i capi muratori e i capi fabbrica;
e) il personale con funzioni direttive;
f) il personale tecnico-amministrativo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.5

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, contenute nell’allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e i cottimisti indipendenti) che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:
a) i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari;
b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Sono escluse le imprese e parti di imprese che :
a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5;
b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3 e 2.4

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Campo d'applicazione personale

Si applica a tutti i lavoratori delle imprese, la cui attività consiste nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, esclusi i lavoratori delle imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici. Sono inoltre esclusi i quadri e il personale amministrativo.

Articolo 1

Giorni festivi retribuiti

Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro; possibilità di corrispondere, invece del pagamento dei giorni festivi conformemente alle di un indennizzo forfetario del 3%.

Articolo 14

Categorie salariali

Classi salariali   Requisiti
C Lavoratori delle costruzioni ferroviarie Lavoratori senza conoscenze professionali
B Lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B.
A Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP, Capi gruppo e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A.
A Addetto alla sicurezza Qualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classeA nel periodo in cui assolve questa funzione.
Q Costruttori di vie di traffico Indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente).
V Capi Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall’impresa come capi.

Articolo 17.2 e 19.7

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Campo d'applicazione geografico

E valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1

Campo d'applicazione aziendale

Si applica a imprese, la cui attività consiste prevalentemente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.
Si applica ance a imprese, la cui attività consiste i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Articolo 1

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

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