Prestito di personale Negozi delle stazioni di servizio in Svizzera
Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2026: Aumento dei salari minimi e modifiche relative all'orario di lavoro, alle assenze di breve durata, al lavoro a tempo parziale, alle ore supplementari e ore in difetto, ecc. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2026: CHF 24.59 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.70 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. La selezione dell'anno 2026 è stata aggiunta al calcolatore del salario minimo.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.01.2026 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 09.12.2025 / Pubblicazione valida dal: 01.01.2026 - 31.12.2028 (CCL del ramo)
Trova applicazione per tutti i negozi delle stazioni di servizio della Svizzera.
Articolo 3.1
A livello aziendale il Contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio (di seguito denominato «CCL negozi delle stazioni di servizio») trova applicazione per tutti i negozi delle stazioni di servizio della Svizzera. I negozi delle stazioni di servizio sono punti vendita accorpati a una stazione di servizio, con un assortimento di articoli alimentari e/o non alimentari.
Anche gli esercizi di ristorazione che formano un’unità aziendale con i suddetti negozi delle stazioni di servizio e hanno una ricettività fino a 50 posti a sedere sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio.
Sono esclusi a titolo esaustivo dal campo di applicazione aziendale:
- i negozi di stazioni di servizio che garantiscono al personale condizioni di lavoro fissate in CCL almeno equivalenti a quelle previste dal CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Spetta alla Commissione paritetica pronunciarsi sull’equivalenza;
- gli esercizi che propongono essenzialmente un’offerta di accessori per auto e non sono aperti oltre gli orari di apertura dei negozi in uso nella località.
Articoli 3.1 – 3.3
Il CCL dei negozi delle stazioni di servizio è valido per tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori di un negozio di una stazione di servizio, a prescindere dal fatto che lavorino a tempo pieno o a tempo parziale e che abbiano un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Le apprendiste e gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della Legge sulla formazione professionale, le stagiste e gli stagisti nonché le persone con capacità lavorativa ridotta sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio con la sola eccezione dell’ammontare dei salari minimi, a meno che non prevalgano disposizioni legali.
Sono esclusi a titolo esaustivo dal campo di applicazione personale:
- i familiari dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LL (titolari dell’azienda e/o affiliati/e di un franchising);
- lavoratrici e lavoratori la cui attività principale ha ad oggetto prestazioni diverse rispetto all’occupazione nel negozio della stazione di servizio.
Articoli 3.4, 3.5 e 3.6
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Campo d'applicazione geografico
- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione personale
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Salari / salari minimi
- Tredicesima mensilità
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Orario di lavoro
- Registrazione dell’orario di lavoro
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Contratto di lavoro
- Periodo di prova
- Vacanze
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Giorni festivi retribuiti
- Malattia
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
- Termini di disdetta
- Rappresentanza dei lavoratori
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Fondo paritetico
- Organi paritetici
- Compiti organi paritetici
- Istanza di ricorso
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Controlli
- Obbligo della pace
Campo d'applicazione geografico
Trova applicazione per tutti i negozi delle stazioni di servizio della Svizzera.
Articolo 3.1
Campo d'applicazione aziendale
A livello aziendale il Contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio (di seguito denominato «CCL negozi delle stazioni di servizio») trova applicazione per tutti i negozi delle stazioni di servizio della Svizzera. I negozi delle stazioni di servizio sono punti vendita accorpati a una stazione di servizio, con un assortimento di articoli alimentari e/o non alimentari.
Anche gli esercizi di ristorazione che formano un’unità aziendale con i suddetti negozi delle stazioni di servizio e hanno una ricettività fino a 50 posti a sedere sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio.
Sono esclusi a titolo esaustivo dal campo di applicazione aziendale:
- i negozi di stazioni di servizio che garantiscono al personale condizioni di lavoro fissate in CCL almeno equivalenti a quelle previste dal CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Spetta alla Commissione paritetica pronunciarsi sull’equivalenza;
- gli esercizi che propongono essenzialmente un’offerta di accessori per auto e non sono aperti oltre gli orari di apertura dei negozi in uso nella località.
