CCL per il settore degli autotrasporti nel Cantone Ticino (ASTAG)

Hinweis

Diese Version existiert nicht in deutscher Sprache.

Aus diesem Grund erscheinen nicht übersetzte Texte in ihrer Originalsprache.

Allgemeinverbindlicherklärung: 01.03.2024 - 31.12.2027 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum: 20.12.2023 / Publikation gültig ab: 01.01.2024 - 30.06.2028 (Branchen-GAV)

Geltungsbereich im Detail:

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica:

  • a tutte le aziende o settori di azienda che si occupano del trasporto di persone, animali e cose che occupano dipendenti come pure alle aziende che si occupano di sollevamenti con autogrù e camion gru che occupano dipendenti;
  • a tutte le ditte della Svizzera italiana (Valli Mesolcina e Calanca comprese) che fanno parte dell'Associazione svizzera dei trasporti stradale (ASTAG);
  • alle aziende che vorranno aderire individualmente;
  • il contratto si applica sia per trasporto conto proprio che per trasporto conto terzi. Sono esclusi i conducenti di taxi.

La Commissione Paritetica Cantonale (in seguito CPC) decide circa l'applicazione del CCL alle aziende nelle quali l'attività di trasporto rappresenta soltanto un esercizio secondario. La CPC decide sui singoli casi di applicazione del presente CCL alle aziende che già sono sottoposte ad altri CCL.

Articolo 1.1

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica:

  • a tutti i loro dipendenti, ad eccezione degli impiegati di ufficio ( direzione - amministrazione - gestione trasporti e spedizioni). Per il personale amministrativo si rimanda a quanto stabilito nel contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio.

Gli apprendisti sono sottoposti al presente CCL.

Articolo 1.1
 

Noch keine zukünftigen Verträge vorhanden.

Version.Edition
Publiziert auf tempdata.ch am:
Version gültig ab:
10.01.2024 13:36
01.01.2024
29.12.2023 14:08
01.01.2024
28.09.2022 15:21
01.07.2022
07.07.2022 17:44
01.07.2022
07.07.2022 17:05
01.07.2022
30.06.2022 11:17
01.07.2022

 

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Campo d'applicazione personale

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica:

  • a tutti i loro dipendenti, ad eccezione degli impiegati di ufficio ( direzione - amministrazione - gestione trasporti e spedizioni). Per il personale amministrativo si rimanda a quanto stabilito nel contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio.

Gli apprendisti sono sottoposti al presente CCL.

Articolo 1.1
 

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale è valida per tutto il Canton Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: II 

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:

B. a tutti i lavoratori delle aziende menzionate al punto A, compresi gli apprendisti. È escluso il personale con funzioni dirigenziali e il personale amministrativo ad eccezione della figura professionale del disponente.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: II

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:

A. a tutte le aziende o parti di azienda (datori di lavoro) che si occupano del trasporto su strada di persone, di animali e cose per conto terzi. Sono esclusi i servizi di taxi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: II

Vacanze

Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze:

  • 4 settimane lavorative dopo il compimento del 20.mo anno di età;
  • 5 settimane lavorative fino al compimento del 20.mo anno di età, nonché con 50 anni di età e 15 anni di servizio presso l’azienda.

Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, il diritto alle vacanze è proporzionato al lavoro prestato.

I dipendenti occupati nei trasporti mediante torpedoni (viaggi turistici) hanno diritto, oltre alle vacanze di cui all’art.18.1, ad un giorno di vacanza supplementare per ogni 10 giorni o frazioni di giorni di riposo che non cadono in domenica o in giorno festivo.

Per interruzioni di lavoro dovute a servizio obbligatorio svizzero, militare, protezione civile, servizio civile svizzero, malattia o infortunio senza colpa del lavoratore, di durata inferiore a due mesi nel corso dell’anno, non è ammessa una riduzione delle vacanze.

Quando le assenze superano i 2 mesi, la riduzione è effettuata nella proporzione di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza, fermo restando il diritto del lavoratore alla metà dei giorni di vacanza di cui ha diritto, se ha lavorato almeno 3 mesi.

Articolo 18

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Campo d'applicazione aziendale

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica:

  • a tutte le aziende o settori di azienda che si occupano del trasporto di persone, animali e cose che occupano dipendenti come pure alle aziende che si occupano di sollevamenti con autogrù e camion gru che occupano dipendenti;
  • a tutte le ditte della Svizzera italiana (Valli Mesolcina e Calanca comprese) che fanno parte dell'Associazione svizzera dei trasporti stradale (ASTAG);
  • alle aziende che vorranno aderire individualmente;
  • il contratto si applica sia per trasporto conto proprio che per trasporto conto terzi. Sono esclusi i conducenti di taxi.

