Prestito di personale Pavimentazioni stradali TI

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Allgemeinverbindlicherklärung: 01.03.2024 - 31.12.2027 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum: 17.02.2023 / Publikation gültig ab: 19.03.2023 (Branchen-GAV)

Geltungsbereich im Detail:

Il CCL vale per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2

Le disposizioni sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino per i lavori di pavimentazioni stradali bituminosi e attività affini.

Articolo 3

Le disposizioni del presente CCL sono valevoli per tutti i lavoratori occupati presso datori di lavoro indicati all’articolo 3 ed in particolare:

  • capi
  • lavoratori
  • apprendisti

Il CCL non vale per:

  • personale tecnico 
  • amministrativo 
  • dirigenziale

Articolo 4

Noch keine zukünftigen Verträge vorhanden.

Version.Edition
Publiziert auf tempdata.ch am:
Version gültig ab:
12.12.2023 15:55
19.03.2023
17.02.2023 14:43
19.03.2023
23.12.2022 16:02
18.01.2023

 

Vacanze

 Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori, apprendisti compresi, conformemente alla seguente regolamentazione:

Categoria d'età Lavoratore a salario mensile Lavoratore a salario orario
A partire dal compimento del 20° anno di età e fino al compimento del 50° anno di età 25 giorni lavorativi 10.6% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali
per i lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età 30 giorni lavorativi 13% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali


Per quanto concerne le vacanze valgono le seguenti disposizioni comuni:

Se delle vacanze aziendali sono state fissate nel periodo tra Natale e Capodanno, i giorni di sospensione del lavoro sono computabili al diritto alle vacanze.

Il periodo di vacanze va concordato abbastanza presto tra il datore di lavoro ed il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Due settimane vanno prese senza interruzione durante il periodo estivo.

Giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze, non possono essere considerati quali vacanze.

La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori fino a un massimo di 2 settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato tra giugno e settembre. La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno.

Articolo 24

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Campo d'applicazione aziendale

Le disposizioni sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino per i lavori di pavimentazioni stradali bituminosi e attività affini.

Articolo 3

Campo d'applicazione personale

Le disposizioni del presente CCL sono valevoli per tutti i lavoratori occupati presso datori di lavoro indicati all’articolo 3 ed in particolare:

  • capi
  • lavoratori
  • apprendisti

Il CCL non vale per:

  • personale tecnico 
  • amministrativo 
  • dirigenziale

Articolo 4

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.

Articolo 1

Campo d'applicazione geografico

Il CCL vale per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2

Salari / salari minimi

Lavoro a cottimo

Il lavoro a cottimo non è permesso. In casi eccezionali la CPC potrà accordare delle deroghe.

Salari minimi

Salari minimi dal 1° gennaio 2023 (per il prestito di personale valevoli dal 19 marzo 2023)

Classe salariali Salario orario Salario mensile
V – Capi CHF 34.55 CHF 6'082.–
Q – Lavoratori diplomati CHF 32.60 CHF 5'738.–
A  – Lavoratori qualificati CHF 31.45 CHF 5'533.–
B  – Lavoratori con conoscenze professionali CHF 29.75 CHF 5'103.–
C – Lavoratori senza conoscenze professionali CHF 26.90 CHF 4'673.–

 

Giovani lavoratori - AFC
Classe salariali Salario orario Salario mensile
nel primo anno dopo la fine del tirocinio CHF 28.80 CHF 5'077.75
nel secondo anno dopo la fine del tirocinio CHF 29.50 CHF 5'193.80


Al termine di questi anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale Q.

