Prestito di personale Istituti Ospedalieri Privati TI

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Allgemeinverbindlicherklärung: 01.03.2024 - 31.12.2027 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum: 18.10.2023 / Publikation gültig ab: 17.11.2023 (Branchen-GAV)

Geltungsbereich im Detail:

Il presente contratto si applica a tutto il personale degli Istituti contraenti escluse le mediche, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto individuale e le apprendiste.

Articolo 2

Il presente CCL è stato firmato individualmente dai seguenti Istituti:
Gruppo Ospedaliero Moncucco, Clinica Moncucco e Clinica Santa Chiara
Clinica Sant’Anna - Swiss Medical Network, Sorengo
Clinica Ars Medica - Swiss Medical Network, Gravesano
Clinica Viarnetto, Lugano, Pregassona
Clinica Santa Croce SA, Orselina
Clinica Hildebrand Centro di Riabilitazione Brissago, Brissago
Ospedale Malcantonese Fondazione Giuseppe Rossi, Castelrotto
Fondazione Giorgio Varini, Orselina
Hospita Suisse Anesthesia Care SA, Bioggio

Le parti contraenti: Articolo 1

Il presente contratto si applica a tutto il personale degli Istituti contraenti escluse le mediche, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto individuale e le apprendiste.

Articolo 2

Noch keine zukünftigen Verträge vorhanden.

Version.Edition
Publiziert auf tempdata.ch am:
Version gültig ab:
18.10.2023 09:43
17.11.2023
20.09.2022 16:30
03.12.2019
14.10.2020 16:17
03.12.2019
30.07.2020 10:25
03.12.2019
13.07.2020 15:30
03.12.2019
26.11.2019 10:31
03.12.2019

 

Vacanze

La dipendente ha diritto alle seguenti vacanze pagate: 

Età Vacanze Indennità/Lavoro a ore
fino al 20° anno d’età 5 settimane 10,64%
dal 21° al 39° anno d’età 4 settimane 8,33%
a partire dall’anno del compimento del 40° anno di età o dopo 5 anni di servizio nel medesimo Istituto 5 settimane 10,64%
a partire dall’anno del compimento del 50° anno di età 6 settimane 13,04%

 

I turni delle vacanze sono stabiliti da un piano generale che deve essere approvato dalla Direzione tenendo presente i bisogni di servizio e i desideri delle dipendenti. In caso di mancato accordo tra il personale, la Direzione decide. Nel caso di servizio inferiore ad un anno le vacanze sono concesse proporzionalmente. Almeno una volta all’anno dovranno essere programmate 2 settimane consecutive.

Le vacanze maturate nell’anno devono essere consumate nel corso dell’anno civile; eccezionalmente la Direzione può concedere delle deroghe. Le vacanze non utilizzate nel corso dell’anno possono essere concesse entro il mese d’aprile dell’anno successivo. In caso di assenza per più di 2 mesi nel corso di un anno di servizio (per malattia, infortunio, servizio militare, protezione civile, servizio civile), l’Istituto può ridurre le vacanze di 1/12 per ogni altro mese completo di assenza. Le assenze per malattia, infortunio, servizio militare, protezione civile o servizio civile interrotte dalla ripresa del lavoro per un periodo inferiore a 30 giorni, si considerano continuate.

Articoli 15 e 29

Salari / salari minimi

Gli stipendi vengono fissati secondo gli allegati 1 (denominazione funzioni) e 2 (classificazione stipendi 2023).

Il massimo della classe salariale sarà raggiunto al massimo in 22 anni. Le dipendenti che passano da un Istituto ospedaliero all’altro hanno diritto in linea di massima al riconoscimento degli anni di servizio prestati precedentemente in Istituti firmatari del presente CCL nonché dell’Ente Ospedaliero Cantonale.

classificazione stipendi 2023

Salari indicizzati (novembre 2022).

Classi stipendio Minimo annuo Minimo mensile
16 CHF 70'625.10  CHF 5'432.70
15 CHF 69'578.60 CHF 5'352.20
14A CHF 69'352.40 CHF 5'334.80
14 CHF 68'545.10 CHF 5'272.70
13A CHF 66'491.10 CHF 5'114.70
13 CHF 65'717.60 CHF 5'055.20
12A CHF 65'115.05 CHF 5'008.85
12 CHF 64'357.80 CHF 4'950.60
11 CHF 62'998.65 CHF 4'846.05
10 CHF 60'944.– CHF 4'688.–
9A CHF 52'963.30 CHF 4'074.10
9 CHF 52'350.35 CHF 4'026.95
8 CHF 51'449.45 CHF 3'957.65
7 CHF 48'056.45 CHF 3'696.65
6A CHF 55'539.25 CHF 4'272.25
6 CHF 54'895.75 CHF 4'222.75
5 CHF 48'445.15 1 CHF 3'726.55 1
4 CHF 48'266.40 CHF 3'712.80
3 CHF 48'130.55 1 CHF 3'702.35 1
2 CHF 48'183.85 1 CHF 3'706.45 1


Le Direzioni degli istituti riconoscono un salario minimo di CHF 48'000.– per un’attività a tempo pieno.

