Prestito di personale Falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti TI

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Allgemeinverbindlicherklärung: 01.03.2024 - 31.12.2027 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum: 01.02.2024 / Publikation gültig ab: 02.03.2024 (Branchen-GAV)

Geltungsbereich im Detail:

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino si applica su tutto il territorio del Cantone Ticino e del Moesano.

Articolo 1

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

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Publiziert auf tempdata.ch am:
Version gültig ab:
01.02.2024 17:49
02.03.2024
22.12.2023 15:35
08.06.2023
30.11.2023 17:32
08.06.2023
09.05.2023 16:40
08.06.2023
09.11.2022 13:52
03.07.2022
03.06.2022 10:22
03.07.2022
29.04.2020 23:59
11.05.2019
11.04.2019 16:58
11.05.2019
21.12.2018 14:41
20.01.2019

 

Aumento salariale

Aumenti salariali 2024 (per il prestito di personale valevoli dal 2 marzo 2024)

I salari effettivamente erogati dalle aziende assoggettate al CCL per il settore della falegnameria saranno aumentati come segue:

  1. aumento generale dei salari: i salari lordi percepiti al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di applicabilità generale per tutti i dipendenti assoggettati al CCL che svolgono un carico di lavoro del 100% (gli altri in base al loro grado di occupazione) saranno aumentati generalmente di CHF/mese 60.–.

. Il datore di lavoro dovà dunque verificare se il nuovo salario, comprensivo dell’aumento imposto al punto a e b, è pari ai salari minimi validi a partire dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà generale dell’accordo (vedi punto 3).
Qualora il salario risultasse inferiore ai minimi salariali riportati nella tabella sottostante, il datore di lavoro sarà tenuto ad adeguare il salario mensile a quanto appunto riportato nel citato schema.

Possono essere presi in considerazione gli aumenti salariali concessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore del decreto che conferisce carattere di obbligatorietà generale agli aumenti salariali.

I nuovi salari si applicano a tutte le aziende assoggettate al CCL a partire dall’entrata in vigore del decreto che conferisce obbligatorietà generale agli adeguamenti salariali.

Per informazione

Eventuali aumenti salariali saranno definiti al momento opportuno dalle parti contraenti del CCL TI e successivamente comunicati alle aziende dalla Commissione paritetica.

Articolo 3.2; Accordo salariale 2024: articolo C

Categorie salariali

Qualificati Con attestato federale di capacità o riconosciuti dal datore di lavoro come qualificati.
Posatore specializzato Lavoratore qualificato costantemente occupato sui cantieri che dispone del diploma “montatore ASFM” o “montatore costruzione di finestre FFF-ASFMS”.
Posatore Lavoratori qualificati prevalentemente occupati sui cantieri.
Ausiliari/CFP Lavoratori non specializzati o con perfezionamento professionale “falegname CFP con formazione biennale”.
Quadri (addetto alla pianificazione) Cfr. art. 17 cpv. 3 lett. b CCL CH.
Aiuto posatore
Manovale Lavoratori senza conoscenze professionali. Coloro che sono da più di due anni alle dipendenze della medesima ditta e che sono classificati “manovali” devono essere automaticamente inseriti alla classe salariale superiore “ausiliari”, evidentemente con il relativo adeguamento salariale.


Appendice 2

Salari / salari minimi

In generale

A complemento di quanto sancito agli art. 17 segg. CCL CH, i salari minimi contrattuali sono riportati nell’appendice 2, parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro.

Salari mensili

Il sistema del salario mensile è mantenuto in forma obbligatoria.

Il salario mensile netto deve essere corrisposto per i dodici mesi dell’anno, ritenuto che un eventuale conguaglio deve essere effettuato solo a fine dicembre.

Il coefficiente di tramutazione del salario orario in annuale è di 2320 (per tutta la durata contrattuale).

Per ottenere il salario mensile va innanzitutto calcolato il salario annuale, che va poi diviso per 13 mensilità.

Per ottenere il salario annuale si moltiplica il salario orario per il coefficiente, da inizio 2022, pari a 2320.

Per i lavoratori con attività irregolare e/o di durata inferiore a tre mesi è possibile versare un salario orario rivalutato con la percentuale per i giorni festivi (3.58%), vacanze (9.7% rispettivamente 12.07%) e tredicesima mensilità (8.33%).

Salari orari minimi in CHF 2024 (per il prestito di personale valevoli dal 2 marzo 2024)

Conformemente a quanto previsto dall’appendice I del CCL CH, per la determinazione dei salari minimi delle classi salariali dei lavoratori qualificati (lavoratori qualificati, posatori specializzati, posatori, ausiliari e quadri) si considerano in primo luogo gli anni di esperienza professionale. 

