Prestito di personale Pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura TI

12.05.2026

Nuovo CCL in vigore a partire dal 1° maggio 2026: modifica del campo d'applicazione e modifiche all'orario di lavoro, rimborso spese ecc.  (per il prestito di personale vale dal 11 giugno 2026).

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.01.2026 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 03.04.2025 / Pubblicazione valida dal: 03.05.2025 - 10.06.2026 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 1

Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del Cantone Ticino per tutti i lavoratori e le aziende che eseguono:

  1. lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati;
  2. alle amministrazioni immobiliari e aziende commerciali che possiedono un proprio reparto di pittura.

Il CCL dichiarato di obbligatorietà generale vale, nel quadro dell’art. 20 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), anche per le aziende di personale a prestito e i loro lavoratori che vengono ceduti ad aziende o reparti aziendali ai sensi del capoverso 1.

Le disposizioni decretate di obbligatorietà generale valgono anche per i datori di lavoro con sede all’estero, rispettivamente fuori dal raggio d’applicazione aziendale e geografico descritto nel capoverso 1, così come per i loro lavoratori a condizione che la durata dei lavori superi i 5 giorni in un anno.

Articolo 1.1, 1.4 e 1.5

Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino per tutti i lavoratori e le aziende che eseguono:

  1. lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati;
  2. alle amministrazioni immobiliari e aziende commerciali che possiedono un proprio reparto di pittura.

Sono esclusi i dirigenti e i titolari di ditte con forma giuridica di SA o Sagl e il personale d'ufficio.

Gli apprendisti sono sottoposti al presente CCL.

Il CCL dichiarato di obbligatorietà generale vale, nel quadro dell’art. 20 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), anche per le aziende di personale a prestito e i loro lavoratori che vengono ceduti ad aziende o reparti aziendali ai sensi del capoverso 1.

Le disposizioni decretate di obbligatorietà generale valgono anche per i datori di lavoro con sede all’estero, rispettivamente fuori dal raggio d’applicazione aziendale e geografico descritto nel capoverso 1, così come per i loro lavoratori a condizione che la durata dei lavori superi i 5 giorni in un anno.

Articolo 1

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.01.2026 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 12.05.2026 / Pubblicazione valida dal: 11.06.2026 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 1.1

Il CCL è valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali che eseguono o fanno eseguire

  1. lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati;
  2. lavori di pittura eseguiti da parte di gestioni amministrative di immobili o aziende commerciali.

Rimangono riservate le disposizioni di cui agli art. 1.2 e 24.1 CCL-CH.

Articoloi 2.1 e 2.2

Il CCL è valido per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende o dei reparti aziendali di cui all’art. 2 ad eccezione

  1. dei dirigenti e dei titolari di imprese con forma giuridica di una società anonima o di una società a garanzia limitata;
  2. del personale d’ufficio.

Gli apprendisti sono assoggettati al CCL.

A chi ha conseguito l’attestato federale di capacità è garantito il diritto di lavorare nella ditta per almeno sei mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l’occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l’assunzione di nuovi apprendisti.

Si rinvia, inoltre, a quanto stabilito dall’art. 1.3 CCL-CH.

Articoli 3.1 - 3.4

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
15.05.2026 14:18
11.06.2026
05.12.2025 13:39
03.05.2025
03.04.2025 17:08
03.05.2025
29.11.2024 13:39
09.06.2023
12.12.2023 10:56
09.06.2023
15.09.2023 16:05
09.06.2023
04.07.2023 11:58
09.06.2023
31.05.2023 14:50
09.06.2023
31.05.2023 14:50
22.01.2023
09.05.2023 14:48
22.01.2023
23.12.2022 09:57
22.01.2023

 

Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione

Lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati

Campo d'applicazione geografico

Le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 1.1

Campo d'applicazione aziendale

Il CCL è valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali che eseguono o fanno eseguire

  1. lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati;
  2. lavori di pittura eseguiti da parte di gestioni amministrative di immobili o aziende commerciali.

Rimangono riservate le disposizioni di cui agli art. 1.2 e 24.1 CCL-CH.