Le Direzioni degli Istituti si impegnano con le proprie commissioni interne a sviluppare criteri di riconoscimento delle prestazioni del personale.

Le classi con il suffisso “A” si applicano esclusivamente al personale curante attivo nei reparti di cura. Le classi senza suffisso fanno riferimento al personale attivo in altri ambiti o servizi.

Lavoro a ore

Per le dipendenti occupate a ore fanno stato le seguenti disposizioni:

  • il salario orario si ottiene dividendo il salario della classe nella quale la collaboratrice è occupata per 173 ore in base all’orario settimanale di 40 ore;

Articoli 8.1, 8.3 e 29; Allegato 2; Classificazioni e stipendi dal 1°gennaio 2023

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Categorie salariali

Allegato 1

Campo d'applicazione aziendale

Il presente CCL è stato firmato individualmente dai seguenti Istituti:
Gruppo Ospedaliero Moncucco, Clinica Moncucco e Clinica Santa Chiara
Clinica Sant’Anna - Swiss Medical Network, Sorengo
Clinica Ars Medica - Swiss Medical Network, Gravesano
Clinica Viarnetto, Lugano, Pregassona
Clinica Santa Croce SA, Orselina
Clinica Hildebrand Centro di Riabilitazione Brissago, Brissago
Ospedale Malcantonese Fondazione Giuseppe Rossi, Castelrotto
Fondazione Giorgio Varini, Orselina
Hospita Suisse Anesthesia Care SA, Bioggio

Le parti contraenti: Articolo 1

Orario di lavoro

La durata settimanale del lavoro è, nella media di ogni anno civile, di 40 ore per un minimo di 35 ore ed un massimo di 48 ore ogni 7 giorni.

Ogni 4 settimane sono concessi 8 liberi (in linea di massima 3 volte 2 giorni consecutivi). In linea di massima, 2 volte in detto intervallo, il congedo di 2 giorni comprenderà la domenica.

La durata del riposo giornaliero deve essere di principio di almeno 11 ore consecutive e comprendere il tempo tra le ore 23:00 e le ore 06:00. Al personale occupato prima delle ore 06:00 e dopo le ore 23:00 è accordato un riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.

Durante i turni continuati, la pausa (fino a un massimo di mezz’ora) conta come tempo di lavoro, se le dipendenti sono tenute per esigenze di servizio a restare obbligatoriamente nell’Istituto e ad essere reperibili secondo le esigenze del reparto.

Il diritto alla pausa pagata di 10 minuti sussiste solo per turni di lavoro continuati di durata superiore alle 4 ore.

Il tempo di vestizione è riconosciuto in termini economici nel contesto delle classi di stipendio

Articoli 14.1 – 14.5 e 14.8

Campo d'applicazione geografico

Il presente contratto si applica a tutto il personale degli Istituti contraenti escluse le mediche, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto individuale e le apprendiste.

Articolo 2

Campo d'applicazione personale

Il presente contratto si applica a tutto il personale degli Istituti contraenti escluse le mediche, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto individuale e le apprendiste.

Articolo 2

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Tredicesima mensilità

Le dipendenti hanno diritto alla tredicesima mensilità, da versare entro il mese di dicembre di ogni anno.

La tredicesima mensilità sarà versata pro rata nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse costituito o sciolto nel corso dell’anno.

Il rapporto di lavoro interrotto nel periodo di prova non dà diritto alla tredicesima mensilità.

Lavoro a ore

La tredicesima mensilità deve essere indennizzata con l’8,33% del salario lordo orario;

Articoli 10 e 29

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Premio per anzianità di servizio

Premio di fedeltà

Dopo 10 anni di servizio prestati presso il medesimo Istituto, la dipendente riceve una gratifica, in salario o in giorni di congedo, pari almeno a CHF 3'000.– o a 10 giorni di vacanza, se le valutazioni espresse dalla diretta superiore durante il periodo lavorativo sono positive. La valutazione è effettuata in base ad un sistema concordato all’interno dell’Istituto. In seguito la dipendente ha diritto alla gratifica ogni 5 anni alle condizioni precedenti.

Gli anni di servizio prestati precedentemente presso il medesimo Istituto vengono conteggiati se l’interruzione è concordata tra le parti.

Per motivi di ordine famigliare, legati a maternità e compiti educativi di figli, la durata è estesa a 4 anni.

Articolo 12

Lavoro straordinario / ore supplementari

Sono considerate straordinarie e danno diritto ad un supplemento le ore di lavoro compiute su ordine della direzione:

  1. che superano di 1 ora il turno di lavoro giornaliero pianificato nel piano di lavoro mensile, con il riconoscimento di un supplemento del 25% per le ore lavorate in eccesso dalle 06:00 e le 23:00 e del 50% per le ore lavorate in eccesso dalle 23:00 alle 06:00;
  2. effettuate, con preavviso inferiore alle 24 ore, in giorni di lavoro non pianificati nel turno di lavoro mensile: supplemento del 75%.

