Prestito di personale industria del legno Svizzera
Il calcolatore dei salari minimi è stato aggiornato con i salari minimi nel cantone di Ginevra e i giorni festivi per l’anno 2025. Novità nel cantone Ginevra: a partire dal 1° gennaio 2025, il salario minimo sarà di CHF 24.48 all'ora, rispettivamente CHF 22.60 come salario orario base, se si ha diritto ad una 13a mensilità. (18.12.2024) /Accordo aggiuntivo: Adeguamento salariale e nuovi salari minimi a partire dal 1° gennaio 2024. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2024: CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2024. (valevole a partire dal 3 gennaio 2024 per il Prestito di personale)
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.01.2025 - 31.01.2025 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 08.12.2025 / Pubblicazione valida dal: 07.01.2026 (CCL del ramo)
Articolo 1.1
Articolo 1.2
Il contratto non è applicabile al personale amministrativo, ai lavoratori con funzioni direttive come capireparto e capiofficina nonché agli apprendisti, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale.
Articolo 1
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Campo d'applicazione geografico
- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione personale
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Salari / salari minimi
- Categorie salariali
- Aumento salariale
- Tredicesima mensilità
- Versamento del salario
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Lavoro a turni
- Orario di lavoro
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Vacanze
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Giorni festivi retribuiti
- Malattia
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Previdenza professionale LPP
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Termini di disdetta
- Rappresentanza dei lavoratori
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Fondo paritetico
- Organi paritetici
- Compiti organi paritetici
- Istanza di ricorso
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Controlli
- Obbligo della pace
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.2
Campo d'applicazione personale
Il contratto non è applicabile al personale amministrativo, ai lavoratori con funzioni direttive come capireparto e capiofficina nonché agli apprendisti, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale.
Articolo 1
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro
Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.
I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Durata dell'impiego
Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1° gennaio 2024 (valevole a partire dal 3 gennaio 2024 per il Prestito di personale)
| Categoria | all'ora | al mese |
|---|---|---|
| Professionisti e personale qualificato | CHF 27.84 | CHF 5'151.– |
| Personale semiqualificato | CHF 24.98 | CHF 4'622.– |
| Personale senza qualifica | CHF 22.44 | CHF 4'152.– |
Salari minimi per i lavoratori all'inizio della carriera professionale
| Salari iniziali AFC | Percento del salario minimo di un professionista | al mese |
|---|---|---|
| 1° anno di servizio | 88% | CHF 4'533.– |
| 2° anno di servizio | 92% | CHF 4'739.– |
| 3° anno di servizior | 96% | CHF 4'945.– |
| 4° anno di servizio | 100% | CHF 5'151.– |
| Salari iniziali CFP | al mese (90% del rispettivo salario minimo dei professionisti AFC) |
|---|---|
| 1° anno di servizio | CHF 4'080.– |
| 2° anno di servizio | CHF 4'265.– |
| 3° anno di servizio | CHF 4'451.– |
| 4° anno di servizio | CHF 4'636.– |
Per i lavoratori remunerati a cottimo sono garantiti i salari minimi secondo la tabella salariale riportata nell’Allegato
Cantone di Ginevra
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2025 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.48 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.60 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Articolo 9.5; Accordo aggiuntivo 2024
Categorie salariali
| Categoria | Descrizione |
|---|---|
| Professionisti, personale qualificato: | Sont réputés tels tous les travailleurs soumis à la CCT ayant terminé avec succès une formation professionnelle (CFC et AFP) dans la branche du bois, de la forêt, de la construction ou du second oeuvre |
| semiqualificato | Sono considerati l coloro i quali, per un periodo di almeno due anni, hanno eseguito un determinato lavoro specifico paragonabile a quello di un professionista. |
| senza qualifica | Sono considerati colori i quali, senza disporre di una specifica formazione professionale, sono stati assunti per un periodo indeterminato oppure con un contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi. |
Articoli 9.2 e 9.3
Aumento salariale
Adeguamento salariale 2024 (valevole a partire dal 3 gennaio 2024 per il Prestito di personale)
A partire dal 1° gennaio 2024, tutti i dipendenti hanno diritto a un adeguamento salariale generale di CHF 50.–. Questo adeguamento generale dei salari è dovuto in ogni caso.
