Prestito di personale Case per anziani TI

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Allgemeinverbindlicherklärung: 01.03.2024 - 31.12.2027 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum: 28.12.2022 / Publikation gültig ab: 27.01.2023 (Branchen-GAV)

Geltungsbereich im Detail:
Cantone Ticino
Associazione Melograno - Casa dei Ciechi, Domus Hyperion, Tusculum Lugano/Arogno
AVAD - Centro sociosanitario di Vallemaggia Cevio
Ca’ Rezzonico - Fondazione Luogo Pio G. Riziero Rezzonico Lugano
Casa per anziani Fondazione Caccia-Rusca Morcote
Casa anziani Greina - Società cooperativa costruzioni Bellinzona
Casa Anziani Malcantonese - Fondazione G. e G. Rossi Castelrotto
Casa Bianca Maria Cadro
Casa di cura Belsoggiorno Ascona
Casa leventinese per anziani Santa Croce Faido
Casa di riposo Don Luigi Guanella Castel S. Pietro
Casa di riposo Don Luigi Guanella Maggia
Casa di riposo San Giuseppe Tesserete
Casa San Giorgio - Istituto per anziani Brissago
Centro Sociale Onsernonese Russo
Consorzio Casa per persone anziane di Riviera Claro
Consorzio intercomunale dell’Alto Vedeggio - Casa per anziani Mezzovico
Ente casa anziani Biasca - Casa Petronilla Biasca
Ente Case Anziani Mendrisiotto – ECAM Mendrisio
Casa per persone anziane Santa Lucia Arzo
Casa per anziani Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo Mendrisio
Casa per anziani Quiete - Fondazione I. e D. Ronchetti Mendrisio
Casa di riposo S.F.S. Cabrini Rancate
Fondazione Casa Girotondo Novazzano
Istituto Santa Filomena Stabio
Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato Intragna
Fondazione la Quercia Acquarossa
Fondazione Opera Charitas Casa anziani Sonvico
Istituto per anziani San Carlo Locarno
Montesano - Casa evangelica per anziani Orselina
Policentro anziani Losone
Unitas - Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana Tenero


Articolo 1

Il CCL ROCA si applica a tutto il personale delle CPA firmatarie. Restano esclusi i dipendenti assunti con contratti d’occupazione temporanea finanziati in base alle disposizioni in materia di assistenza e disoccupazione.

Restano riservate le prescrizioni federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale (art. 342 cpv. 2 del CO).

Articolo 2.1

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Version.Edition
Publiziert auf tempdata.ch am:
Version gültig ab:
28.12.2022 18:15
27.01.2023
28.12.2021 12:13
27.01.2022
20.11.2020 14:40
12.11.2020
02.10.2020 16:03
12.11.2020

 

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Aumento salariale

Gli stipendi vengono adeguati all’indice del costo della vita secondo le disposizioni applicate ai dipendenti del Canton Ticino.
La CPA può anticipare tutto o parte degli aumenti annuali della corrispondente classe, tenendo conto dell’attività professionale svolta o della qualificazione raggiunta presso altri datori di lavoro. Indicativamente la CPA si orienta come segue:

  1. anni d’esperienza analoga alla funzione: coefficiente 1;
  2. anni d’esperienza parzialmente analoga alla funzione: coefficiente
  3. 0,4-0,6 in base alla valutazione della CPA;
  4. anni d’esperienza senza relazione con la funzione: coefficiente 0.
     

Il personale che passa da una CPA all’altra o che passa da un altro istituto socio-sanitario cantonale a una CPA ha diritto per funzione analoga al riconoscimento di tutti gli anni computati precedentemente. In ogni caso gli anni di formazione o di tirocinio non sono conteggiati. Il dipendente matura l’aumento all’inizio dell’anno civile, se nell’anno precedente ha effettuato almeno 6 mesi di lavoro presso la CPA. Il congedo pagato per maternità, adozione, paternità è considerato attività lavorativa.

In caso di valutazione negativa del dipendente l’aumento annuale può essere sospeso. Tale decisione è passibile di ricorso alla CPC, entro 30 giorni dalla notificazione. Il termine non è sospeso dalle ferie giudiziarie.