La Commissione Paritetica Cantonale (in seguito CPC) decide circa l'applicazione del CCL alle aziende nelle quali l'attività di trasporto rappresenta soltanto un esercizio secondario. La CPC decide sui singoli casi di applicazione del presente CCL alle aziende che già sono sottoposte ad altri CCL.

Articolo 1.1

Campo d'applicazione geografico

Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1

Orario di lavoro

Durata del lavoro

La durata della settimana del lavoro a tempo pieno è compresa tra un minimo di 45 e un massimo di 48 ore, ovvero tra 195 e 208 ore in media mensile e tra 2'340 e 2'496 ore all’anno. La durata settimanale del lavoro deve essere indicata nel contratto individuale del singolo lavoratore.

Il datore di lavoro può considerare l’occupazione al 100 % anche se le ore settimanali sono inferiori al minimo di 45 ore definito dall’art. 14.1, se lo stipendio mensile risulta essere equivalente o superiore al salario mensile calcolato su una durata lavorativa pari a 45 ore/settimanali.

(…)

La giornata normale lavorativa per trasporto di cose deve essere compresa tra le 05.00 e le 22.00.

Gli autisti adibiti al trasporto di persone hanno diritto complessivamente a 63 giorni di riposo pagati annualmente (domeniche e giorni festivi). Qualora le normative sulla durata del lavoro (OLR1 e OLR2) prevedano un numero maggiore di giorni di riposo, sarà applicata tale disciplina.

Non è consentito assegnare un giorno di riposo contemporaneamente a un giorno di vacanza o di compensazione.

Ripartizione del lavoro

Il datore di lavoro fissa il programma di lavoro nei limiti previsti dall’art. 14.

Una pausa giornaliera fino a 15 minuti è pagata come tempo di lavoro. Può essere svolta al mattino o al pomeriggio e deve essere svolta almeno un’ora prima del termine della giornata di lavoro.

Articoli 14.1 – 14.2, 14.4 – 14.6 e 15

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Lavoro straordinario / ore supplementari

(…)

Sono considerate ore supplementari quelle che superano la durata settimanale del lavoro fissata all’art. 14, mentre è considerato lavoro straordinario quello che supera la durata massima della settimana lavorativa secondo la LL.

Per il singolo lavoratore le ore supplementari non possono superare le due ore al giorno. Oltre alle due ore supplementari possono venire effettuate al massimo due ore straordinarie, tranne nei giorni feriali liberi. Le ore straordinarie per anno civile non possono superare complessivamente le 140 ore.

Le ore supplementari, quelle che vanno oltre la durata normale del lavoro e sino a un massimo di 50 ore settimanali, possono essere accumulate e compensate con un congedo di pari durata da prendere, al più tardi, entro il mese di giugno dell’anno seguente a quello di conteggio, senza supplemento.

Il lavoro straordinario superiore alle cinquanta ore settimanali così come quelle non compensate nel termine di cui all’art. 17.4 devono essere retribuite con un supplemento del 25%.

Per il pagamento delle ore supplementari o del lavoro straordinario (o notturno), il salario orario viene calcolato dividendo il salario mensile per le ore mensili previste contrattualmente.

Articoli 17.2 – 17.6

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Giorni festivi retribuiti

Ai dipendenti vengono riconosciute e retribuite le seguenti feste infrasettimanali;

  • Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Natale, S. Stefano, (feste parificate alle domeniche secondo la legge cantonale);
  • 1° maggio.

Articolo 21

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Il dipendente ha diritto ai seguenti congedi pagati:

per il proprio matrimonio 4 giorni
per il matrimonio di un genitore, figli, sorelle o fratelli 1 giorno
per la nascita di un figlio 10 giorni 1
per il decesso del coniuge o di un figlio 3 giorni
per il decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri 2 giorni
per il proprio trasloco (massimo uno all’anno) 1 giorno
per l’ispezione militare o la consegna dell’equipaggiamento ½ giornata o il tempo necessario
congedo parentale, se maturato 5 anni di attività in seno all’azienda. I giorni non possono essere presi cumulativamente con i giorni di congedo di nascita. 3 giorni


1 I 10 giorni di congedo sono pagati al 100% dal datore di lavoro. Le indennità IPG previste dalla Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) versate dalla cassa di compensazione sono acquisite dal datore di lavoro.

