Prestito di personale Posa di ponteggi Svizzera

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 14.03.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.04.2024 - 31.03.2025 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

E valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1

Il CCL è valido per i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) attivi nella posa di ponteggi nonché per i datori di lavoro che offrono tribune, palcoscenici e altre strutture portanti temporanee costruite con ponteggi e simili per manifestazioni (per esempio sportive e culturali, cosiddetto ramo «events»). Si applicano altresì alle imprese attive nel montaggio di reti di sicurezza.

Le disposizioni valgono anche per i datori di lavoro esteri che eseguono lavori in Svizzera. Sono altresì valide per aziende che forniscono personale a prestito e le aziende subappaltatrici che occupano lavoratori nelle aziende di cui al capoverso 2.

Articolo 1

Le disposizioni valgono per tutti i lavoratori e gli apprendisti delle imprese di cui ai capoversi 2 e 3. Ne sono esclusi il personale amministrativo e il personale che esercita una funzione dirigente superiore.

Articolo 1

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
14.03.2024 10:27
01.04.2024
08.12.2023 11:03
01.05.2023
25.04.2023 11:33
01.05.2023
24.05.2022 16:07
01.06.2022
28.09.2021 16:13
01.07.2021
28.06.2021 17:57
01.07.2021
24.07.2020 13:47
01.06.2020
09.07.2020 15:23
01.06.2020
03.06.2020 18:59
01.06.2020
24.10.2019 16:36
01.11.2019
30.10.2019 23:59
01.05.2019
26.04.2019 10:38
01.05.2019

 

Campo d'applicazione geografico

E valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1

Campo d'applicazione aziendale

Il CCL è valido per tutte le imprese e per tutti i reparti di imprese addetti alla posa di ponteggi di tutta la Svizzera. Nel suddetto raggio di applicazione rientrano anche le imprese che per manifestazioni sportive e culturali (cosiddetto ramo «events») offrono tribune, palcoscenici e altre strutture portanti temporanee costruite con ponteggi e simili. Il presente CCL è valido anche per le imprese estere addette alla posa di ponteggi che eseguono lavori in Svizzera, nonché per le ditte di lavoro temporaneo e subappaltanti che occupano lavoratori attivi in questo settore.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale

Il CCL è valido per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, nonché gli apprendisti delle imprese assoggettate.

Articolo 1

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono applicabili ai datori di lavoro (imprese e i reparti di imprese) attivi nella posa di ponteggi, nonché ai datori di lavoro che offrono tribune, palcoscenici e altre strutture portanti temporanee costruite con ponteggi e simili per manifestazioni sportive e culturali (cosiddetto ramo «events»). Sono altresì assoggettati i datori di lavoro attivi nel montaggio di reti di sicurezza.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori e gli apprendisti delle imprese summenzionate di cui nel capoverso 2. Ne sono esclusi il personale amministrativo e il personale che esercita una funzione dirigente superiore.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Salari / salari minimi

Dal 1° aprile 2019 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2019):
Classe salarialeSalario mensile
QCHF 5'296.--
ACHF 5'160.--
B1CHF 4'770.--
B2CHF 4'414.--
CCHF 4'293.--
Il salario orario viene calcolato come segue: salario mensile diviso per 182,5 = salario orario.

Raccomandazioni salariali non vincolanti per gli apprendisti:
Anno d'apprendistatoSalario orario
nel 1° anno di tirocinioda CHF 865.-- a 1'045.--
nel 2° anno di tirocinioda CHF 1'065.-- a 1'525.--
nel 3° anno di tirocinioda CHF 1'475.-- a 1'880.--

Articolo 13; accordo aggiuntivo 2019

Categorie salariali

Classi salarialiRequisiti
Q Capo montatore di ponteggicapo montatore in qualità di caposquadra con attestato professionale federale o formazione equivalente conclusa in un paese dell’UE o impiegato dal datore di lavoro come tale
A Caposquadra di ponteggicaposquadra che ha assolto con successo la formazione SISP/Policons
o una formazione equivalente in un paese dell’UE
oppure montatore di ponteggi con esperienza professionale corrispondente, impiegato prima del 1° gennaio 2008 come caposquadra
nonché montatore di ponteggi con Attestato federale di capacità (AFC), se impiegato dal datore di lavoro come caposquadra
B1 Montatore di ponteggimontatore di ponteggi con Attestato federale di capacità (AFC)
o formazione equivalente conclusa in un paese dell’UE
oppure montatore di ponteggi con relativa esperienza che grazie alle sue buone qualifiche viene promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale B2 nella classe salariale B1
B2 Montatore di ponteggimontatore di ponteggi con Certificato federale di formazione pratica di addetto alle policostruzioni CSP, specializzato nella costruzione di ponteggi
o formazione equivalente conclusa in un paese dell’UE
montatore di ponteggi che grazie alle sue buone qualifiche viene promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale C nella classe salariale B2.
C Collaboratore nella posa di ponteggiLavoratore senza conoscenze professionali specifiche in qualità di montare di ponteggi

Articolo 13

Aumento salariale

Dal 1° aprile 2019 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2019):
I salari effettivi registrano un aumento generale di CHF 50.-- al mese (CHF -.27 all’ora). Gli aumenti salariali concessi dal datore di lavoro dal 31 marzo 2018 possono essere computati agli importi summenzionati.