Le ore straordinarie sono da recuperare con i supplementi entro i 12 mesi successivi. Trascorso tale periodo le ore saranno retribuite con i supplementi.

Articoli 14.6 e 14.7

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Alla dipendente che presta servizio domenica e festivi riconosciuti a livello cantonale, è riconosciuta un’indennità di CHF 9.– all’ora. Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dal cpv. 2 del presente articolo.

Alla dipendente che presta lavoro notturno (ritenute tali le ore che coincidono con il turno notturno) è corrisposta un’indennità oraria di CHF 3.–. Nella fascia oraria notturna (23.00-06.00) prevista dalla legge federale sul lavoro è riconosciuta inoltre una compensazione del 10% in tempo libero.

Per la retribuzione delle vacanze, le indennità sono comprensive dei relativi supplementi salariali.

Lavoro a ore

Anche per questa categoria di dipendenti dovranno essere concessi i supplementi previsti per il lavoro notturno e festivo e i congedi pagati.

Articoli 13.1, 13.2, 13.4 e 29

Servizio di picchetto

Il servizio di picchetto durante il quale, su chiamata, la dipendente deve mettersi a disposizione dell’Istituto con periodo di chiamata di almeno 30 minuti, viene compensato con un congedo adeguato secondo le circostanze oppure indennizzato con CHF 75.– per servizio di picchetto (un servizio può avere una durata massima di 24 ore). Qualora durante il picchetto la dipendente venga chiamata in servizio, va compensato secondo il tempo in cui è stata occupata effettivamente. Ella ha diritto alle indennità dei cpv. 1 e 2. In caso di entrata in servizio, per il tragitto di andata e ritorno dal domicilio viene riconosciuto un forfait di 30 minuti per chiamata. Resta riservato l’art. 8a OLL2 per i picchetti che richiedono un tempo d’intervento inferiore a 30 minuti.

Per la retribuzione delle vacanze, le indennità sono comprensive dei relativi supplementi salariali.

Articolo 13.3 e 13.4

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Sono riconosciuti i seguenti congedi pagati: 

Occasione Giorni lavorativi compensati
Esercizio di una carica pubblica, di volontariato e attività sindacali 3 giorni (complessivamente)
Matrimonio 5 giorni
Decesso di coniuge, partner registrata o convivente, di una figlia, dei genitori, di fratelli e sorelle 5 giorni
Nascita di figlie o per adozioni (congedo paternità) 13 giorni
Decesso di nonne, suocere, cognate, nipoti e altri familiari 1 giorno
Tempo necessario per visite mediche specialistiche, comparsa davanti all’autorità se non pianificabili in orari non lavorativi e in giorni di congedo Massimo di 3 giorni all’anno


Se le circostanze di cui alle lettere a) e f) cadono durante le vacanze o altre assenze, il diritto decade.

Per gravi motivi famigliari documentati, il personale ha diritto fino a 30 giorni di congedo non retribuito all’anno. La lavoratrice ha diritto ad un congedo pagato per il tempo necessario all'assistenza ad una famigliare o alla partner con problemi di salute; il congedo ammonta tuttavia al massimo a 3 giorni per evento e 10 giorni all'anno (CO art. 329 h).

Su presentazione di un certificato medico, il personale con responsabilità famigliari ha diritto a un congedo per la cura di figlie ammalate (art. 36 LL). La lavoratrice dovrà in ogni caso organizzarsi in maniera celere affinché l'assenza dal posto di lavoro sia limitata il più possibile.

La lavoratrice che ha diritto a un’indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s LIPG a causa di gravi problemi di salute di sua figlia dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane che deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi.

Articolo 17

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Giorni festivi retribuiti

Al personale che lavora a turni sono riconosciuti 12 giorni di congedo all’anno a copertura delle feste infrasettimanali cantonali. Per coloro che lavorano a tempo parziale tale diritto è riconosciuto proporzionalmente al grado di occupazione.

Per il personale che non lavora a turni valgono le festività di calendario.

Lavoro a ore

Le feste infrasettimanali sono indennizzate con il 5% del salario lordo orario;

Articoli 16 e 29

Aumento salariale

Per informazione

La concessione dell’aumento annuale ai sensi dell’allegato 2 viene discussa ogni anno nei singoli Istituti, in considerazione della situazione finanziaria e della loro posizione nel contesto dell’offerta sanitaria cantonale. Alla discussione tra Direzione e la Commissione interna del personale partecipano le organizzazioni sindacali contraenti. Le parti sono tenute alla discrezionalità sulle informazioni delle quali sono venute a conoscenza durante la trattativa. La dipendente di nuova assunzione percepisce in linea di massima il minimo della sua categoria. In casi particolari l’Istituto può riconoscere tutti o in parte gli aumenti annui sopra indicati, tenendo conto della pratica svolta o qualifica raggiunta in altri Istituti.

Rincaro

Gli stipendi di cui all’art. 8 sono calcolati secondo l’indice del costo della vita (novembre 2022).

Articoli 8.2 e 9

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

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