Articolo 20

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Rimborso spese

Se durante il servizio il dipendente deve sopportare spese di vitto e/o alloggio che non sono dovute a propria colpa, ha diritto alle seguenti indennità:

Indennità Importo
per il pernottamento in cabina CHF 10.50
per il pranzo CHF 16.–
per la cena CHF 16.– (se il rientro è previsto dopo le 20.00);
per la prima colazione CHF 5.50 (se la partenza è prevista prima delle 6.00).


È facoltà del datore di lavoro di corrispondere al dipendente un forfait mensile di CHF 300.– per chi rientra regolarmente la sera al domicilio e di CHF 800.– per chi non rientra la sera a domicilio.

Per il pernottamento non in cabina, il dipendente ha diritto al risarcimento delle spese effettive, nella misura in cui le stesse siano comprovate e autorizzate.

Le spese devono essere notificate per iscritto al datore di lavoro dopo il ritorno dal viaggio, al più tardi entro la fine del corrente periodo di salario.

In caso di utilizzo del veicolo privato per trasporto a titolo professionale d'intesa con il datore di lavoro, è previsto un rimborso di CHF/km 0.70.

L’importo delle spese deve essere rimborsato al dipendente almeno con la paga successiva.

Per il trasporto di persone valgono le disposizioni di cui all’art. 13.1 e all’art. 13.3.

Articolo 13

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

I dipendenti occupati nel trasporto di persone possono essere occupati durante tutta la settimana, da lunedì a domenica, anche durante la notte. Restano tuttavia riservate le disposizioni dell’Ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (ORL 2).

Nei trasporti di cose, il pomeriggio del sabato è, per principio, libero a partire dalle ore 12.00. Eccezioni possono essere ammesse per trasporti urgenti. La domenica e nei giorni festivi ufficiali è permesso lavorare solo previa autorizzazione delle Autorità cantonali competenti.

Nei lavori speciali (sollevamenti con autogrù e trasporti eccezionali) i dipendenti possono essere occupati durante tutta la settimana, da lunedì a domenica, anche durante la notte. Tuttavia i lavori sopra menzionati devono essere giustificati da ragioni urgenti o a causa di disposizioni di polizia o altre autorità. Gli impieghi domenicali, festivi e notturni ad eccezione dei servizi di emergenza (interventi in caso d'incidenti, catastrofi naturali, ecc.) potranno avvenire solo previa autorizzazione delle Autorità cantonali competenti.

Il lavoro festivo e notturno deve essere compensato secondo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro (LL).

In relazione al trasporto di cose, il lavoro eseguito all’infuori delle ore previste all’art. 14.3 è considerato notturno e deve essere compensato secondo quanto previsto dalla LL, segnatamente all’art. 17b cpv 1.

Per le prestazioni particolari, limitatamente ai servizi invernali, eseguite nell’arco delle 24 ore, il compenso considerato notturno sarà conteggiato nel seguente modo:

  • viene considerato lavoro diurno quello eseguito nella fascia oraria dalle 07.00 alle 18.00;
  • viene considerato lavoro notturno quello eseguito nella fascia oraria dalle 18.00 alle 07.00.

Articolo 16

Salari / salari minimi

Tutti i dipendenti hanno diritto al salario mensile. L’importo del salario mensile deve essere indicato nel contratto individuale del singolo lavoratore.

(…)

I salari minimi di cui all’Appendice 1 possono essere ridotti se il dipendente non è completamente idoneo al lavoro, oppure non possiede conoscenze o abilità professionali
sufficienti.

In questi casi i salari inferiori devono essere stipulati per iscritto tra datore di lavoro e dipendente.

Il datore di lavoro è tenuto a chiedere l’approvazione della convenzione da parte della CPC.

La CPC, esperite le verifiche ordinarie, ha la facoltà di obbligare il datore di lavoro ad aumentare i salari che abusivamente sono stati fissati troppo bassi.

Nell’Appendice 1 con “categoria” si intende la categoria del veicolo condotto dal lavoratore per il datore di lavoro in base alla categorizzazione di cui all’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC). Nel caso in cui un lavoratore conducesse per il datore di lavoro più categorie di veicoli, fa stato quella del veicolo di categoria superiore.