Articoloi 2.1 e 2.2

Campo d'applicazione personale

Il CCL è valido per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende o dei reparti aziendali di cui all’art. 2 ad eccezione

  1. dei dirigenti e dei titolari di imprese con forma giuridica di una società anonima o di una società a garanzia limitata;
  2. del personale d’ufficio.

Gli apprendisti sono assoggettati al CCL.

A chi ha conseguito l’attestato federale di capacità è garantito il diritto di lavorare nella ditta per almeno sei mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l’occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l’assunzione di nuovi apprendisti.

Si rinvia, inoltre, a quanto stabilito dall’art. 1.3 CCL-CH.

Articoli 3.1 - 3.4

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Salari / salari minimi

A partire dal 1° maggio 2026 devono essere retribuiti per ogni categoria salariale i seguenti salari minimi lordi riprodotti nella tabella in calce “Salari base” (per il prestito di personale valevoli dal 11 giugno 2026)
Classe Descrizione Salario base mensile
Capi operaio   CHF 5'744.–
Capi cantiere pittore   CHF 5'300.–
Lavoratori qualificati con attestato federale di capacità e tre anni di esperienza   CHF 5'051.–
lavoratori qualificati con certificato federale di formazione pratica (CFP) e tre anni di esperienza   CHF 4'667.–
Lavoratori ausiliari I lavoratori ausiliari", trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale, sono promossi nella categoria “lavoratori qualificati senza certificato di capacità” CHF 4'429.–
Lavoratori estranei al ramo I lavoratori estranei al ramo (senza esperienza professionale), trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale, sono promossi nella categoria “lavoratori ausiliari” CHF 4'147.–
Giovani lavoratori 
con attestato federale di capacità (ACF)
1° anno dal conseguimento dell'attestato CHF 4'351.–
2° anno dal conseguimento dell'attestato CHF 4'586.–
3° anno dal conseguimento dell'attestato CHF 4'850.–
Apprendisti che intendono conseguire un attestato federale di capacità (AFC) 1° anno di tirocinio CHF 870.–
2° anno di tirocinio CHF 1'040.–
3° anno di tirocinio CHF 1'585.–
lavoratore che ha terminato il tirocinio, in attesa di presentarsi agli esami di fine tirocinio CHF 1'755.–
lavoratore che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (se non va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione) CHF 2'895.–
lavoratore che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (rinnovo del contratto di tirocinio; se va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione) CHF 2'090.–
Giovani lavoratori con cerificato federale di formazione pratica (CFP) 1° anno dall' ottenimento del certificato CHF 4'004.–
2° anno dall' ottenimento del certificato CHF 4'226.–
3° anno dall' ottenimento del certificato CHF 4'446.–
Apprendisti che intendono conseguire un certificato federale di formazione pratica (CFP) 1° anno di tirocinio CHF 700.–
2° anno di tirocinio CHF 900.–
lavoratore che ha terminato il tirocinio e che si presenta agli esami di fine tirocinio CHF 1'400.–
lavoratore che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (se non va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione) CHF 2'400.–
lavoratore che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (rinnovo del contratto di tirocinio; se va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione) CHF 1'700.–

Coefficiente

Per determinare il salario orario base occorre dividere il salario annuale, compresa tredicesima, per il coefficiente 2262.
Il divisore per il conguaglio di fine anno o di fine rapporto lavoro è fissato come segue:

  1. per chi ha più di 20 anni e meno di 50 anni: 1864 ore
  2. per chi ha meno di 20 anni e più di 50 anni: 1824 ore
Lavoratori con rendimento ridotto

Con il lavoratore, il cui rendimento si rivelasse costantemente insufficiente, potrà essere convenuto un salario speciale mediante accordo scritto e motivato tra datore di lavoro e lavoratore interessato. I salari di tali lavoratori dovranno essere però fissati, entro la prima quindicina di occupazione, tra l’impresa ed il lavoratore. Di tale accordo il datore di lavoro dovrà dare comunicazione alla CP. Quest’ultima, dopo aver sentito il preavviso dei sindacati deciderà se accettare o meno l’accordo.