Apprendisti
Classe salariali Salario orario Salario mensile
Primo anno di apprendistato CHF 9.58 CHF 1'641.50
Secondo anno di apprendistato CHF 12.84 CHF 2'192.–
Terzo anno di apprendistato CHF 16.05 CHF 2'742.50

 

Articolo 16 e Adeguamenti salariali 2023

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Lavoro straordinario / ore supplementari

Per le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:

  1. 25% per tutte le ore settimanali che superano le 47½ ore

Articolo 21

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Per le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:

Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno Ore svolte dalle 20.00 alle 06.00 Supplemento del 50%
Lavoro svolto nel fine settimana Ore svolte dalle 06.00 alle 18.00 del sabato Supplemento del 50%
Ore svolte dalle 18.00 del sabato alle 06.00 del lunedì Supplemento del 100%
Lavoro svolto nei giorni festivi Ore svolte nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 20.00 della vigilia alle ore 06.00 del giorno successivo) Supplemento del 100%


Articolo 21

Lavoro a turni

Per il lavoro eseguito a turno (sciolte), eseguito dalle 04.00 alle 22.00, è corrisposto un’indennità di CHF 15.– al giorno ed i supplementi salariali di cui all’articolo 20 CCL

Articolo 22

Rimborso spese

Spese di viaggio

Se il cantiere di lavoro si trova a più di 3 chilometri stradali dal magazzino della ditta, le spese di viaggio sono interamente a carico del datore di lavoro

Uso di mezzi di trasporto

Per l’uso di un mezzo di trasporto appartenente al lavoratore, ordinato dal datore di lavoro, dovranno essere versate le seguenti indennità:

Mezzo di trasporto appartenente al lavoratore Indennità
Autovettura 60 cts. per km
Motocicletta 30 cts. per km
Ciclomotore 20 cts. per km


L’utente del mezzo di trasporto è tenuto a trasportare possibilmente compagni di lavoro.

Indennità di trasferta

Intere:

  1. il lavoratore che non può rincasare alla sera ha diritto al vitto e all’alloggio convenienti, nonché alle spese di un viaggio settimanale di andata e ritorno dalla località di lavoro alla sede della ditta;
  2. in cantieri aperti per almeno 3 mesi, questa indennità, limitatamente ai dipendenti non domiciliati e non conviventi con i familiari, è sostituita dal solo alloggio conveniente con la possibilità di cucinare in proprio.

Parziali:

Km (tratta semplice di percorso stradale) indennità giornaliere 
0 – 10 Km CHF 0.–
10 – 25 Km CHF 16.–
25 – 50 Km CHF 22.–
oltre 50 Km CHF 32.–


Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta a Registro di Commercio. Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località, alla condizione che siano adempiute le seguenti condizioni:

  1. che la succursale sia iscritta a Registro di Commercio;
  2. che la succursale disponga di un magazzino deposito;
  3. che la ditta dimostri di aver assunto durevolmente i lavoratori per la località dove ha sede la succursale.

Sono riservati i casi di trattamento migliore precedenti all’entrata in vigore del presente CCL.

Articolo 23; adeguamenti salariali a partire dal 1° gennaio 2010

Orario di lavoro

Durata del lavoro

In deroga all’art. 26 del Contratto Nazionale Mantello:

Il totale delle 2064 ore annuali (2112 con i giorni festivi) deve essere ripartito in un calendario di lavoro che preveda:

  • minimo di 37½ ore settimanali (5 x 7½ ore/giorno)
  • massimo 45 ore settimanali (5 x 9.0 ore giorno)

E’ ammesso l’utilizzo di un massimo di 75 ore flessibili annuali, da programmare nel calendario di lavoro (massimo quindi di 2139 ore/anno, rispettivamente 47½ ore/settimana).

In deroga ai cpv 1 e 2, è possibile prestare ore supplementari (in più rispetto al calendario di lavoro) fino a 47½ ore settimanali, senza supplemento salariale, rispettivamente fino ad un massimo di 50 ore settimanali, corrispondendo un supplemento salariale pari al 25% per le ore che eccedono le 47½ settimanali. Le ore supplementari ed eventuali supplementi sono da pagare con il salario del mese corrente.

Giornalmente non si possono prestare più di 2 ore supplementari

Calendario di lavoro

Le ore annuali devono essere ripartite in un calendario di lavoro annuale vincolante. La CPC emana entro il 15 dicembre di ogni anno un calendario di riferimento. Le imprese possono allestire un proprio calendario. Entro il 31 gennaio il calendario aziendale deve essere trasmesso per approvazione alla CPC.

Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni.

In caso di riduzione della durata del lavoro, di interruzione temporanea dell’attività dell’azienda, di chiusure di aziende e di licenziamenti, le imprese dovranno informare tempestivamente la CPC e le parti contraenti il presente CCL. Per i licenziamenti si rimanda all’Appendice 5 “Convenzione addizionale sulla partecipazione nell’edilizia principale” del CNM 2008

L’orario di lavoro inizia e termina sul cantiere.

Il 1° maggio e il Venerdì Santo sono considerati giorni festivi.

Alle aziende viene data la possibilità d’introdurre nel calendario aziendale e per il mese di gennaio un “ponte invernale” per un massimo di 40 ore consecutive.

Articoli 18 e 19 

Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.

Articolo 1

Aumento salariale

2023 – Salari effettivi (per il prestito di personale valevoli dal 19 marzo 2023)

A partire dal 1° gennaio 2023 i lavoratori di tutte le classi salariali, con almeno sei mesi di attività nel 2022 presso una ditta attiva nel settore, beneficeranno di un aumento (generale) del salario individuale di CHF 150.– mensili (CHF 0.85 all’ora). Eventuali aumenti riconosciuti ai lavoratori dopo il 1° luglio 2022 possono essere considerati parte di tale aumento.

Adeguamenti salariali 2023

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Giorni festivi retribuiti

Per la durata del presente CCL, vengono stabiliti i seguenti giorni festivi indennizzabili:

  • San Giuseppe
  • Lunedì di Pasqua
  • 1° maggio
  • Lunedì di Pentecoste
  • Corpus Domini
  • SS. Pietro e Paolo
  • 1° agosto
  • Ognissanti

A totale retribuzione dei precitati giorni festivi viene versata un’indennità pari al 3% del salario base ed ev. supplementi.

Articolo 25

Tredicesima mensilità

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.

Articolo 1

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Pensionamento anticipato

In questo settore è previsto il contributo per il prepensionamento anticipato alla fondazione FAR.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale.

http://www.cpcedilizia.ch/commissione/pavimentazioni-stradali/notizia/439

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Orari di lavoro flessibili

Ore flessibili

Queste ore possono essere compensate con:

  1. le ore non fatturate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore;
  2. le ore non lavorate a seguito di esigenze di flessibilità aziendale.

Tale diritto alla compensazione vale fino al 31 marzo dell’anno seguente. Trascorso questo termine le ore flessibili residue dovranno essere pagate a salario base.

Con il conteggio mensile del salario sarà comunicato ai lavoratori il saldo delle ore flessibili rimanenti.

Articolo 20

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Categorie salariali

Classe salariale Condizioni
V – Capi Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPPS o ne sono stati nominati dal proprio datore di lavoro
Q – Lavoratori diplomati Lavoratori diplomati, quali costruttori stradali, muratori ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività)
A – Lavoratori qualificati

Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia:

  1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPPS oppure
  2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale. Il lavoratore della classe salariale C, dopo aver lavorato 3 anni in un cantiere svizzero, verrà assegnato con l’inizio dell’anno civile successivo alla classe salariale B, a meno che il datore di lavoro non vi si opponga a causa del rendimento del lavoratore. In caso di disaccordo, il lavoratore può rivolgersi, come mediatrice, alla Commissione professionale paritetica competente
C – Lavoratori edili Lavoratori senza conoscenze professionali


I lavoratori che cambiano posto di lavoro devono essere classificati nella nuova azienda, a parità di funzione, almeno nella categoria in cui erano classificati precedentemente. L’elenco redatto dalla CPPS stabilisce le formazioni specializzate, i corsi e i certificati che danno diritto all’assegnazione nella classe salariale A. Per il riconoscimento, i corsi dovranno prevedere, di regola, almeno 300 ore di lezione.

Convenzione classi salariali valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008

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