Articoli 3.1 – 3.3
Campo d'applicazione personale
Il CCL dei negozi delle stazioni di servizio è valido per tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori di un negozio di una stazione di servizio, a prescindere dal fatto che lavorino a tempo pieno o a tempo parziale e che abbiano un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Le apprendiste e gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della Legge sulla formazione professionale, le stagiste e gli stagisti nonché le persone con capacità lavorativa ridotta sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio con la sola eccezione dell’ammontare dei salari minimi, a meno che non prevalgano disposizioni legali.
Sono esclusi a titolo esaustivo dal campo di applicazione personale:
- i familiari dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LL (titolari dell’azienda e/o affiliati/e di un franchising);
- lavoratrici e lavoratori la cui attività principale ha ad oggetto prestazioni diverse rispetto all’occupazione nel negozio della stazione di servizio.
Articoli 3.4, 3.5 e 3.6
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro (CCL), contenute nell’allegato, hanno validità per i negozi (datori di lavoro) delle stazioni di servizio. I negozi delle stazioni di servizio sono punti vendita accorpati ad una stazione di servizio, con un assortimento di articoli alimentari e/o non alimentari.
Sono esclusi:
- i negozi di stazioni di servizio che garantiscono al personale condizioni di lavoro fissate in un CCL almeno equivalenti alle disposizioni di carattere obbligatorio previste nel CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Spetta alla Commissione paritetica pronunciarsi sull’equivalenza;
- gli esercizi che propongono essenzialmente un’offerta di accessori per auto e che non sono aperti oltre gli orari di apertura dei negozi in uso nella località.
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL hanno validità anche per gli esercizi di ristorazione che formano un’unità aziendale con i suddetti negozi delle stazioni di servizio e hanno una ricettività fino a 50 posti a sedere.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.2 e 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono applicabili ai lavoratori di un negozio di una stazione di servizio ai sensi dei capoversi 2 e 3, a prescindere dal fatto che lavorino a tempo pieno o a tempo parziale e che abbiano un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Sono esclusi:
- i familiari dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge sul lavoro (titolari dell’azienda e/o affiliati/e di un franchising);
- lavoratori la cui attività principale consiste in prestazioni diverse rispetto all’occupazione nel negozio della stazione di servizio.
Gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della legge sulla formazione professionale, gli stagisti nonché le persone con capacità lavorativa ridotta sottostanno alle disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale del CCL con la sola eccezione dell’ammontare dei salari minimi.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.4
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro
Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.
I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Durata dell'impiego
Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Salari / salari minimi
Prima di stipulare il contratto di lavoro, il datore di lavoro deve verificare che siano soddisfatte le condizioni per una determinata categoria di salario minimo. L’esito di questo colloquio deve risultare per iscritto ed essere firmato da entrambe le parti. La Commissione paritetica mette a disposizione un apposito modulo. Il collaboratore o la collaboratrice è tenuto a fornire al datore di lavoro le informazioni necessarie e a presentare i documenti giustificativi.