Lavoro a cottimo

Il lavoro a cottimo è vietato. Per lavoro a cottimo si intende qualsiasi attività la cui retribuzione non dipende dal tempo, bensì dalla quantità del lavoro svolto, dal successo o dal rendimento lavorativo. Versamenti o premi subordinati non vengono considerati come lavoro a cottimo.

Articolo 4; Appendice 2: articoli 9, 10, 12 e tabella salari base

Categorie salariali

I lavoratori sottoposti al CCL, in occasione dell’assunzione, vengono inquadrati a seconda della loro attività, funzione e qualifica professionale.

L’inquadramento dello stipendio in una determinata classe salariale deve essere annotato nel conteggio salariale.

Classe Descrizione
Capi operai Vengono considerati capi operai i lavoratori che hanno concluso con successo la scuola per capi operai dall’Associazione svizzera imprenditori pittori. Il lavoratore precedentemente occupato come capo pittore o capo operaio mantiene questa qualifica.
Capo cantiere pittore Vengono considerati capi cantiere pittori tutti i pittori che hanno ottenuto con successo il certificato professionale di capo cantiere ASIPG o che hanno frequentato un corso di formazione equivalente nel settore UE e che sono impiegati come tali dal loro datore di lavoro. I pittori che non hanno una formazione corrispondente sono classificati come capo cantiere se sono impiegati come tali dal loro datore di lavoro.
Lavoratori qualificati con certificato di capacità

Vengono considerati lavoratori qualificati con certificato di capacità tutti i lavoratori del settore pittura che hanno concluso l’apprendistato di pittore con un attestato federale di capacità (AFC) e tutti i lavoratori con qualifica equivalente. I lavoratori che hanno concluso apprendistati diversi, per esempio i doratori, non vengono considerati automaticamente lavoratori qualificati con certificato di capacità.

Lavoratori qualificati

Sono considerati lavoratori qualificati coloro che eseguono lavori di pittura ma che non dispongono dei requisiti richiesti ad un lavoratore qualificato con certificato di capacità. Vengono inoltre considerati lavoratori qualificati i lavoratori che hanno terminato l’apprendistato con certificato di formazione professionale (CFP), dopo aver compiuto gli anni di “giovane lavoratore CFP”.

Lavoratori ausiliari Sono considerati lavoratori ausiliari coloro che durante un periodo di due anni al massimo sono occupati con mansioni ausiliarie nel settore della pittura. Trascorsi questi due anni avviene automaticamente la promozione alla categoria “lavoratori qualificati”.
Lavoratori estranei al ramo Sono considerati lavoratori estranei al ramo coloro che sono occupati nel settore della pittura senza avere esperienza professionale durante i primi 24 mesi di lavoro. Di seguito avviene la promozione automatica alla classe “lavoratori ausiliari”.


Appendice 2: articoli 1 – 8

Tredicesima mensilità

I lavoratori assoggettati al CCL percepiscono la tredicesima mensilità, calcolata secondo la procedura di calcolo del salario mensile su base annuale, parte integrante del presente CCL.

Ai lavoratori il cui rapporto di lavoro dal momento dell’assunzione non è durato almeno un mese, non è accordata alcuna tredicesima mensilità. Il lavoratore non può inoltre far valere alcuna pretesa se non ha disdetto correttamente il rapporto di lavoro o se gli è stata data una disdetta senza preavviso per cause gravi.

Se il rapporto di lavoro è disdetto normalmente nel corso dell’anno civile ed è durato almeno un mese, il lavoratore ha diritto al versamento della tredicesima mensilità pro-rata. In tal caso, la tredicesima mensilità viene versata con l’ultima paga.

Per i lavoratori stagionali il termine di carenza non è applicabile se nella stagione successiva il rapporto di lavoro continua presso lo stesso datore di lavoro. Per il resto essi beneficiano delle stesse condizioni degli altri lavoratori.

Appendice 2: articolo 11

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Le ore prestate al sabato saranno compensate in tempo libero corrispondente se non vengono superate complessivamente 44 ore settimanali. Superata la soglia delle 44 ore settimanali, sarà versato un supplemento del 25% in tempo o in denaro.