Articolo 24

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Giorni festivi retribuiti

Personale che lavora secondo calendario

Valgono i giorni festivi ufficiali di calendario indicati dal Cantone. Se questi giorni cadono mentre il dipendente è in vacanza, rimane acquisito il diritto al recupero, purché non cadano in sabato o domenica.

Inoltre sono festivi il pomeriggio della vigilia di Natale, il pomeriggio della vigilia di Capodanno e la mezza giornata di Carnevale (il martedì grasso al pomeriggio o la mattina del mercoledì delle Ceneri): questi giorni non danno diritto a recuperi se il dipendente è in vacanza, malattia o infortunio. Per chi lavora a tempo parziale il recupero è proporzionale al grado d’occupazione.

Personale che lavora a turni

Al personale che lavora a turni sono riconosciute 13,5 feste infrasettimanali all’anno.

Indennità onnicomprensive

L’indennità di CHF 6.60 orari per le fasce notturne e l’indennità di CHF 5.60 orari per il servizio festivo comprendono il supplemento salariale per ogni e qualsiasi tipo di assenza, come ad esempio per la retribuzione della gratifica per anzianità di servizio e premio fedeltà (art. 29 CCL ROCA), delle vacanze (art. 36 CCL ROCA, a tacitazione delle pretese derivanti dall’art. 329 d cpv. 1 CO), dei congedi (artt. 38 e 39 CCL ROCA), per l’assenza per servizio militare, protezione civile e vari (art. 40 CCL ROCA) e dell’assenza per malattia e infortunio.

Articoli 31 e 34

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Indennità per lavoro notturno

Al dipendente che lavora nelle fasce notturne 21.00-23.00 e 6.00-7.00 viene riconosciuta un’indennità di CHF 6.60 orari.

Per il lavoro svolto tra le 23.00 e le 6.00 è applicabile l’art. 17b della legge federale sul lavoro, ritenuto che la compensazione in tempo da accordare al lavoratore è del 10%: rimane riservata l’eccezione per chi lavora al massimo 1 ora, tra le 23.00 e le 24.00 oppure tra le 5.00 e le 6.00, che continua a beneficiare del pagamento dell’indennità di CHF 6.60 orari. La compensazione in tempo di lavoro va applicata al lavoratore per il quale, all’inizio dell’anno, la CPA prevede ragionevolmente che effettui almeno 25 notti.

Il lavoratore impiegato al massimo per 24 notti in un anno civile ha diritto, in luogo della compensazione in tempo, ad un supplemento salariale del 25%.

Per il lavoratore pagato a mese che effettua meno di 25 notti all’anno, il supplemento salariale del 25% viene pagato con la seguente formula, che esclude il calcolo della 13a sul supplemento:

  • stipendio mensile x ore notturne effettuate x 0.25 / 165 ore

Lo stipendio mensile corrisponde a 1/13 di quello annuo.

Per il personale a ore vedi allegato 1 CCL ROCA.

Casi particolari:

  1. Se la CPA prevedeva che un lavoratore avrebbe effettuato meno di 25 notti all’anno e lo ha indennizzato con il supplemento salariale, ma nel corso dell’anno il dipendente ha superato le 25 notti, il lavoratore conserva il supplemento salariale del 25% e riceve la compensazione in tempo del 10% a partire dalla 25esima notte;
  2. se la CPA prevedeva che un lavoratore avrebbe effettuato più di 25 notti all’anno e gli ha dato la compensazione in tempo delle ore notturne, ma a seguito di partenza o per altri motivi il dipendente ha effettuato meno di 25 notti, la CPA può conservare la compensazione in tempo, senza bisogno di ricalcolare il tutto.
Indennità per lavoro festivo

Al dipendente che presta servizio festivo (sabato, domenica e giorni festivi ufficiali) è corrisposta un’indennità di CHF 5.60 all’ora. Tale indennità non è cumulabile con quella per il lavoro notturno. Tale indennità non è prevista durante le mezze giornate di cui all’art. 34 CCL ROCA.

Indennità onnicomprensive

L’indennità di CHF 6.60 orari per le fasce notturne e l’indennità di CHF 5.60 orari per il servizio festivo comprendono il supplemento salariale per ogni e qualsiasi tipo di assenza, come ad esempio per la retribuzione della gratifica per anzianità di servizio e premio fedeltà (art. 29 CCL ROCA), delle vacanze (art. 36 CCL ROCA, a tacitazione delle pretese derivanti dall’art. 329 d cpv. 1 CO), dei congedi (artt. 38 e 39 CCL ROCA), per l’assenza per servizio militare, protezione civile e vari (art. 40 CCL ROCA) e dell’assenza per malattia e infortunio.

Articolo 31

Servizio di picchetto

Sono applicabili le disposizioni federali sul lavoro (Legge federale sul lavoro e relative ordinanze).

Se il servizio di picchetto è prestato nella CPA, tutto il tempo di lavoro messo a disposizione è considerato tempo di lavoro.

Se il servizio di picchetto è prestato fuori dalla CPA, il tempo messo a disposizione è computato nella misura dell’attività effettivamente svolta; in questo caso la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritorno va computata sul tempo di lavoro.

Il servizio di picchetto prestato fuori dalla CPA viene compensato con un congedo adeguato oppure con un’indennità di CHF 75.-- per servizio fino a 24 ore e di CHF 37.50 per servizio fino a 6 ore. La maggiorazione del compenso per lavoro straordinario e le indennità per lavoro festivo e notturno sono riconosciute al dipendente di picchetto che lavora a seguito di chiamata. Si richiama l’art. 8a OLL2 sul tempo di intervento inferiore a 30 minuti.

Articolo 32

Premio per anzianità di servizio

Gratifica per anzianità di servizio

Dopo 10 anni di servizio consecutivi prestati presso la medesima CPA i dipendenti riceveranno una gratifica pari allo stipendio intero percepito il mese precedente oppure beneficeranno di un corrispondente periodo di congedo (4 settimane). In seguito tal gratifica sarà corrisposta ogni 5 anni.

L’assegno figli non è computabile nel calcolo della gratifica. Gli anni di apprendistato non sono considerati ai fini della gratifica. Il congedo pagato per maternità, adozione, paternità è considerato servizio. Le assenze continuate per malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile a partire da 30 giorni e i congedi non pagati non sono considerati
servizio.

La gratifica va pagata nel mese in cui nasce il diritto all’anzianità.

Il dipendente può convertire la gratifica in un corrispondente periodo di congedo (4 settimane) previo accordo con la Direzione della CPA e considerate le necessità del servizio. È ammessa la combinazione proporzionale tra gratifica e congedo pagato.

In caso di interruzione del contratto di lavoro gli anni di servizio prestati precedentemente presso la CPA vengono conteggiati, se l’assenza non è stata superiore a 3 anni, rispettivamente 6 anni in caso di assenza per assolvere compiti educativi o famigliari. L’assenza in ogni caso non è conteggiata nel computo degli anni di servizio.

Se lo stipendio durante il periodo di maturazione della gratifica ha subito variazioni importanti a seguito del cambiamento del grado d’occupazione, l’importo della gratifica sarà stabilito sulla base della percentuale media d’occupazione.

Articolo 29

Salari / salari minimi

Salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023 (per il prestito di personale valevoli dal 27 gennaio 2023)
Classe stipendio Salario orario medio con 13.a mensilità Salario minimo mensile
10 CHF 22.11 CHF 2'978.55
11 CHF 23.05 CHF 3'121.89
12 CHF 23.99 CHF 3'265.80
13 CHF 24.94 CHF 3'409.56
14 CHF 25.92 CHF 3'558.90
15 CHF 26.87 CHF 3'703.89
16 CHF 27.98 CHF 3'873.07
17 CHF 29.51 CHF 4'105.54
18 CHF 31.03 CHF 4'337.39
19 CHF 32.50 CHF 4'531.06
20 CHF 33.50 CHF 4'603.38
21 CHF 34.83 CHF 4'715.62
22 CHF 36.47 CHF 4'926.25
23 CHF 38.10 CHF 5'116.03
24 CHF 40.47 CHF 5'475.70
25 CHF 42.22 CHF 5'705.77
26 CHF 44.64 CHF 6'012.04
27 CHF 45.69 CHF 6'147.80
28 CHF 46.76 CHF 6'230.41
29 CHF 48.78 CHF 6'456.63
30 CHF 50.80 CHF 6'683.15
31 CHF 52.83 CHF 6'830.60
32 CHF 54.95 CHF 7'066.76
33 CHF 58.24 CHF 7'480.55
34 CHF 60.53 CHF 7'742.08


Lo stipendio orario si ottiene dividendo il salario medio mensile della classe, nella quale il dipendente è inserito per le ore di lavoro previste dalla CPA (165, divisore già comprensivo dell’indennizzo dei giorni festivi infrasettimanali).


Indennità per responsabilità e indennità manuali

Per responsabilità di reparto o di équipe, in particolare per la funzione di caporeparto non in possesso della formazione post-diploma, come pure per compiti particolari (infermiera insegnante, ecc.) è prevista un’indennità che può variare da CHF 100.-- a CHF 200.-- al mese. L’indennità viene versata sull’arco di 12 mesi ed è proporzionale al grado d’occupazione del dipendente. L’indennità si applica unicamente a dipendenti che assumono responsabilità di conduzione superiori a quelle previste dalla propria funzione.

L’indennità per funzioni manuali segnata con * è pari a CHF 2’240.-- annui. L’indennità è versata in 12 mensilità ed è assicurata alla cassa pensioni.

Stipendio minimo

Per rispettare il salario minimo l’inizio della carriera per il personale ai servizi generali non può essere inferiore alla classe 12+1 aumento (cui si aggiunge l’indennità per funzioni manuali) e per il personale amministrativo non può essere inferiore alla classe 13+1 aumento.

Allegato 1: articolo 1; Allegato 2; Vecchia scala stipendi cantonale; Scala stipendi 2023; stipendi orari 2023

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Categorie salariali

Personale Funzione Classe Anni
Personale direttivo direttore CPA con oltre 50 posti letto 32a 3 anni
33a 3 anni
34a 1 anno
35a  
direttore CPA fino a 50 posti letto 30a 3 anni
31a 3 anni
32a 3 anni
33a 3 anni
34a 3 anni
35a  
responsabile CPA 30a  
direttore aggiunto amministrativo 28a 2 anni
29a  
Personale amministrativo economo contabile 24a 2 anni
25a  
contabile 23a  
segretario aggiunto 21a 3 anni
22a  
personale amministrativo con responsabilità (formazione triennale o superiore) 14a 1 anno
15a 1 anno
16a 1 anno
17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
personale ausiliario amministrativo (formazione biennale o senza diploma) 13a 1 anno
14a 1 anno
15a 1 anno
16a 1 anno
17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
Openatori infermiere responsabile settore cure 27a 2 anni
28a 2 anni
29a  
infermiere vice responsabile settore cure 25a 2 anni
26a  
infermiere caporeparto postdiploma 25a 2 anni
26a  
infermiere CRS livello ll / infermiere in cure generali 23a 2 anni
24a 2 anni
25a  
infermiere CRS livello I 22a 2 anni
23a  
infermiere con diploma estero in attesa di riconoscimento 21a  
operatore sociosanitario/assistente geriatrico 19a 1 anno
20a 2 anni
21a 2 anni
22a  
assistente di cura/ACSS 18a  
ausiliario di cura non diplomato (120 ore) 15a 2 anni
16a  
fisioterapista/ergoterapista con diploma riconosciuto 24a 1 anno
25a  
fisioterapista con diploma estero in attesa di riconoscimento 21a  
massaggiatore con diploma 21a  
specialista in attivazione 23a  
animatore o ergoterapista con diploma 24a 1 anno
25a  
animatore con certificato d'esame 23a  
animatore senza diploma 15a 2 anni
16a  
Personale ai servizi genenali responsabile servizi generali (diploma SSS)/governante 23a  
responsabile economia domestica/governante (+ indennità) 17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
capo cucina 22a  
cuoco dietista (+ indennità) 20a  
21a  
cuoco con AFC (+ indennità) 17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
aiuto cuoco (+ indennità) 17a  
custode/manutentore con AFC (+ indennità) 17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
custode/manutentore con pratica professionale (+ indennità) 17a  
personale ai servizi generali (+ indennità) 12a 2 anni
13a  


Allegato 2

Lavoro straordinario / ore supplementari

Lavoro straordinario e ore pianificate

Sono straordinarie le ore oltre il turno di lavoro giornaliero e non preavvisate con almeno 24 ore di anticipo, che il dipendente deve effettuare su ordine del responsabile designato dalla Direzione della CPA o del caposervizio. Questo principio vale anche per il personale a tempo parziale, soggetto all’allegato 1 del CCL ROCA. La Direzione può autorizzare a posteriori gli straordinari nei casi giustificati. Le ore straordinarie devono sempre rivestire un carattere eccezionale.