Articolo 13; accordo aggiuntivo 2019

Tredicesima mensilità

I lavoratori ricevono la tredicesima mensilità.

Articolo 13.9

Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus

I lavoratori ricevono la tredicesima mensilità.

Articolo 13.9

Premio per anzianità di servizio

I lavoratori ricevono la tredicesima mensilità.

Articolo 13.9

Lavoro straordinario / ore supplementari

Il lavoratore è tenuto a prestare ore straordinarie o supplementari nella misura in cui sia in grado di prestarle o lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede (art. 321c cpv. 1 CO). Il lavoro straordinario ordinato dal datore di lavoro è retribuito con il salario orario attuale (calcolato), maggiorato di un supplemento del 25 %. Fanno eccezione 100 ore di tempo di viaggio l’anno, retribuite con il salario base (art. 8 cpv. 2 del presente CCL).

La mancata retribuzione a fine anno delle ore straordinarie accumulate nell’anno civile richiede un apposito accordo scritto stipulato in anticipo tra il datore di lavoro e il lavoratore. In tal caso la compensazione viene effettuata nei primi tre mesi dell’anno successivo sotto forma di supplemento in tempo del 12,5 %. Trova applicazione per analogia la regolamentazione relativa alle 100 ore di tempo di viaggio esenti da supplemento ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2.

Regolamentazione per il ramo «events»: Vengono accordati i supplementi per il lavoro notturno e domenicale, per il lavoro straordinario non viene corrisposto alcun supplemento.

Articoli 14.2 e 14.5

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Tipo di lavoroSupplemento
Lavoro domenicale (da sabato ore 17h00 a lunedì ore 05h00 in estate e 06h00 in inverno), lavoro festivo 50%
Lavoro notturno (ore 20h00 - 06h00) 50%

Nel ramo «events» vengono accordati i supplementi per il lavoro notturno e domenicale, ma non per il lavoro straordinario.

Articoli 14.3-5

Rimborso spese

Tipo di speseIndennità
Indennità per il vitto per tutti i lavoratori (1)CHF 16.-- il giorno
Utilizzo dell’autovettura privataCHF -.60/km
Utilizzo della motociclettaCHF -.45/km
Utilizzo del ciclomotoreCHF -.30/km
(1) Tale indennità viene corrisposta in tutti i casi in cui la giornata lavorativa comprenda una pausa per il pranzo. In caso di giornata lavorativa superiore a ore 5 ½, l’indennità è dovuta in modo imperativo (LL).

Il lavoratore ha diritto ad un’indennità d’intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo (indennità d'intemperie). Tale indennità ammonta all’80% del salario base e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Danno diritto all’indennità d’intemperie tutte le ore, le mezze giornate e le giornate intere di tempo di lavoro perso, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l’assicurazione sulla disoccupazione.

Articoli 15 e 16

Altri supplementi

Indennità d'intemperie (per le ore di lavoro perse a causa del maltempo): 80% del salario base

Articolo 16

Orario di lavoro

2'190 ore l’anno, 42 ore la settimana, tempo di viaggio compreso (trasporto dal posto di raccolta/deposito al cantiere e viceversa), durata massima del lavoro: 48 ore la settimana

Articolo 8

Vacanze

Categoria d'etàLavoratore a salario mensileLavoratore a salario orario
Fino al 20° anno compiuto6 settimane (= 30 giornate lavorative)supplemento salariale del 13%
Dal 20° anno compiuto fino al 50° anno compiuto5 settimane (= 25 giornate lavorative)supplemento salariale del 10.6%
Dal 50° anno compiuto6 settimane (= 30 giornate lavorative)supplemento salariale del 13%

Gli apprendisti sono equiparati agli altri lavoratori.

Articolo 9

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore1 giorno
Nascita di un figlio2 giorni
Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figli)3 giorni
Decesso di fratelli, genitori o suoceri3 giorni
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto1 giorno

Articolo 11

Giorni festivi retribuiti

Diritto ad un’indennità per la perdita di salario pari a 8 giorni festivi l’anno. Indennità forfetaria: in sostituzione del pagamento dei giorni festivi , i datori di lavoro hanno la possibilità di corrispondere
un indennizzo forfetario del 3 %.

Articolo 10

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30

Infortunio

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

Congedo paternità: 1 giorno



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 15 e 17

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Pensionamento anticipato

Cfr. CCL PEAN Posa di ponteggi, art. 3 e 5 (valevole fino al 31.12.2013):
Finanziamento: contributo dei lavoratori è pari all’1 % del salario salario soggetto all’obbligo contributivo AVS e dei datori di lavoro (2009: 1%, 2010: 2%, 2011: 3% e 2012: 4%)
Per ogni persona assicurata viene gestito un avere di vecchiaia che viene remunerato annualmente in base alle possibilità di rendimento del mercato dei capitali di riferimento.
Prestazioni: La persona assicurata può richiedere le prestazioni transitorie se ha compiuto il 58° anno d’età, non ha ancora raggiunto l’ordinaria età di pensionamento AVS e cessa in tutto o in parte l’attività lucrativa nella posa di ponteggi) Le prestazioni comprendono al massimo il prelievo dell’intero avere di vecchiaia individuale della persona assicurata.
Altre prestazioni: prestazioni ai superstiti, uscita o promozione della proprietà d’abitazioni.

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

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