Il salario minimo lordo ammonta a (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2026): 1, 2
Livello 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AR, AI, NE, VD, GE, LU, SG
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario 3 |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'910.– | CHF 21.48 |
| Senza formazione professionale, a partire dal 3° anno di servizio | CHF 3'930.– | CHF 21.59 |
| Con formazione professionale biennale 2 | CHF 4'210.– | CHF 23.13 |
| Con formazione professionale triennale o quadriennale 2 | CHF 4'310.– | CHF 23.68 |
Livello 2: VS, JU, GR, SH, TG
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario 3 |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'810.– | CHF 20.93 |
| Senza formazione professionale, a partire dal 3° anno di servizio | CHF 3'830.– | CHF 21.04 |
| Con formazione professionale biennale 2 | CHF 4'110.– | CHF 22.58 |
| Con formazione professionale triennale o quadriennale 2 | CHF 4'210.– | CHF 23.13 |
Livello 3: TI
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario 3 |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'690.– | CHF 20.27 |
| Senza formazione professionale, a partire dal 3° anno di servizio | CHF 3'710.– | CHF 20.38 |
| Con formazione professionale biennale 4 | CHF 3'940.– | CHF 21.65 |
| Con formazione professionale triennale o quadriennale 4 | CHF 4'040.– | CHF 22.20 |
Il salario minimo lordo ammonta a (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2027): 1, 2
Livello 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AR, AI, NE, VD, GE, LU, SG
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario 3 |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'950.– | CHF 21.70 |
| Senza formazione professionale, a partire dal 3° anno di servizio | CHF 3'970.– | CHF 21.81 |
| Con formazione professionale biennale 2 | CHF 4'250.– | CHF 23.35 |
| Con formazione professionale triennale o quadriennale 2 | CHF 4'350.– | CHF 23.90 |
Livello 2: VS, JU, GR, SH, TG
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario 3 |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'850.– | CHF 21.15 |
| Senza formazione professionale, a partire dal 3° anno di servizio | CHF 3'870.– | CHF 21.26 |
| Con formazione professionale biennale 2 | CHF 4'150.– | CHF 22.80 |
| Con formazione professionale triennale o quadriennale 2 | CHF 4'250.– | CHF 23.35 |
Livello 3: TI
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario 3 |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'730.– | CHF 20.49 |
| Senza formazione professionale, a partire dal 3° anno di servizio | CHF 3'750.– | CHF 20.60 |
| Con formazione professionale biennale 4 | CHF 3'980.– | CHF 21.87 |
| Con formazione professionale triennale o quadriennale 4 | CHF 4'080.– | CHF 22.42 |
Il salario minimo lordo ammonta a (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2028): 1, 2
Livello 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AR, AI, NE, VD, GE, LU, SG
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario 3 |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'990.– | CHF 21.92 |
| Senza formazione professionale, a partire dal 3° anno di servizio | CHF 4'010.– | CHF 22.03 |
| Con formazione professionale biennale 2 | CHF 4'290.– | CHF 23.57 |
| Con formazione professionale triennale o quadriennale 2 | CHF 4'390.– | CHF 24.12 |
Livello 2: VS, JU, GR, SH, TG
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario 3 |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'890.– | CHF 21.37 |
| Senza formazione professionale, a partire dal 3° anno di servizio | CHF 3'910.– | CHF 21.48 |
| Con formazione professionale biennale 2 | CHF 4'190.– | CHF 23.02 |
| Con formazione professionale triennale o quadriennale 2 | CHF 4'290.– | CHF 23.57 |
Livello 3: TI
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario 3 |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'770.– | CHF 20.71 |
| Senza formazione professionale, a partire dal 3° anno di servizio | CHF 3'790.– | CHF 20.82 |
| Con formazione professionale biennale 4 | CHF 4'020.– | CHF 22.09 |
| Con formazione professionale triennale o quadriennale 4 | CHF 4'120.– | CHF 22.64 |
1 Cantone di Neuchâtel
Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
2 Cantone di Ginevra
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2026 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.59 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.70 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Lucerna-Città
I salari minimi si applicano a condizione che siano superiori al salario minimo legale della Città di Lucerna, conformemente al «Reglement über den sozialpolitischen Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer» e alla relativa ordinanza sul salario minimo.
Il salario minimo legale nella Città di Lucerna è fissato dal 1° gennaio 2026 a CHF 22.75 /ora, rispettivamente a CHF 21.00 come salario orario di base qualora sussista un diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo è adeguato annualmente sulla base della media aritmetica tra l’evoluzione annuale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo e l’evoluzione dei salari nominali. L’adeguamento avviene solo se tale media risulta positiva. (https://www.stadtluzern.ch/projekte/finanzen/80830)
3 Più 8.33% per la tredicesima mensilità, 9.24% risp. 10.64% a paritre da 50 anni per le vacanze, 3.59% per i giorni festivi.
