Prestito di personale Pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale

01.04.2019

Dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 01.04.2019 / Pubblicazione valida dal: 01.04.2019 - 31.12.2024 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:
Si applica sull’intero territorio della Svizzera.

Ne sono escluse, fatto salvo l’articolo 4 capoverso 2, le imprese con sede nel Canton Vallese, fintantoché i loro dipendenti otterranno dal contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato dei lavoratori edili nel Canton Vallese (Retabat, 2002-2010) prestazioni equivalenti in rapporto al presente contratto, riguardo al pensionamento anticipato, a condizioni uguali o meno rigorose.

Articolo 1

Si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere operanti in Svizzera, così come alle aziende operanti in subappalto e ai cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori svolgenti attività a titolo professionale, in particolare nei seguenti settori:

  1. edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (inclusa la pavimentazione stradale)
  2. lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
  3. {abrogato}
  4. lavorazione della pietra, cave e aziende di selciatura
  5. aziende per la costruzione e l’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico)
  6. aziende per l’isolamento e l’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo
  7. aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e foratura del calcestruzzo
  8. aziende che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini
  9. imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria; sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o nell’ambito di costruzioni di genio civile abbinati a impianti ferroviari nonché i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericoloso della ferrovia.
Sono escluse
  1. le imprese del Canton Ginevra che eseguono lavori di impermeabilizzazione
  2. le imprese del Canton Ginevra operanti nella lavorazione del marmo
  3. le imprese del Canton Vaud che eseguono rivestimenti di asfalto, impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificiali
  4. le professioni della lavorazione della pietra nel Canton Vaud
  5. {abrogato}
  6. le imprese e parti di imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria e che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale conforme all'articolo 3 capoverso 1 let. f o che eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Le imprese sottoposte al campo di applicazione del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), ma non nel campo di applicazione del presente CCL PEAN e le imprese che sottostavano al campo di applicazione di una versione precedente del presente CCL possono, dietro approvazione delle parti contraenti, aderire al CCL PEAN mediante accordo scritto, a condizione che i contributi di entrata di cui all’articolo 28 così come tutti i contributi dovuti dall’entrata in vigore del presente contratto o dall’inizio dell’attività aziendale siano pagati retroattivamente. L’adesione deve avere una durata minima di cinque anni.

Articolo 2

Vale per i lavoratori elencati di seguito (indipendentemente dalla loro retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte ausiliarie delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 2. Ciò vale in particolare per
a) capi muratori e capi fabbrica
b) capi squadra
c) professionisti quali muratori, carpentieri, costruttori stradali, selciatori
d) lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali)
e) specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti, a condizione che lavorino in un’impresa o una parte d’impresa giusta l’articolo 2 capoverso 1 o 3 CCL PEAN;
f) guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi
a. i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b. i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c. i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.

I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS. Il datore di lavoro applica il CCL PEAN a tutti i lavoratori di cui al capoverso 1 del presente articolo.

Il CCL PEAN non si applica ai dirigenti, al personale tecnico e amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti ai sensi del presente capoverso gli assistenti di cantiere e, inter alia, i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di amministrazione o con une funzione analoga oppure che possono esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari dell’impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un’attività a tempo pieno o a tempo parziale giusta il capoverso 1 del presente articolo nella stessa impresa o nella stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell'impresa o nell’azienda madre. Il Consiglio di fondazione può emanare direttive più precise.

Articolo 3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
05.03.2024 17:18
01.04.2019
25.10.2023 13:40
01.04.2019
28.06.2021 08:30
01.04.2019
25.03.2019 10:12
01.04.2019

 

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Campo d'applicazione geografico

Si applica sull’intero territorio della Svizzera.

Ne sono escluse, fatto salvo l’articolo 4 capoverso 2, le imprese con sede nel Canton Vallese, fintantoché i loro dipendenti otterranno dal contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato dei lavoratori edili nel Canton Vallese (Retabat, 2002-2010) prestazioni equivalenti in rapporto al presente contratto, riguardo al pensionamento anticipato, a condizioni uguali o meno rigorose.

Articolo 1

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell’allegato sono applicabili alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti dei seguenti settori:

 

  1. edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (comprese le pavimentazioni);
  2. lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
  3. estrazione e lavorazione della pietra, imprese di selciatura;
  4. imprese di costruzione e d’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
  5. imprese d’isolamento e d’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e lavori analoghi nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
  6. imprese per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo;
  7. imprese che eseguono lavori in asfalto e betoncini;
  8. imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari e i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericoloso della ferrovia. Sono escluse le imprese e parti di imprese che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5 o che eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.4

Campo d'applicazione personale

Vale per i lavoratori elencati di seguito (indipendentemente dalla loro retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte ausiliarie delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 2. Ciò vale in particolare per
a) capi muratori e capi fabbrica
b) capi squadra
c) professionisti quali muratori, carpentieri, costruttori stradali, selciatori
d) lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali)
e) specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti, a condizione che lavorino in un’impresa o una parte d’impresa giusta l’articolo 2 capoverso 1 o 3 CCL PEAN;
f) guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi
a. i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b. i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c. i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.