Per informazione
Le controparti del CCL negoziano eventuali adeguamenti salariali con cadenza annuale, tenendo in considerazione la situazione economica generale, l’andamento dei redditi da attività lavorativa e il costo della vita. Come base per il calcolo del tasso d’inflazione viene adottato l’Indice nazionale dei prezzi al consumo. Un aumento salariale presuppone una piena capacità lavorativa, disponibilità e impegno da parte del collaboratore. Se la prestazione lavorativa è insufficiente, il datore di lavoro e il lavoratore possono convenire un aumento salariale in misura ridotta. Tale accordo deve essere effettuato in forma scritta
Articolo 8; Accordo aggiuntivo 2024
Tredicesima mensilità
Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una tredicesima mensilità completa al più tardi entro il mese di dicembre. Quale base di calcolo fanno stato il salario normale (esclusi i supplementi) e la durata normale del lavoro.
Per i lavoratori remunerati a ore, la tredicesima mensilità viene determinata per analogia alle disposizioni di cui all’art. 5.5. Se il rapporto di lavoro inizia o termina regolarmente nel corso di un anno civile, sussiste il diritto al percepimento della tredicesima mensilità pro rata temporis. Se il rapporto di lavoro viene risolto durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto al percepimento della tredicesima mensilità. Se un lavoratore durante un anno civile è impossibilitato a lavorare per più di due mesi, la tredicesima mensilità viene decurtata di un dodicesimo per ogni mese intero di lavoro non prestato; a tale riguardo, non sono computabili quattro settimane di servizio militare obbligatorio. La tredicesima mensilità deve essere assicurata per infortunio e indennità giornaliera di malattia.
Articolo 10
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Sorta di lavoro | Supplementi |
|---|---|
| Lavoro notturno prestato con carattere di regolarità tra le 23.00 e le 06.00 | 10% 1 |
| Lavoro notturno prestato in via eccezionale (meno di 25 noti nell'arco di un anno civile) | 25% |
| Lavoro domenicale | 50% 2 |
1 Tale supplemento deve essere corrisposto obbligatoriamente sotto forma di accredito di tempo.
2Al lavoratore deve essere inoltre riconosciuto un giorno di riposo sostitutivo a compensazione del riposo domenicale non goduto. In caso di lavoro domenicale superiore alle 5 ore deve essere concessa un’intera giornata compensativa di riposo nella settimana precedente o in quella successiva; in caso di lavoro domenicale fino a un massimo di 5 ore, il tempo lavorativo deve essere compensato in misura analoga.
Articolo 6
Lavoro a turni
| Sorta di lavoro | Supplementi |
|---|---|
| Per lavoro a 2 turni e a 3 turni | CHF 2.30 la ora |
| Per il lavoro notturno (23:00-06:00) | CHF 5.00 la ora |
Articolo 7
Orario di lavoro
Il normale orario di lavoro settimanale è fissato in 42,5 ore. L’orario di lavoro settimanale deve essere ripartito su 5 giorni consecutivi. L’orario di lavoro degli autisti di categoria C e D si basa sull’Ordinanza per gli autisti OLR1 del 19 giugno 1995.
Articolo 4
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore di lavoro straordinarie sono le ore che sono state ordinate dal datore di lavoro e che superano la durata settimanale di cui all’art. 4.1. Nel caso in cui vengano effettuate delle ore straordinarie senza un ordine ben preciso, in quanto necessarie all’interesse della ditta, queste devono essere notificate al superiore il giorno lavorativo successivo e da egli vistate.
Se le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore rispetto al normale orario settimanale, il lavoratore è tenuto a prestare ore straordinarie nella misura in cui sia in grado di fornirle e lo si possa da lui ragionevolmente pretendere secondo le norme della buona fede. Previo accordo reciproco, le ore di straordinario vengono compensate entro un massimo di 14 settimane mediante un congedo (tempo libero) di durata almeno corrispondente. Un’eventuale compensazione oltre tale limite temporale deve essere concordata per iscritto. Se il lavoro straordinario non viene compensato mediante congedo (tempo libero), il datore di lavoro deve pagare per tale prestazione lavorativa il salario normale maggiorato di un supplemento del 25%.
Per il tempo di viaggio non viene corrisposto alcun supplemento. Se il lavoratore percepisce un salario mensile, la paga oraria viene calcolata sulla base di 185 ore lavorative.
Articolo 5
Vacanze
| Categoria d'età | Vacanze |
|---|---|
| Per tutti | 20 giorni |
| Fino al compimento del 20° anno di età | 25 giorni |
| Dopo 8 anni di servizio e il comimento de 50o anno di età | 25 giorni |
Ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, il primo anno di lavoro viene incluso nel computo se nell’anno in questione il rapporto di lavoro ha avuto una durata superiore a sei mesi. Gli anni di servizio prestati in precedenza, nonché il periodo di tirocinio effettuato presso lo stesso datore di lavoro, vengono inclusi nel calcolo. Nell’anno dell’inizio e in quello di risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto alle vacanze è computato pro rata temporis in funzione della durata dell’occupazione.