4 Le collaboratrici/i collaboratori con attestato federale di capacità (AFC) devono in ogni caso essere assegnati al salario minimo per una formazione professionale concluso dopo 3 o 4 anni. Le collaboratrici/i collaboratori con un certificato federale di formazione pratica (CFP; diploma di avviamento) devono in ogni caso essere assegnati al salario minimo per una formazione professionale di 2 anni.
I salari minimi non trovano applicazione per le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
- stagiste e stagisti fino al 20° compleanno che non hanno concluso una formazione professionale di base e non sono occupati esclusivamentei nel negozio della stazione di servizio. Lo stage ha una durata massima di 6 mesi;
- persone con capacità lavorative ridotte che partecipano a programmi di reinserimento o di promozione statali o statalmente riconosciuti, ma solo su richiesta scritta indirizzata alla Commissione paritetica e accolta da quest’ultima;
- apprendiste e apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della Legge sulla formazione professionale.
(…) Il furto di benzina non può essere detratto dal salario del personale. La responsabilità per differenze di cassa sussiste solo in caso di dolo provato o negligenza grave. Nono sono ammesse detrazioni collettive e forfettarie.
Lavoro a tempo parziale
Il personale con un grado di occupazione del 60% e oltre ha un rapporto di lavoro con retribuzione mensile. Il resto del personale può essere retribuito con salario orario. L’azienda converte il contratto con retribuzione oraria in contratti con retribuzione mensile per il personale che per un periodo di 12 mesi ha prestato un lavoro corrispondente in media almeno al 60% del normale orario di lavoro. In merito alle eccezioni spetta pronunciarsi alla Commissione paritetica.
Articoli 9, 17.1 e 17.4; Appendice 2
Tredicesima mensilità
Tutto il personale ha diritto alla tredicesima mensilità. Per un grado di occupazione del 100% la tredicesima mensilità corrisponde al salario mensile normale senza supplementi.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, la tredicesima mensilità corrisponde al salario mensile medio, senza supplementi, percepito nell’ultimo anno o, in caso di durata del rapporto di lavoro inferiore all’anno, percepito dal momento dell’assunzione.
Per il personale con retribuzione oraria il salario di base funge da base di calcolo per la quota della tredicesima mensilità, dell’indennità per i giorni festivi e dell’indennità per le vacanze (…).
Articolo 18
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Il lavoro serale non dà diritto a un supplemento. Il diritto a un supplemento per il lavoro notturno è disciplinato dalle disposizioni di legge. Il lavoro domenicale regolare o periodico viene retribuito con un supplemento salariale del 5%. I giorni festivi, equiparati alla domenica, sono gestiti in modo analogo al lavoro domenicale. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di lavoro domenicale temporaneo.
Articolo 11
Orario di lavoro
L’orario di lavoro settimanale è ripartito su 5 giorni; sono ammesse deroghe in caso di circostanze aziendali straordinarie e impreviste. Nel rispetto della legge, del presente CCL e d’intesa con il datore di lavoro, i collaboratori possono richiedere una modifica del loro orario di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a concedere al personale almeno due volte al mese due giorni interi di riposo consecutivi. Per le collaboratrice e collaboratori con un grado di occupazione pari o superiore al 60% questi due giorni coincidono per dieci volte all’anno con un fine settimana. In merito alle eccezioni spetta pronunciarsi alla Commissione paritetica. Viene messo a disposizione un apposito formulario. Sono riservati i diritti più elevati della legge sul lavoro per quanto riguarda il numero minimo di domeniche libere.
L’orario di lavoro settimanale normale corrisponde a 42 ore per un grado di occupazione del 100%. L’orario di lavoro annuale normale è fissato a 2184 ore.
I lavori di preparazione e di riordino sono considerati tempo di lavoro.Le pause non rientrano nell’orario di lavoro quando il personale è autorizzato ad allontanarsi dal posto di lavoro.