I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS. Il datore di lavoro applica il CCL PEAN a tutti i lavoratori di cui al capoverso 1 del presente articolo.

Il CCL PEAN non si applica ai dirigenti, al personale tecnico e amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti ai sensi del presente capoverso gli assistenti di cantiere e, inter alia, i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di amministrazione o con une funzione analoga oppure che possono esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari dell’impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un’attività a tempo pieno o a tempo parziale giusta il capoverso 1 del presente articolo nella stessa impresa o nella stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell'impresa o nell’azienda madre. Il Consiglio di fondazione può emanare direttive più precise.

Articolo 3

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

5 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui nel capoverso 4 (indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:
a. capi muratori e capi fabbrica;
b. capi squadra;
c. professionisti quali muratori, costruttori stradali, selciatori, ecc.;
d. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);
e. specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri e isolatori come pure gli aiutanti, a condizione che lavorino in un'impresa o una parta d'impresa guista il capoverso 4;
f. guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia;
g. altri lavoratori, per quanto eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottomessa al campo d’applicazione.

I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS.

Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti gli assistenti di cantiere e i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di amministrazione o con una funzione analoga oppure che possono esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari dell'impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un'attività a tempo pieno o a tempo parziale, giusta le lettere a-g soprastanti, nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell'impresa o nell'azienda madre.

Sono anche esclusi:
– i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine),
– i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
– i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.5

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton Vallese.


Ne sono escluse:

  1. le imprese di impermeabilizzazione del Canton Ginevra;
  2. le imprese del marmo del Canton Ginevra;
  3. le imprese d’asfaltatura, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del Canton Vaud;
  4. i mestieri della pietra del Canton Vaud;
  5. {abrogato}

Sono parimenti escluse i datori di lavoro con sede all’estero, rispettivamente fuori dal campo d’applicazione territoriale descritto nei capoversi 1 e 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.2 e 2.3

Campo d'applicazione aziendale

Si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere operanti in Svizzera, così come alle aziende operanti in subappalto e ai cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori svolgenti attività a titolo professionale, in particolare nei seguenti settori:

  1. edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (inclusa la pavimentazione stradale)
  2. lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
  3. {abrogato}
  4. lavorazione della pietra, cave e aziende di selciatura
  5. aziende per la costruzione e l’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico)
  6. aziende per l’isolamento e l’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo
  7. aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e foratura del calcestruzzo
  8. aziende che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini
  9. imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria; sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o nell’ambito di costruzioni di genio civile abbinati a impianti ferroviari nonché i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericoloso della ferrovia.
Sono escluse
  1. le imprese del Canton Ginevra che eseguono lavori di impermeabilizzazione
  2. le imprese del Canton Ginevra operanti nella lavorazione del marmo
  3. le imprese del Canton Vaud che eseguono rivestimenti di asfalto, impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificiali
  4. le professioni della lavorazione della pietra nel Canton Vaud
  5. {abrogato}
  6. le imprese e parti di imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria e che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale conforme all'articolo 3 capoverso 1 let. f o che eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Le imprese sottoposte al campo di applicazione del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), ma non nel campo di applicazione del presente CCL PEAN e le imprese che sottostavano al campo di applicazione di una versione precedente del presente CCL possono, dietro approvazione delle parti contraenti, aderire al CCL PEAN mediante accordo scritto, a condizione che i contributi di entrata di cui all’articolo 28 così come tutti i contributi dovuti dall’entrata in vigore del presente contratto o dall’inizio dell’attività aziendale siano pagati retroattivamente. L’adesione deve avere una durata minima di cinque anni.

Articolo 2

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Pensionamento anticipato

Nota per i lavoratori temporanei (a seconda di ordinanza sul collocamento, OC):
Obbligo contributivo nasce il primo giorno. Sono esentati dall’obbligo contributivo i lavoratori:

  1. di età inferiore a 28 anni;
  2. che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro; e
  3. il cui impiego è limitato a tre mesi.
Età di pensionamento

dal compimento del 60° anno d’età

Il lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti
  1. ha compiuto il 60° anno d’età
  2. non ha ancora raggiunto l’età pensionabile AVS
  3. negli ultimi vent’anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo per almeno quindici anni - di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente - in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN;
  4. rinuncia definitivamente a qualsiasi attività lucrativa, fatto salvo l’articolo 15.

Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell’ occupazione (capoverso 1 lettera c) può chiedere una rendita transitoria ridotta se

  1. negli ultimi vent’anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo soltanto per dieci anni in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN; di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente e/o
  2. negli ultimi sette anni prima del prepensionamento è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni, ma soddisfa i requisiti ai sensi della lettera a del presente capoverso.
Prestazion

Rendita transitoria: importo base di almeno CHF 6'000.– l'anno, + 65% del salario medio annuo stabilito contrattualmente, senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie ecc.
La rendita transitoria non può tuttavia superare i seguenti valori limite: 80% del salario base per la rendita percepito nell’ultimo anno lavorativo, 2,4 volte la rendita AVS semplice massima.

Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP

Nel periodo in cui percepisce la rendita, il beneficiario ha diritto a un contributo pari al 6% del salario annuo determinante per il calcolo della rendita – dedotto l’importo di coordinamento ai sensi della LPP valido alla data d’inizio della rendita – ma al massimo al 6% del salario massimo da assicurare obbligatoriamente in virtù della LPP. Non hanno diritto a questo contributo i beneficiari che prima di percepire la rendita PEAN o nel periodo in cui la percepiscono, ritirano del tutto o in parte il capitale della previdenza professionale o si fanno corrispondere una rendita di vecchiaia dalla loro ultima cassa pensioni. I contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti e sono deducibili dalle rendite transitorie dovute.

Rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani

In caso di decesso dell’avente diritto durante la fase transitoria, la Fondazione può completare le prestazioni per i superstiti versate da altri enti fino al 60% della rendita transitoria e fino al 20% per ogni figlio (avente diritto alla rendita per orfani AVS), al massimo però fino al 100% della rendita transitoria.

Prestazioni sostitutive per casi di rigore (soltanto se il caso di rigore sopravviene dopo il 1° gennaio 2006)

Hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: hanno compiuto il 50° anno d’età, ma non hanno ancora raggiunto i 60 anni; hanno lavorato almeno vent’anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un’impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN; sono stati espulsi definitivamente e senza colpa propria dall’attività nell’edilizia principale (per esempio a causa del fallimento dell’impresa, licenziamento, decisione di inidoneità della SUVA). La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un importo forfetario in forma di versamento unico corrisposto all’istituto di previdenza secondo la LPP/LFLP. Esso è pari
di regola a CHF 1’000.– per ogni anno durante il quale l’avente diritto ha lavorato in un’impresa rientrante nel presente campo di applicazione.

Attività lavorative consentite

Nel periodo in cui percepiscono una rendita transitoria, i lavoratori possono svolgere, in un’impresa sottoposta al CCL PEAN, un’attività rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN senza decurtazione delle prestazioni percepite nell’ambito del pensionamento anticipato, purché il guadagno annuo sia inferiore all’importo limite previsto dall’articolo 7 capoverso 1 LPP, più il 30%. La metà del guadagno tra l’importo limite LPP e questo limite massimo è computata nella rendita transitoria e può essere dedotta dalle rendite transitorie correnti. I lavoratori possono svolgere anche altre attività, a titolo dipendente o indipendente, a condizione che il guadagno annuo sia inferiore alla metà dell’importo limite previsto dall’articolo 7 capoverso 1 LPP.

Disposizioni transitorie (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2015)

Le aziende industriali e le imprese che eseguono betoncini nel Cantone di Zurigo e nel distretto di Baden sono tenute, per effetto dell’assoggettamento al presente contratto, a versare un contributo unico adeguato per i lavoratori che richiedono prestazioni PEAN e che non hanno ancora raggiunto i cinque anni contributivi (con partecipazione dei lavoratori giusta l’art. 8 cpv. 1 CCL PEAN). Nell'ambito dell’esame del diritto alla rendita di un richiedente (art. 14 CCL PEAN) si considera che le imprese sono sottoposte al CCL PEAN dalla loro costituzione. Il contributo unico adeguato è calcolato come segue: 5 volte il 5 per cento del salario base per la rendita (art. 16 CCL PEAN), dedotti i contributi ordinari giusta l'art. 8 CCL PEAN già pagati per il lavoratore interessato.

Le imprese nel settore delle costruzioni ferroviarie assoggettate al presente contratto a seguito della modifica del campo di applicazione secondo l'art. 2, cpv. 4, lett. h, del decreto del Consiglio federale sono tenute a versare un contributo unico adeguato per i lavoratori che richiedono prestazioni PEAN e che non hanno ancora raggiunto i cinque anni contributivi (con partecipazione dei lavoratori giusta l’art. 8 cpv. 1 CCL PEAN). Nell'ambito dell’esame del diritto alla rendita di un richiedente (art. 14 CCL PEAN) si considera che le imprese sono sottoposte al CCL PEAN dalla loro costituzione, a condizione che abbiano versato alla Fondazione FAR l'integralità dei contributi per tutti i lavoratori. Il contributo unico adeguato è calcolato come segue: 5 volte il 5 per cento del salario base per la rendita (art. 16 CCL PEAN), dedotti i contributi ordinari giusta l’art. 8 CCL PEAN già pagati per il lavoratore interessato.

Articoli 7 – 22, 28.4 e 28.6; OC: articolo 48c

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Contributi al pensionamento anticipato

Il contributo dei lavoratori corrisponde all'1,5% del salario determinante. A titolo di contributo al risanamento viene prelevato un importo aggiuntivo pari allo 0,5% fino al 31.12.2019 (totale 2,0%) e allo 0,75% dal 01.01.2020 (totale 2,25%) del salario determinante di ogni lavoratore assoggettato. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.

Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 5,5% del salario determinante.

Articolo 8

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