Per il lavoro notturno, ritenuto tale quello fra le 20:00 e le 06:00, per quello domenicale e nei giorni festivi, il supplemento di tempo è pari al 100%.

Articolo 16

Rimborso spese

Pranzo

Per i pranzi consumati in trasferta il datore di lavoro versa un’indennità che compensa i costi.

D’intesa con i lavoratori la ditta sceglie tra due varianti: quella giornaliera e il forfait mensile. La scelta deve essere fatta per iscritto a inizio anno, vale per tutti i lavoratori e va comunicata alla CP entro il 15 gennaio.

  1. Variante giornaliera: indennità giornaliera di CHF 17.– al giorno per ogni giorno di lavoro in trasferta, ovvero in cantieri che distano oltre 12 km dalla sede della ditta, purché non si tratti di località situata sull’abituale tragitto che il lavoratore compie per raggiungere la sede della ditta. L’indennità è dovuta senza presentazione di uno scontrino.
  2. Variante forfait mensile: un’indennità forfettaria, da versare a tutti i collaboratori anche durante i periodi di ferie e indipendentemente dal luogo di lavoro, di CHF 200.– al mese (dal 1° maggio 2026). Tale forfait sarà aumentato a CHF 210.– dal 1° aprile 2027 e a CHF 220.– dal 1° aprile 2028. In caso di assenza per malattia o infortunio del lavoratore dall’indennità forfettaria mensile può essere dedotto un importo giornaliero di CHF 10.– dal 1° maggio 2026, rispettivamente di CHF 10.50 dal 1° aprile 2027 e di CHF 11.– al giorno dal 1° aprile 2028.

Le agenzie interinali sono tenute ad applicare la variante scelta dall’azienda acquisitrice.

Per l’indennità giornaliera, ai fini del calcolo della distanza fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta al registro di commercio. Previa documentata richiesta, la CP può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altre località.

A tale riguardo dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

  1. la succursale deve essere iscritta a RC;
  2. la succursale dovrà disporre di un magazzino/laboratorio conveniente;
  3. la ditta dovrà dimostrare di aver assunto i lavoratori presso la località dove ha sede la succursale. Quale prova fa stato il permesso di lavoro rilasciato dalla Polizia degli stranieri.
Tempo di viaggio

A partire dal 1° maggio 2026, il tempo di viaggio giornaliero per il tragitto di andata e ritorno dalla sede della ditta al luogo di lavoro che eccede i 50 minuti, sarà retribuito come orario di lavoro;

A partire dal 1° aprile 2027, il tempo di viaggio giornaliero per il tragitto di andata e ritorno dalla sede della ditta al luogo di lavoro che eccede i 40 minuti, sarà retribuito come orario di lavoro;

A partire dal 1° aprile 2028, il tempo di viaggio giornaliero per il tragitto di andata e ritorno dalla sede della ditta al luogo di lavoro che eccede i 30 minuti, sarà retribuito come orario di lavoro.

Le aziende devono effettuare un controllo preciso del tempo di viaggio conformemente a quanto previsto dall’art. 8.9 CCL-CH.

Vitto e alloggio

Qualora il lavoratore non potesse rientrare al proprio domicilio la sera, il datore di lavoro provvederà a vitto e alloggio.

Utilizzo dei mezzi di trasporto privati

Il lavoratore che, su ordine del datore di lavoro, utilizza il proprio ciclomotore per recarsi a lavorare fuori sede ha diritto a un’indennità di CHF 0.15 per ogni chilometro percorso, sia all’andata che al ritorno.

Per l’impiego della motocicletta, alle medesime condizioni, il lavoratore ha diritto a un rimborso di CHF 0.45/km, dell’automobile di CHF 0.70/km.

Per il trasporto, sul proprio mezzo, di colleghi di lavoro, al lavoratore dovrà essere corrisposta un’indennità supplementare di CHF 0.05 al km.

Articoli 29 – 32

Altri supplementi

Per il lavoro sui ponti a sbalzo o ponti volanti sarà corrisposto un supplemento di CHF 0.30 all’ora. Questo supplemento non viene corrisposto se il lavoro viene eseguito su solidi ponteggi. In nessun caso il lavoratore potrà essere obbligato ad eseguire lavori su ponti a sbalzo o su ponti volanti.