Il piano di lavoro viene definito con tre settimane di anticipo e comunicato al personale. Occorre vegliare affinché nei giorni lavorativi il personale possa prestare le proprie ore di lavoro in modo continuativo. In caso di necessità straordinaria dell’azienda, il piano di lavoro può essere modificato nel rispetto delle possibilità del personale interessato e d’intesa con quest’ultimo. Di regola, gli impieghi straordinari devono durare almeno 2 ore. In caso di impieghi di durata minore devono comunque essere pagate almeno 2 ore.
Le collaboratrici e i collaboratori con obblighi di assistenza familiare hanno diritto a orari di lavoro socialmente sostenibili, nella misura in cui l’assistenza non possa essere prestata da un’altra persona. Il termine «familiare» include tutti i compiti di assistenza svolti nel contesto familiare (figli, genitori bisognosi di cure), a prescindere dallo stato civile o dall’orientamento sessuale.
Pause
- un quarto d’ora se il lavoro giornaliero dura più di 5 ore e mezza,
- mezz’ora se il lavoro giornaliero dura più di 7 ore,
- un’ora se il lavoro giornaliero dura più di 9 ore.
Deve essere messa a disposizione del personale una possibilità per sedersi durante le pause. Ove possibile, questo dovrebbe essere in un locale per le pause o almeno in un’area separata dal posto di lavoro, in conformità ai requisiti di tutela della salute. Se durante le pause non è possibile abbandonare la postazione di lavoro, è obbligatorio che vi sia un posto a sedere vicino alla cassa o un sostegno per stare in piedi nell’area della cassa.
Articoli 7.1 – 7.6 e 12
Registrazione dell’orario di lavoro
Il datore di lavoro redige ogni mese un conteggio dell’orario di lavoro, che viene consegnato alle collaboratrici/ai collaboratori. Su richiesta, il datore di lavoro è tenuto a provare che la consegna o l’invio del conteggio delle ore lavorative sia avvenuta.
Articolo 7.7
Lavoro straordinario / ore supplementari
Per il personale retribuito con salario mensile vale quanto segue: se l’orario di lavoro supera il normale orario di lavoro settimanale stabilito contrattualmente, tali ore supplementari devono essere compensate con tempo libero di uguale durata entro un periodo di 6 mesi. Se ciò non è possibile, il saldo deve essere retribuito con un supplemento del 25%. I tempi della compensazione sono concordati tra il datore di lavoro e la/il dipendente.
In caso di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, tale saldo deve essere pari a zero o le ore in eccesso devono essere retribuite. Non viene effettuata alcuna trattenuta se il saldo è negativo a seguito di un ordine del datore di lavoro.
Se, di comune accordo con il datore di lavoro, le collaboratrici e i collaboratori retribuiti con salario orario lavorano temporaneamente più di quanto preveda il grado di occupazione definito nel contratto individuale di lavoro, tale lavoro supplementare viene retribuito con il salario normale, senza supplementi.
Articolo 8
Contratto di lavoro
Live-In: Definizione dell’incarico e obbligo di documentazione
Il datore di lavoro valuta sistematicamente il fabbisogno di assistenza del committente e, sulla base di questa valutazione, redige per iscritto un mansionario.
Il mansionario viene valutato mensilmente e, se necessario, adeguato secondo il articolo 2.1.
I lavoratori sono tenuti a documentare per iscritto le attività svolte al di fuori del mansionario e a comunicarle al datore di lavoro al più tardi alla fine del mese o della missione.
All’inizio del rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice deve essere consegnata una copia del CCL per il prestito di personale con l’allegato “live-in” e del contratto di lavoro.
Live-In: Modello di orario di lavoro
L’orario di lavoro, il servizio di reperibilità e il tempo libero devono essere regolati nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: Appendice 4: articoli 2.1–2.4 e 6
Periodo di prova
Live-In
In deroga agli art. 5 e 10 CCL per il prestito di personale, una nuova missione presso lo stesso datore di lavoro e azienda acquisitrice non comporta mai un nuovo periodo di prova.