Salari minimi
Salari minimi trasporto cose (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria Anni di servizio Salario orario lordo (CHF) Salario mensile 45 ore (CHF) Salario mensile 46 ore (CHF) Salario mensile 47 ore (CHF) Salario mensile 48 ore (CHF)
B / BE 1 18.61 3’626.16 3’706.74 3’787.32 3’867.90
  5 20.29 3’953.51 4’041.36 4’129.22 4’217.07
C1 / C1E 1 19.04 3’709.94 3’792.39 3’874.83 3’957.27
  5 20.69 4’031.45 4’121.03 4’210.62 4’300.21
C 1 19.16 3’733.33 3’816.29 3’899.25 3’982.21
  5 21.15 4’121.08 4’212.66 4’304.24 4’395.82
CE, meccanici, capi operai, capi magazzinieri 1 19.97 3’891.15 3’977.62 4’064.09 4’150.56
  5 22.02 4’290.60 4’385.94 4’481.29 4’576.64
Veicoli speciali (autogru) 1 23.– 4’481.55 4’581.14 4’680.73 4’780.32
  5 25.55 4’978.42 5’089.05 5’199.68 5’310.31
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali 1 18.61 3’626.16 3’706.74 3’787.32 3’867.90
  5 19.68 3’834.65 3’919.86 4’005.08 4’090.29
Disponenti 1 24.– 4’676.40 4’780.32 4’884.24 4’988.16
  5 26.– 5’066.10 5’178.68 5’291.26 5’403.84

 

Salari minimi trasporto persone (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria Anni di servizio Salario orario lordo (CHF) Salario mensile 45 ore (CHF) Salario mensile 46 ore (CHF) Salario mensile 47 ore (CHF) Salario mensile 48 ore (CHF)
B / BE 1 20.60 4’013.91 4’103.11 4’192.31 4’281.50
  5 22.65 4’413.35 4’511.43 4’609.50 4’707.58
D / DE / D1 / D1E 1 23.39 4’557.54 4’658.82 4’760.10 4’861.38
  5 25.69 5’005.70 5’116.93 5’228.17 5’339.41
Disponenti 1 24.– 4’676.40 4’780.32 4’884.24 4’988.16
  5 26.– 5’066.10 5’178.68 5’291.26 5’403.84

 

Salari minimi lunga distanza (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria Anni di servizio Salario orario lordo (CHF) Salario mensile 45 ore (CHF) Salario mensile 46 ore (CHF) Salario mensile 47 ore (CHF) Salario mensile 48 ore (CHF)
B / BE 1 18.31 3’567.70 3’646.99 3’726.27 3’805.55
C1 / C1E 1 18.74 3’651.49 3’732.63 3’813.78 3’894.92
C 1 18.95 3’692.41 3’774.46 3’856.51 3’938.57
CE, meccanici, capi operai, capi magazzinieri 1 19.87 3’871.67 3’957.71 4’043.74 4’129.78
Imballatori, magazzinieri, caricatori, manovali 1 18.31 3’567.70 3’646.99 3’726.27 3’805.55
Disponenti 1 24.– 4’676.40 4’780.32 4’884.24 4’988.16

 

Salari apprendisti (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria Anni di servizio Salario mensile (CHF)

Apprendisti

Salari validi per tutte le categorie di trasporto

1 735.–
2 935.–
3 1235.–

 

Con “Anni di servizio” si intende il periodo lavorato presso lo stesso datore di lavoro. Il salario minimo per il 1 anno di servizio è da corrispondere all’entrata in servizio del lavoratore. Lo stipendio minimo a 5 anni è da corrispondere con l’inizio del quinto anno di attività nell’azienda.

Con “Categoria” si intende la categoria del veicolo condotto dal lavoratore per il datore di lavoro in base alla categorizzazione di cui all’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC). Nel caso in cui un lavoratore conducesse per il datore di lavoro più categorie di veicoli, fa stato quella del veicolo di categoria superiore.

Articoli 4.1, 4.3, 4.5 e 4.6; Appendice 1

Tredicesima mensilità

Ai dipendenti viene riconosciuta una tredicesima da versarsi, di regola, in occasione delle Feste Natalizie.

Se il rapporto di lavoro ha inizio o termina nel corso dell’anno, la tredicesima viene versata pro-rata temporis.

Questo diritto viene a cadere per il dipendente che termina il rapporto di lavoro entro i primi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.

Articolo 6

Export

PDF Dokument