Per la costruzione di ponteggi che oltrepassano 12 m di altezza, il lavoratore percepisce un supplemento di CHF 0.30 all’ora. Il supplemento va versato per l’esecuzione dell’intero ponteggio.

Per i lavori all’interno di cisterne o condotte forzate, sarà corrisposto un supplemento di CHF 0.30 all’ora.

Utensili e materiale

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro.

Articoli 17 e 28

Orario di lavoro

Orario di lavoro - in generale

La settimana lavorativa è di cinque giorni, dal lunedì al venerdì.

L’orario annuale ammonta a 2088 ore, comprese 72 ore festivi infrasettimanali.

La durata settimanale (in media 40 ore), rispettivamente giornaliera (in media 8 ore) del lavoro, potrà variare dalle 37.5 alle 44 ore, ritenuta una durata minima giornaliera di 7.5 e un massimo di 9 ore. Unicamente per i mesi di gennaio e febbraio la durata giornaliera minima può essere fissata in 7 ore.

La durata giornaliera, di norma, è compresa fra le ore 06:00 e le 20:00, con una pausa per il pranzo non superiore a un’ora e trenta minuti.

Il cambio degli abiti e la pulizia personale deve avvenire fuori dall’orario di lavoro.

Banca ore

Alle aziende è data facoltà di dotarsi di una banca ore regolamentata come segue:

  1. il saldo della banca ore non potrà superare le 40 ore aggiuntive e le 40 ore in difetto;
  2. entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo l’eventuale saldo positivo della banca ore deve essere azzerato corrispondendo il 25% di supplemento, mentre il saldo negativo può essere riportato all’anno successivo.

La banca ore può essere alimentata dalle ore aggiuntive prestate oltre la durata settimanale prevista dal calendario approvato dalla CP sino a 44 ore settimanali.

Dalla banca ore possono essere dedotte:

  1. le ore perse per intemperie e canicola se non annunciate alla cassa disoccupazione;
  2. le ore perse per esigenze aziendali;
  3. le ore richieste dal lavoratore con preavviso di 7 giorni e autorizzate dal datore di lavoro (riservate urgenze e casi particolari).

L’eventuale saldo negativo della banca ore al termine del rapporto di lavoro è a carico del datore di lavoro.

Calendari di lavoro

La CP emanerà un calendario delle ore di lavoro conformemente a quanto sancito dal CCL e offrendo la possibilità di scegliere tra due varianti, una con recupero “ponti” (al massimo tre) e l’altra senza recupero “ponti”.

È data facoltà alle imprese di allestire un cosiddetto “calendario aziendale” che deve essere sottoposto per approvazione alla CP.

Lavoro di sabato

Il lavoro di sabato rimane un’eccezione ed è soggetto a un’autorizzazione della CP.

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere l’autorizzazione per il lavoro di sabato compilando un modulo elaborato dalla CP entro le ore 12:00 del venerdì.

Se la richiesta per il lavoro di sabato non viene effettuata o non viene inoltrata entro i termini previsti o è incompleta, può essere inflitta una multa convenzionale.

I lavoratori occupati di sabato saranno compensati con una mezza giornata di libero da concedersi al più tardi la settimana successiva. Resta riservata l’applicazione dell’art. 16 cpv 1 CCL.

Canicola

In caso di allerta canicola di grado 3 i lavori all’aperto andranno interrotti al più tardi entro le ore 13:00.

Si raccomanda di anticipare i lavori all’aperto alle prime ore del mattino (ore 06:00). In tale evenienza è autorizzato il lavoro continuato con almeno 30 minuti di pausa.

Le ore perse per canicola potranno essere recuperate come segue:

  1. annuncio intemperie giusta la Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0);
  2. utilizzo della banca ore (art. 9 CCL).

Articoli 8 – 12

Lavoro straordinario / ore supplementari

Le ore prestate oltre la durata massima contrattuale di 44 ore, devono essere indennizzate corrispondendo un supplemento del 25% in tempo libero o in denaro.