Una nuova missione presso lo stesso datore di lavoro ma in una nuova azienda acquisitrice comporta un nuovo periodo di prova di massimo 3 settimane, fermo restando che il periodo di prova non può superare la durata del primo turno o i 2/3 della durata della missione a tempo determinato. Dopo il periodo di prova si applicano i termini di disdetta secondo l’articolo 12.1. Questi periodi di prova ridotti si applicano solo dopo la scadenza del primo periodo di prova di 3 mesi.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11; Appendice 4: articoli 12.2 e 12.3
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino al compimento del 20° anno di età | 25 giorni |
| dal compimento del 20° anno di età | 22 giorni |
| dal compimento del 50° anno di età | 25 giorni |
| per gli apprendisti | 25 giorni |
Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, per ogni mese di lavoro la collaboratrice o il collaboratore ha diritto a 1/12 del diritto annuale alle vacanze. Le eventuali vacanze fruite in eccesso vengono detratte dal salario al termine del rapporto di lavoro, salvo il caso in cui siano state dispote dal datore di lavoro. Il diritto al numero più elevato di giorni di vacanza viene accordato a decorrere dall’anno in cui viene compiuta l’età di riferimento.
Lo stesso diritto alle vacanze vale anche per il lavoro a tempo parziale e viene accordato sulla base del grado di occupazione medio.
Non sono considerati giorni di vacanza i giorni con un’incapacità lavorativa totale comprovata da certificato medico, dovuta a malattia o infortunio.
In caso di assenza dovuta a malattia, infortunio o servizio militare superiore a due mesi, dal terzo mese il diritto alle vacanze viene ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza intero.
I genitori di figli in età scolastica hanno la priorità nella fruizione delle vacanze durante le vacanze scolastiche.
Articolo 13
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Per i seguenti avvenimenti, previa comunicazione, il personale ha diritto a un congedo retribuito: cfr. Appendice 1.
Le assenze di breve durata dovute a motivi personali quali le visite mediche e il disbrigo di pratiche amministrative devono essere fissate possibilmente nel tempo libero o in orari marginali.
Per l’assistenza necessaria a un familiare o al partner con problemi di salute: al massimo 3 giorni per evento e, tranne nel caso dei figli, al massimo 10 giorni all’anno. Sono considerati «figli» anche i minori in affido.
L’attività lucrativa può essere interrotta per assistere un figlio minorenne con gravi problemi di salute. Il congedo di assistenza dura al massimo 14 settimane con salario intero e deve essere preso in blocco o in singoli giorni entro 18 mesi dal primo giorno di fruizione. Se entrambi i genitori lavorano, il congedo di assistenza può essere ripartito tra entrambi i genitori.
In caso di decesso della madre o dell’altro genitore nei primi sei mesi dopo il parto, il genitore rimanente ha diritto al congedo di maternità o al congedo dell’altro genitore ai sensi dell’articolo 23 nonché degli art. 329f e 329gbis CO.
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio proprio | 3 giorni |
| Matrimonio di un genitore, fratelli o sorelle, figli/e o minori in affido nonché nipoti | 1 giorno |
| Decesso del/della coniuge, del/della partner in unione domestica registrata o del/della convivente, di figli/e propri/e, di minori in affido e di figliastri | 4 giorni |
| Decesso di suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle | 2 giorni |
| Decesso di nonni/e, nipoti, cognati/e, zii e zie | 1 giorno |
| Trasloco (una volta all’anno) | 1 giorno |
| Reclutamento e consegna dell’equipaggiamento militare | 1 giorno |
Articolo 15; Appendice 1
Giorni festivi retribuiti
In caso di lavoro in un giorno festivo cantonale, viene accordato un giorno libero retribuito supplementare. Ciò vale per almeno 9 giorni festivi, festa nazionale inclusa, indipendentemente dal Cantone di domicilio o di lavoro della collaboratrice o del collaboratore.