  Età / anni di esperienza professionale Salario orario Salario mensile
Qualificati 20 anni o 1° anno esperienza CHF 24.50 4'372.31
21 anni o 2° anno esperienza CHF 25.65 4'577.54
22 anni o 3° anno esperienza CHF 26.80 4'782.77
23 anni o 4° anno esperienza CHF 28.20 5'032.62
da 24 anni CHF 29.60 5'282.46
Posatore specializzato 20 anni o 1° anno esperienza CHF 25.95 4'631.08
21 anni o 2° anno esperienza CHF 27.15 4'845.23
22 anni o 3° anno esperienza CHF 28.35 5'059.38
23 anni o 4° anno esperienza CHF 29.85 5'327.08
da 24 anni CHF 31.35 5'594.77
Posatore 20 anni o 1° anno esperienza CHF 25.25 4'506.15
21 anni o 2° anno esperienza CHF 26.40 4'711.38
22 anni o 3° anno esperienza CHF 27.55 4'916.62
23 anni o 4° anno esperienza CHF 29.– 5'175.38
da 24 anni CHF 30.45 5'434.15
Ausiliari/CFP 20 anni o 1° anno esperienza CHF 20.60 3'676.31
21 anni o 2° anno esperienza CHF 21.35 3'810.15
22 anni o 3° anno esperienza CHF 22.30 3'979.69
23 anni o 4° anno esperienza CHF 23.25 4'149.23
da 24 anni CHF 24.20 4'318.77
Quadri (addetto alla pianificazione)
da 24 anni CHF 31.10 5'550.15


Solo qualora gli anni di esperienza non fossero determinabili, il criterio decisivo è l’età. In quest’ultima ipotesi il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata. Esempio: coloro che compiono 23 anni il 17 settembre (“qualificati”) percepiranno CHF 25.80 l’ora a partire dal 1° gennaio del medesimo anno.

Di contro, per le restanti categorie si considera ancora unicamente l’età del lavoratore.

  Età / anni di esperienza professionale Salario orario Salario mensile
Aiuto posatore fino a 20 anni CHF 20.85 3'720.92
21 anni CHF 22.10 3'944.00
22 anni CHF 23.35 4'167.08
23 anni CHF 24.65 4'399.08
24 anni CHF 25.90 4'622.15
Manovale fino a 20 anni CHF 20.50 3'658.46
21 anni CHF 20.90 3'729.85
22 anni CHF 21.35 3'810.15
23 anni CHF 21.80 3'890.46
24 anni CHF 23.35 4'167.08


Il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata.

Stipendi degli apprendisti

Le parti contraenti hanno deciso di escludere dal campo di applicazione personale le figure degli apprendisti (AFC/CFP). Ciò fa sì che questi vengono, già sin d’ora, esonerati dal pagamento del contributo professionale.

Le altre condizioni lavorative sancite dal CCL si applicano anche nei confronti degli apprendisti.

Ricordiamo che i salari minimi degli apprendisti non hanno subito alcuna variazione:

Apprendisti AFC 1° anno CHF 400.–
2° anno CHF 800.–
3° anno CHF 1'200.–
4° anno esame intermedio superato CHF 1'700.–
4° anno esame intermedio non superato CHF 1'200.–
Apprendisti CFP 1° anno CHF 400.–
2° anno CHF 800.–

 

Articoli 3.1 e 4; Appendici 2 e 3; Apprendisti – Addendum al CCL per le falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino 2022; Accordo salariale 2024: articolo C

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Campo d'applicazione personale

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Vacanze

A complemento di quanto sancito dagli art. 32 segg. CCL CH, la Commissione paritetica può stabilire uno o più periodi di vacanze obbligatori fino a un massimo di due settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato nella prima metà di agosto.

La decisione relativa al periodo delle vacanze collettive dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno.

In deroga alle vacanze collettive, il datore di lavoro e i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di una durata minima di 15 giorni che dovrà cadere nel periodo 1° giugno – 30 settembre. La notifica dovrà pervenire alla Commissione paritetica almeno un mese prima dell’inizio delle vacanze.

Articolo 7

Lavoro straordinario / ore supplementari

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Lavoro a turni

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Rimborso spese

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Orario di lavoro

La durata media settimanale del lavoro è fissata a 41½ ore da ripartire dal lunedì al venerdì.

La Commissione paritetica elabora ogni anno una tabella delle ore mensili possibili, riservata la facoltà ad ogni singola azienda di introdurre un orario aziendale flessibile conformemente agli art. 8 segg. CCL CH.

Articolo 2

Campo d'applicazione aziendale

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Giorni festivi retribuiti

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Tredicesima mensilità

Per ottenere il salario mensile va innanzitutto calcolato il salario annuale, che va poi diviso per 13 mensilità.

Per i lavoratori con attività irregolare e/o di durata inferiore a tre mesi è possibile versare un salario orario rivalutato con la percentuale per ...  tredicesima mensilità (8.33%).

Articoli 4.4 e 4.6

Campo d'applicazione geografico

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino si applica su tutto il territorio del Cantone Ticino e del Moesano.

Articolo 1

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Servizio di picchetto

Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.

Preambolo

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

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