Articolo 15

Contratto di lavoro

Live-In: Definizione dell’incarico e obbligo di documentazione

Il datore di lavoro valuta sistematicamente il fabbisogno di assistenza del committente e, sulla base di questa valutazione, redige per iscritto un mansionario.
Il mansionario viene valutato mensilmente e, se necessario, adeguato secondo il articolo 2.1.
I lavoratori sono tenuti a documentare per iscritto le attività svolte al di fuori del mansionario e a comunicarle al datore di lavoro al più tardi alla fine del mese o della missione.

All’inizio del rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice deve essere  consegnata una copia del CCL per il prestito di personale con l’allegato “live-in” e del contratto di lavoro.

Live-In: Modello di orario di lavoro

L’orario di lavoro, il servizio di reperibilità e il tempo libero devono essere regolati nel contratto di missione.

CCL per il settore del prestito di personale: Appendice 4: articoli 2.1–2.4 e 6

Periodo di prova

Live-In

In deroga agli art. 5 e 10 CCL per il prestito di personale, una nuova missione presso lo stesso datore di lavoro e azienda acquisitrice non comporta mai un nuovo periodo di prova.

Una nuova missione presso lo stesso datore di lavoro ma in una nuova azienda acquisitrice comporta un nuovo periodo di prova di massimo 3 settimane, fermo restando che il periodo di prova non può superare la durata del primo turno o i 2/3 della durata della missione a tempo determinato. Dopo il periodo di prova si applicano i termini di disdetta secondo l’articolo 12.1. Questi periodi di prova ridotti si applicano solo dopo la scadenza del primo periodo di prova di 3 mesi.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11; Appendice 4: articoli 12.2 e 12.3

Vacanze

Durata delle vacanze
  • Fino al compimento del 20° anno di età tutti i lavoratori hanno diritto a 27 giorni lavorativi di vacanze all’anno (pari al 12% di indennità vacanze).
  • I lavoratori di età compresa tra i 20 e i 50 anni compiuti hanno diritto a 22 giorni lavorativi di vacanze all’anno (pari al 9.56% di indennità vacanze).
  • Tutti i lavoratori dall’età di 50 anni compiuti hanno diritto a 27 giorni lavorativi di vacanze all’anno (pari al 12% di indennità vacanze).

I lavoratori devono usufruire di cinque giorni, rispettivamente di 10 giorni delle vacanze cui hanno diritto durante i mesi invernali (novembre – marzo); la data esatta viene fissata dal datore di lavoro. Se ragioni aziendali lo giustificano, il datore di lavoro può fissare dei singoli giorni di ferie tra Natale e Capodanno.

Stipendio dovuto durante le vacanze

Durante il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere sostituite da prestazioni in denaro o da altre facilitazioni.

Se il rapporto di lavoro viene disdetto da parte del lavoratore, il datore di lavoro deve accordare il diritto residuo alle vacanze entro la fine del termine di disdetta.

Se ciò per motivi aziendali non dovesse essere possibile, il datore di lavoro compensa le vacanze non ancora godute con prestazioni in denaro

  1. per i lavoratori impiegati da almeno un anno e di età compresa tra 20 e 50 anni, 9.56% corrispondente a 22 giorni lavorativi, rispettivamente 176 ore;
  2. per i lavoratori minori di anni 20 o che hanno compiuto 50 anni e impiegati almeno da un anno, 12% corrispondente a 27 giorni lavorativi, rispettivamente 216 ore.
Vacanze collettive

La CP può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori fino a un massimo di due settimane ritenuto che un periodo di vacanza è fissato durante il mese di agosto.

La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di gennaio di ogni anno.

A partire dal 2027, il datore di lavoro e i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di una durata minima di due settimane che dovrà cadere nel periodo 1° giugno – 30 settembre.

La notifica dovrà pervenire almeno un mese prima dell’inizio delle vacanze, al più tardi entro il 30 giugno.