Le ore straordinarie devono essere compensate con altrettanto tempo libero il più presto possibile, ma al massimo entro 6 mesi: trascorsi i 6 mesi esse vanno pagate al dipendente. È riconosciuta una maggiorazione del compenso per ore straordinarie effettuate nei seguenti orari:

  • 25% per interventi effettuati tra le 07.00 e le 21.00 nei giorni lavorativi;
  • 50% per interventi effettuati tra le 21.00 e le 07.00 nei giorni lavorativi, come pure durante i giorni di libero programmato.

La maggiorazione va goduta in tempo libero; tuttavia con l’accordo del dipendente può essere retribuita. La formula per il pagamento di tali ore è:

  • stipendio mensile / 173 ore

Lo stipendio mensile corrisponde a 1/13 di quello annuo.

Le modifiche di turno di lavoro concordate direttamente fra dipendenti o che avvengono di comune accordo con la Direzione della CPA o con il proprio caporeparto non danno luogo a compensi per straordinario.

Il compenso del 50% per interventi effettuati durante il libero programmato è riconosciuto anche al personale che lavora secondo calendario e che è chiamato dalla CPA a prestazioni straordinarie durante il fine settimana.

Articolo 30

Tredicesima mensilità

I dipendenti hanno diritto alla tredicesima mensilità, da versarsi entro il mese di dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse costituito o sciolto nel corso dell’anno la tredicesima mensilità sarà versata proporzionalmente al periodo di servizio effettuato.

Il rapporto di lavoro interrotto nel periodo di prova non dà diritto alla tredicesima mensilità.

Articolo 26

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Campo d'applicazione geografico

Cantone Ticino

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Campo d'applicazione aziendale

Associazione Melograno - Casa dei Ciechi, Domus Hyperion, Tusculum Lugano/Arogno
AVAD - Centro sociosanitario di Vallemaggia Cevio
Ca’ Rezzonico - Fondazione Luogo Pio G. Riziero Rezzonico Lugano
Casa per anziani Fondazione Caccia-Rusca Morcote
Casa anziani Greina - Società cooperativa costruzioni Bellinzona
Casa Anziani Malcantonese - Fondazione G. e G. Rossi Castelrotto
Casa Bianca Maria Cadro
Casa di cura Belsoggiorno Ascona
Casa leventinese per anziani Santa Croce Faido
Casa di riposo Don Luigi Guanella Castel S. Pietro
Casa di riposo Don Luigi Guanella Maggia
Casa di riposo San Giuseppe Tesserete
Casa San Giorgio - Istituto per anziani Brissago
Centro Sociale Onsernonese Russo
Consorzio Casa per persone anziane di Riviera Claro
Consorzio intercomunale dell’Alto Vedeggio - Casa per anziani Mezzovico
Ente casa anziani Biasca - Casa Petronilla Biasca
Ente Case Anziani Mendrisiotto – ECAM Mendrisio
Casa per persone anziane Santa Lucia Arzo
Casa per anziani Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo Mendrisio
Casa per anziani Quiete - Fondazione I. e D. Ronchetti Mendrisio
Casa di riposo S.F.S. Cabrini Rancate
Fondazione Casa Girotondo Novazzano
Istituto Santa Filomena Stabio
Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato Intragna
Fondazione la Quercia Acquarossa
Fondazione Opera Charitas Casa anziani Sonvico
Istituto per anziani San Carlo Locarno
Montesano - Casa evangelica per anziani Orselina
Policentro anziani Losone
Unitas - Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana Tenero


Articolo 1

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Campo d'applicazione personale

Il CCL ROCA si applica a tutto il personale delle CPA firmatarie. Restano esclusi i dipendenti assunti con contratti d’occupazione temporanea finanziati in base alle disposizioni in materia di assistenza e disoccupazione.

Restano riservate le prescrizioni federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale (art. 342 cpv. 2 del CO).

Articolo 2.1

Rimborso spese

Rimborso spese

In caso di servizio fuori sede autorizzato dalla Direzione la CPA rimborsa al dipendente mensilmente le spese di vitto, alloggio e trasferte, in base agli importi riconosciuti ai dipendenti del Canton Ticino.

Articolo 24

Orario di lavoro

Durata del lavoro

La durata ordinaria settimanale del lavoro è di 40 ore nella media di sei mesi. Eccezionalmente può estendersi fino a 48 ore settimanali per un massimo di 6 giorni consecutivi di lavoro: in questo caso il dipendente ha diritto a 2 giorni di libero consecutivi.

La ripartizione sull’arco della settimana e la definizione dell’orario giornaliero sono di competenza della Direzione della CPA, che può adottare disposizioni particolari a seconda delle esigenze di servizio, previa informazione del personale.

In caso di necessità i dipendenti sono tenuti a prestare lavoro straordinario su ordine del responsabile del servizio o della direzione della CPA. Nel caso di una settimana con turni di lavoro per un totale di 48 ore lo straordinario è limitato ad un massimo di 2 ore.

Riposo giornaliero e pause

Il dipendente ha diritto a 2 giorni di riposo settimanali della durata di 24 ore e di regola consecutivi: il dipendente può godere separatamente dei 2 giorni d’intesa con la CPA. La CPA deve garantire al dipendente 2 domeniche di riposo al mese, di cui 1 sabato e domenica consecutivi sull’arco di 3 settimane.

Il lavoro giornaliero deve essere interrotto da:

  • un quarto d’ora se il lavoro giornaliero dura più di 5 1/2 ore;
  • mezz’ora se il lavoro giornaliero dura più di 7 ore;
  • un’ora se il lavoro giornaliero dura più di 9 ore.

Le pause che durano più di mezz’ora possono essere frazionate.

Dette pause non devono essere remunerate, a meno che al dipendente non sia consentito di lasciare il posto di lavoro durante la pausa.

Articoli 11 e 33

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Il personale ha diritto ai seguenti congedi straordinari pagati, non deducibili dalle vacanze, ritenuto che il calcolo delle ore di congedo è proporzionale al grado d’occupazione del dipendente:

   
a) in caso di matrimonio o unione domestica registrata da godere entro l’anno, a partire dalla data di celebrazione dell’autorità civile 5 giorni lavorativi
b) in caso di decesso di figli, coniuge, partner registrato o convivente 5 giorni lavorativi
c) in caso di decesso di genitori, fratelli o sorelle 3 giorni
d) in caso di decesso di nonni, suoceri, generi, cognati e zii (congedo legato all’evento) 1 giorno
e) per matrimoni di figli, genitori, sorelle e fratelli, per trasloco (congedi legati all’evento) 1 giorno
f) per affari pubblici, per affari e formazione sindacale, per compiti svolti come presidente o segretario di una commissione del personale CPA: sono congedi legati all’evento e, cumulati con il congedo della lettera g, non possono eccedere 12 giorni all’anno compatibilmente con le esigenze di servizio al massimo 12 giorni all’anno
g) per il congedo gioventù (art. 329e CO) e per attività di sportivo d’élite possessore della Swiss Olympic Card: sono congedi legati all’evento e, cumulati con il congedo della lettera f, non possono eccedere 12 giorni all’anno compatibilmente con le esigenze di servizio al massimo 8 giorni all’anno
h) per il funerale di un collega di lavoro o di bisnonni, nipoti e cugini di primo grado, per ispezioni militari, nonché per visite e cure mediche, specialistiche e dentistiche non prevedibili effettuate nel Cantone e per i frontalieri nella Provincia di residenza (ritenuto che le visite non siano considerate assenza per malattia; le visite e cure prevedibili di regola devono essere effettuate durante il tempo libero): sono congedi legati all’evento previo permesso della Direzione CPA il tempo strettamente necessario, ma al massimo mezza giornata
i) per comparse davanti ad autorità. il tempo necessario


La CPA applica inoltre l’art. 36 Legge federale sul lavoro (lavoratori con responsabilità familiari) e l’art. 329h CO (congedo di assistenza ai famigliari). Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l’educazione
dei figli fino all’età di 15 anni e l’assistenza di congiunti o di persone prossime che necessitano di cure. Tali lavoratori possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un’ora e mezzo. Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori un congedo per l’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo è limitato alla durata necessaria per l’assistenza, ma al massimo a tre giorni per evento. Salvo che per i figli, il congedo di assistenza ammonta al massimo a dieci giorni all’anno.

La CPA applica infine il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio (art. 329i CO). Il lavoratore che ha diritto a un’indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno a causa di gravi problemi di salute di suo figlio dovuti a malattia o infortunio
ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane. Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Essi possono concordare una ripartizione diversa del congedo. Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni. Il datore di lavoro deve essere informato senza indugio delle modalità di fruizione del congedo e di eventuali modifiche.

Articolo 38

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Vacanze

Durata

Il personale ha diritto alle seguenti vacanze pagate:

Età/anno di servizio Vacanze
fino al 10.mo anno di servizio 4 settimane
fino all’anno di compimento dei 20 anni 5 settimane
dall’11.mo anno di servizio prestato in CPA aderenti al CCL ROCA 5 settimane
dal 40.mo anno di età e sino al 49.mo anno di età 5 settimane
dal 50.mo anno d’età. 6 settimane


Le settimane di vacanze vengono accordate nell’anno in cui il dipendente raggiunge l’età o l’anzianità di servizio presso le CPA aderenti al CCL ROCA.

In caso di servizio inferiore all’anno le vacanze sono ridotte proporzionalmente.

Modalità

I turni delle vacanze sono stabiliti da un piano generale, che deve essere approvato dalla Direzione della CPA, che può delegare tale compito: il piano delle vacanze tiene conto delle esigenze di servizio e dei desideri del personale e va comunicato agli interessati entro la fine di aprile di ogni anno.

Le vacanze annuali devono essere effettuate entro la fine dell’anno in cui sono maturate: eccezionalmente, in particolare per esigenze di servizio fatte valere dalla Direzione della CPA, possono essere utilizzate entro il mese di maggio dell’anno successivo.

Le vacanze non possono essere compensate con denaro. Tuttavia le vacanze vengono pagate al dipendente in fine di rapporto di lavoro, se non possono essere godute, in base alla formula seguente:

  • stipendio mensile x giorni di vacanza non goduti / 21,7

Lo stipendio mensile corrisponde a 1/13 di quello annuo.

Il dipendente ha diritto di godere di almeno di 2 settimane consecutive di vacanza, scelte in accordo con la Direzione della CPA.

Le cure termo-climatiche o di riposo, che permettono al dipendente di muoversi liberamente o con limitazioni insignificanti, sono computate quale vacanza, se non sono ordinate dal medico con un certificato circostanziato.

È assolutamente vietato eseguire lavori remunerati durante le vacanze.

Riduzione

In caso di assenza consecutiva o non consecutiva per più di 30 giorni nel corso di un anno civile la CPA riduce le vacanze del dipendente di 1/12 per ogni altro mese intero. Per favorire la ripresa lavorativa del dipendente colpito da grave malattia o infortunio, la CPA adotta disposizioni più favorevoli.

I giorni di assenza non sono riportati da un anno civile all’altro.

I congedi maternità, paternità e adozione (art. 39 CCL ROCA), il congedo di assistenza ai famigliari (art. 329h CO), i congedi per servizi dell’art. 40 CCL ROCA, i congedi pagati dell’art. 38 CCL ROCA e la malattia fino a 2 mesi durante la gravidanza (art. 329b CO, cpv. 3 lett. a) non sono computati come assenza ai fini della riduzione delle vacanze.

Congedi non pagati

La CPA può concedere al dipendente un congedo totale o parziale con deduzione di stipendio e relativi supplementi e indennità, conservando per un massimo di 3 anni la validità del rapporto d’impiego; per ragioni di studio il periodo può essere prolungato sino a 4 anni. Il congedo può essere concesso per ragioni di studio o di riqualificazione professionale, per attività culturali, sindacali o sportive, per servizio militare volontario, per giustificati motivi personali o familiari e per compiti di utilità pubblica.

Per gravi motivi familiari documentati la CPA può concedere al dipendente un massimo di 30 giorni di congedo non retribuito all’anno.

La CPA può concedere pure un congedo non pagato di un mese per motivi personali ogni 3 anni di servizio (il mese di assenza va concordato con la Direzione della CPA in base alle esigenze di servizio).

La formula per la detrazione salariale in caso di congedo non pagato è la seguente:

  • stipendio mensile* x giorni di congedo lavorativi / giorni lavorativi mensili senza infrasettimanali
    * 1/13 dello stipendio annuo

Articoli 35 - 38

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