Accordi più favorevoli conclusi in precedenza in merito al diritto alle vacanze non possono essere modificati con una decurtazione. I giorni festivi non contano come giorni di vacanza. In caso di incapacità lavorativa a seguito di malattia o di infortunio di durata complessivamente superiore a due mesi interi, le vacanze possono essere decurtate di un dodicesimo per ogni ulteriore mese di assenza. In caso di assenza dal lavoro a causa di lavori in proprio o di altra natura, le vacanze possono essere decurtate di un dodicesimo per ogni mese intero di assenza. Il servizio militare obbligatorio fino a quattro settimane non viene inserito nel computo delle assenze ai fini di un’eventuale decurtazione delle vacanze.
Il lavoratore deve concordare con il datore di lavoro il periodo di godimento delle proprie vacanze, tenendo conto di eventuali lavori urgenti. Eventuali vacanze aziendali devono essere concordate con i lavoratori con il massimo preavviso possibile. Se durante le proprie ferie il lavoratore svolge un’attività lavorativa remunerata per conto di terzi, ledendo così gli interessi legittimi del datore di lavoro, quest’ultimo può rifiutare il pagamento del salario dovuto durante vacanze ed esigere la restituzione del salario già corrisposto per le stesse.
Il diritto alle vacanze non può essere indennizzato con prestazioni pecuniarie o altre agevolazioni. Resta fatto salvo un indennizzo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
Articolo 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Il lavoratore ha diritto, se gli eventi menzionati si verificano in giorni effettivamente lavorativi, ai seguenti giorni di congedo pagati:
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio proprio | 2 giorni |
| Nascita di un figlio proprio | 3 giorni |
| Decesso del coniuge, di figlio o di genitori | 3 giorni |
| Decesso di suoceri, fratelli o sorelle | 2 giorni |
| Decesso di altri membri della famiglia (zio, zia, nonni) | 1 giorno |
| Trasloco per lavoratori che non sono licenziati | 1 giorno |
Per l’esercizio di una carica pubblica, il datore di lavoro e il lavoratore decidono di caso in caso in merito a un eventuale pagamento del salario. Se il lavoratore risulta impossibilitato a prestare il proprio lavoro per altri motivi non imputabili a sua colpa, il datore di lavoro deve, ai sensi dell’art. 324a CO, corrispondere al lavoratore per un periodo limitato di tempo il salario che gli spetta a condizione che questi abbia avvisato preventivamente il datore di lavoro in merito alla sua assenza e, su richiesta, gliene abbia dimostrato la necessità. Ai fini del calcolo dell’indennizzo, in caso di assenze sono determinanti le ore di lavoro normali perse e la normale paga oraria.
Articolo 16
Giorni festivi retribuiti
Il lavoratore ha diritto ad un compenso per nove giorni festivi ufficiali all’annon che cadono in un giorno lavorativo (compresa il giorno festivo federale del 1°agosto).
L’indennità per i giorni festivi viene calcolata in base al salario che il lavoratore avrebbe potuto guadagnare in tale giornata, e viene corrisposta nel giorno di pagamento relativo al periodo di salario in corso. I giorni festivi per i quali viene corrisposta un’indennità devono essere fissati in anticipo per tutto l’anno, di concerto tra datore di lavoro e lavoratori
Articolo 18
Malattia
Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.
Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:
- per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.
Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.
Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:
l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))
Premi
Pagamento dei premi
la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
Pagamento differito delle indennità giornaliere:
qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.
Condizioni minime d’assicurazione:
le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:
- la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
- il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
- il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
- in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
- l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
- l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
- la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Previdenza professionale LPP
Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione
| Chi | Obbligo d'assicurazione |
|---|---|
| lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
| altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
| lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
| lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
| se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
| a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato
| Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
|---|---|
| Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2025: max. CHF 41.50 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
| Importo di coordinamento da dedurre | CHF 12.10 |
| Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
| Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
| Salario mensile assicurato | CHF 2'047.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi professionali
| Chi | Contributo |
|---|---|
| Lavoratori | 0.4% di salario |
| Datori | 0.4% di salario |
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6
Termini di disdetta
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
| Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
| A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Fondo paritetico
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7
Organi paritetici
Le parti contraenti
Esse affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restante che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Keller & Co SA.
L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.
Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.
Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.
Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Kessler & CO SA.
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRI), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 32, 33 e 39.1
Compiti organi paritetici
Applicazione
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.
Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni
In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Controlli
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
Istanza di ricorso
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1