Articoli 33 – 35

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

I lavoratori hanno diritto a percepire un’indennità per le seguenti assenze:

Assenze Numero di giorni
in caso di decesso del coniuge, di figli e genitori 3 giorni
in caso di decesso di suoceri, fratelli e sorelle 2 giorni
in caso di matrimonio del lavoratore 1 giorno
in caso di trasloco se i lavoratori vivono in una propria economia domestica e vantano più di un anno di anzianità di servizio. un giorno ogni tre anni


Il pagamento delle indennità avviene alla fine del periodo di paga durante il quale cadono le assenze e dietro comprova della validità delle stesse.

Articolo 27

Giorni festivi retribuiti

I lavoratori hanno diritto ad un massimo di 9 giorni festivi retribuiti l’anno.

I giorni festivi retribuiti sono fissati dalla CP.

I giorni festivi che danno diritto all’indennità e che cadono durante il periodo delle vacanze non possono essere conteggiati come giornate di ferie.

Su tutti i salari orari di cui all’allegata convenzione salariale (Appendice 2), verrà corrisposto, quale indennità per i giorni festivi infrasettimanali, il 3.9% sul salario base calcolato su tutte le ore lavorate.

Articolo 36

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Pensionamento anticipato

 

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2025: max. CHF 41.50 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 12.10
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 13.65
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'047.50


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



Live-In: Tutela della salute e della personalità

I datori di lavoro devono rispettare e proteggere la personalità dei lavoratori nel rapporto di lavoro, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore/la lavoratrice non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi.
Devono adottare le misure necessarie per la protezione della vita, della salute e dell’integrità personale:

  1. Informare e formare le aziende acquisitrici e i lavoratori, prima dell’inizio dell’incarico, sui loro diritti e doveri in materia di molestie sessuali e aggressioni, con modalità diverse dalla semplice consegna di materiale scritto.
  2. Garantire, in applicazione dell’articolo 10, che presso le aziende acquisitrici vi siano spazi di ritiro per i lavoratori.
  3. Le parti sociali incaricano un centro di consulenza neutrale e qualificato, al quale i lavoratori possono rivolgersi in qualsiasi momento.
  4. Promuovere la formazione continua specifica per la professione tramite temptraining.

 

  1. Se il lavoratore/lavoratrice si sente leso/a nella propria integrità personale, vittima di molestie sessuali o di aggressione, ha il diritto di rivolgersi al centro di consulenza menzionato all’art. 11.1, lett. c.
  2. Se il datore di lavoro viene informato di aggressioni, molestie sessuali o violazioni dell’integrità personale, deve adottare misure adeguate di protezione. I risultati delle verifiche e le misure adottate devono essere documentati nel fascicolo personale, al quale la lavoratrice ha diritto di accesso e copia.
  3. Se la lavoratrice rende credibile un'aggressione violenta, una molestia sessuale o un'altra grave violazione della personalità che renda inaccettabile la permanenza sul luogo di lavoro, il datore di lavoro deve mettere immediatamente a disposizione un alloggio esterno adeguato oppure farsi carico dei relativi costi. Sono considerate credibili, in ogni caso, le azioni segnalate a un centro di consulenza ai sensi dell’art. 11.1, lett. c o denunciate alle autorità. Il diritto al salario e all’alloggio sostitutivo sussiste fino a una nuova missione o alla fine del rapporto di lavoro. Se vengono sollevate accuse false in modo abusivo e contro il miglior sapere, il diritto al salario e all’alloggio sostitutivo può essere revocato ai sensi del CO (o del diritto civile). Restano riservate ulteriori pretese di diritto civile.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26; Annexe 4: articoli 11.1 et 11.2

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

Live-In

In deroga agli art. 5 e 10 CCL per il prestito di personale, le missioni presso lo stesso datore di lavoro entro dodici mesi sono sommati per il calcolo del termine di disdetta. Restano riservati i termini di disdetta durante il periodo di prova (vedi cifra 12.3 dell’allegato e art. 11 cpv. 1 del CCL per il prestito di personale).

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11; Appendice 4: articolo 12.1

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Organi paritetici

Le parti contraenti

Esse affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restante che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Keller & Co SA.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Kessler & CO SA.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRI), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure  dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. I dettagli sono  riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la  CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli  delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione. 

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

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