Se in un giorno festivo prescrizioni di diritto pubblico vietano di lavorare secondo gli orari abituali del giorno settimanale corrispondente che non coincide con un giorno festivo, la collaboratrice o il collaboratore ha diritto al salario corrispondente all’orario di lavoro di un normale giorno lavorativo settimanale.
Articolo 14
Malattia
Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.
Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:
- per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.
Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.
Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:
l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))
Premi
Pagamento dei premi
la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
Pagamento differito delle indennità giornaliere:
qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.
Condizioni minime d’assicurazione:
le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:
- la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
- il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
- il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
- in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
- l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
- l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
- la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi professionali
| Chi | Contributo |
|---|---|
| Lavoratori | 0.4% di salario |
| Datori | 0.4% di salario |
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
Live-In: Tutela della salute e della personalità
I datori di lavoro devono rispettare e proteggere la personalità dei lavoratori nel rapporto di lavoro, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore/la lavoratrice non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi.
Devono adottare le misure necessarie per la protezione della vita, della salute e dell’integrità personale:
- Informare e formare le aziende acquisitrici e i lavoratori, prima dell’inizio dell’incarico, sui loro diritti e doveri in materia di molestie sessuali e aggressioni, con modalità diverse dalla semplice consegna di materiale scritto.
- Garantire, in applicazione dell’articolo 10, che presso le aziende acquisitrici vi siano spazi di ritiro per i lavoratori.
- Le parti sociali incaricano un centro di consulenza neutrale e qualificato, al quale i lavoratori possono rivolgersi in qualsiasi momento.
- Promuovere la formazione continua specifica per la professione tramite temptraining.
- Se il lavoratore/lavoratrice si sente leso/a nella propria integrità personale, vittima di molestie sessuali o di aggressione, ha il diritto di rivolgersi al centro di consulenza menzionato all’art. 11.1, lett. c.
- Se il datore di lavoro viene informato di aggressioni, molestie sessuali o violazioni dell’integrità personale, deve adottare misure adeguate di protezione. I risultati delle verifiche e le misure adottate devono essere documentati nel fascicolo personale, al quale la lavoratrice ha diritto di accesso e copia.
- Se la lavoratrice rende credibile un'aggressione violenta, una molestia sessuale o un'altra grave violazione della personalità che renda inaccettabile la permanenza sul luogo di lavoro, il datore di lavoro deve mettere immediatamente a disposizione un alloggio esterno adeguato oppure farsi carico dei relativi costi. Sono considerate credibili, in ogni caso, le azioni segnalate a un centro di consulenza ai sensi dell’art. 11.1, lett. c o denunciate alle autorità. Il diritto al salario e all’alloggio sostitutivo sussiste fino a una nuova missione o alla fine del rapporto di lavoro. Se vengono sollevate accuse false in modo abusivo e contro il miglior sapere, il diritto al salario e all’alloggio sostitutivo può essere revocato ai sensi del CO (o del diritto civile). Restano riservate ulteriori pretese di diritto civile.
Termini di disdetta
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
| Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
| A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
Live-In
In deroga agli art. 5 e 10 CCL per il prestito di personale, le missioni presso lo stesso datore di lavoro entro dodici mesi sono sommati per il calcolo del termine di disdetta. Restano riservati i termini di disdetta durante il periodo di prova (vedi cifra 12.3 dell’allegato e art. 11 cpv. 1 del CCL per il prestito di personale).
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11; Appendice 4: articolo 12.1
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Fondo paritetico
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7
Organi paritetici
Le parti contraenti
Esse affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restante che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Keller & Co SA.
L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.
Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.
Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.
Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Kessler & CO SA.
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRI), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 32, 33 e 39.1
Compiti organi paritetici
Applicazione
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.
Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni
In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Controlli
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
Istanza di ricorso
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Documenti
CCL dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera 2026 (2437 KB, PDF)FAQ (Frequently asked Questions) (217 KB, PDF)
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale a partire dal 01.01.2026 (333 KB, PDF)
link
Decreti del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generaleCommissione paritetica dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera