Prestito di personale CNM edilizia principale
Il calcolatore del salario minimo è stato aggiornato con i giorni festivi del 2026 per i cantoni GL, JU, SG e per la regione Giura bernese. Correzione dell’indennità per i giorni festivi per i cantoni AI, AR e BE (30.03.2026) / Rimessa in vigore e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2026: aumento dei salari minimi, introduzione di un’indennità di cantiere, modifica relativa al tempo di viaggio retribuito fino al cantiere, orario di lavoro, lavoro straordinario/ore supplementari ecc.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.01.2026 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 16.03.2026 / Pubblicazione valida dal: 01.04.2026 - 31.12.2031 (CCL del ramo)
Valido per tutta la Svizzera, ad esclusione delle imprese di carpenteria dei Cantoni FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU e Giura bernese.
Articolo 1
Valido per le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto o cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.
L’attività che caratterizza l’imprese o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi die seguenti ambiti:
- edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
- lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;
- lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
- lavorazione del marmo e del granito;
- imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici dei tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
- imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore gel genio civile e dei lavori in sotterraneo;
- imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
- imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;
- imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratterizza rientra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura, ecc.:
- trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali).
Per il resto si applica l’elenco dettagliato delle attività riportato all’appendice 1. Se l’appendice 1 del CNM contiene divergenze rispetto ai capoversi 1 e 2 di cui sopra, questi prevalgono sull’appendice 1.
Se un’impresa sottoposta al CNM occupa personale di una terza impresa (ditta prestatrice) assoggettato al CNM, la ditta prestatrice deve confermarle di rispettare integralmente le condizioni del CNM.
Lavori in sotterraneo
La presente convenzione addizionale vale per tutte le imprese che eseguono lavori in sotterraneo ai sensi dell’art. 53 nel campo di applicazione del CNM.
Articolo 10; Appendice II: articolo 2
Il CNM fa stato per i lavoratori delle imprese di cui all’art. 2 CNM (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione), operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili. Per gli apprendisti si applica l’appendice 1 del CNM, indipendentemente dall’età.
Il personale addetto alle mense e alle pulizie è assoggettato al presente contratto purché non sia sottoposto ai contratti collettivi di lavoro di forza obbligatoria conclusi per il settore dell’industria alberghiera e per quello dei servizi di pulizia.
Sono esclusi:
- capi muratori e i capi fabbrica;
- personale con funzioni direttive;
- il personale tecnico e amministrativo.
Articolo 3
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Campo d'applicazione geografico
- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione personale
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Salari / salari minimi
- Categorie salariali
- Aumento salariale
- Tredicesima mensilità
- Versamento del salario
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Rimborso spese
- Altri supplementi
- Orario di lavoro
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Contratto di lavoro
- Periodo di prova
- Vacanze
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Giorni festivi retribuiti
- Malattia
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Pensionamento anticipato
- Previdenza professionale LPP
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Contributi al pensionamento anticipato
- Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
- Termini di disdetta
- Rappresentanza dei lavoratori
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Fondo paritetico
- Organi paritetici
- Compiti organi paritetici
- Istanza di ricorso
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Controlli
- Obbligo della pace
Campo d'applicazione geografico
Valido per tutta la Svizzera, ad esclusione delle imprese di carpenteria dei Cantoni FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU e Giura bernese.
Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
Valido per le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto o cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.
L’attività che caratterizza l’imprese o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi die seguenti ambiti:
- edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
- lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;
- lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
- lavorazione del marmo e del granito;
- imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici dei tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
- imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore gel genio civile e dei lavori in sotterraneo;
- imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
- imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;
- imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratterizza rientra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura, ecc.:
- trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali).
Per il resto si applica l’elenco dettagliato delle attività riportato all’appendice 1. Se l’appendice 1 del CNM contiene divergenze rispetto ai capoversi 1 e 2 di cui sopra, questi prevalgono sull’appendice 1.
Se un’impresa sottoposta al CNM occupa personale di una terza impresa (ditta prestatrice) assoggettato al CNM, la ditta prestatrice deve confermarle di rispettare integralmente le condizioni del CNM.
Lavori in sotterraneo
La presente convenzione addizionale vale per tutte le imprese che eseguono lavori in sotterraneo ai sensi dell’art. 53 nel campo di applicazione del CNM.
Articolo 10; Appendice II: articolo 2
Campo d'applicazione personale
Il CNM fa stato per i lavoratori delle imprese di cui all’art. 2 CNM (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione), operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili. Per gli apprendisti si applica l’appendice 1 del CNM, indipendentemente dall’età.
Il personale addetto alle mense e alle pulizie è assoggettato al presente contratto purché non sia sottoposto ai contratti collettivi di lavoro di forza obbligatoria conclusi per il settore dell’industria alberghiera e per quello dei servizi di pulizia.
Sono esclusi:
- capi muratori e i capi fabbrica;
- personale con funzioni direttive;
- il personale tecnico e amministrativo.
Articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. Sono esclusi:
- le imprese di impermeabilizzazione del cantone di Ginevra;
- le imprese del marmo del cantone di Ginevra;
- le imprese d’asfalto, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del cantone di Vaud;
- i mestieri della pietra del cantone di Vaud;
Sono escluse dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 10 CNM) le aziende dei cantoni di Ginevra (si veda però l’articolo 2 della Convenzione addizionale Ginevra), Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a uno dei fondi paritetici cantonali seguenti: «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione» in Ticino, «Contribution de solidarité professionnel de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Paritätischer Fonds des Hoch- und Tiefbaugewerbes» in Vallese.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.1 e 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
- Lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’articolo 35 OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
- lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
- imprese attive nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
- mprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
- imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
- imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui nella cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri. Si applicano anche ai lavoratori che eseguono lavori ausiliari nel settore dell’edilizia in un’impresa soggetta al campo d’applicazione.
Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l’Appendice 2 del CNM. Sono eccettuati:
- i capomastri e capi fabbrica;
- personale con funzioni direttive;
- il personale tecnico e amministrativo;
- il personale addetto alle mense e alle pulizie.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.4
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro
Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.
I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Durata dell'impiego
Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Salari / salari minimi
I salari minimi validi su scala nazionale per le seguenti classi salariali sono espressi in franchi svizzeri (CHF) al mese o all’ora (per l’assegnazione si rinvia all’Appendice 4). Restano riservati i casi particolari ai sensi dell’articolo 41 CNM.
Il salario orario minimo viene calcolato con la seguente formula: salario mensile minimo al capoverso 1 del presente articolo diviso 176 (il divisore è dato dal totale delle ore annuali diviso il numero di mesi; attualmente 2112:12=176).
Salari di base (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2026)
| Classe salariale | V | Q | A | B | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora |
| Rossa | CHF 6'702.– | CHF 38.10 | CHF 5'988.– | CHF 34.– | CHF 5'776.– | CHF 32.80 | CHF 5'458.– | CHF 31.– | CHF 4'885.– | CHF 27.75 |
| Blu | CHF 6'442.– | CHF 36.60 | CHF 5'906.– | CHF 33.55 | CHF 5'698.– | CHF 32.40 | CHF 5'322.– | CHF 30.25 | CHF 4'813.– | CHF 27.35 |
| Verde | CHF 6'179.– | CHF 35.10 | CHF 5'830.– | CHF 33.10 | CHF 5'621.– | CHF 31.95 | CHF 5'184.– | CHF 29.45 | CHF 4'747.– | CHF 26.95 |
Classi salariali: V = capi; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali
Salari di base «Genio civile speciale» (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2026)
| Classe salariale | V | Q | A | B | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora |
| Blu | CHF 6'442.– | CHF 36.60 | CHF 5'906.– | CHF 33.55 | CHF 5'698.– | CHF 32.40 | CHF 5'322.– | CHF 30.25 | CHF 4'813.– | CHF 27.35 |
Classi salariali: V = capisquadra; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali
Salario di base per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2026)
Per tutte le imprese e tutti i cantieri che sottostanno alla presente convenzione addizionale valgono, in deroga all’articolo 37 CNM, come soglia inferiore i seguenti salari minimi:
| Classe salariale | V | Q | A | B | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora |
| Rossa | CHF 6'702.– | CHF 39.60 | CHF 5'988.– | CHF 35.40 | CHF 5'776.– | CHF 34.15 | CHF 5'458.– | CHF 32.25 | CHF 4'885.– | CHF 28.90 |
| Blu | CHF 6'442.– |
CHF 38.10 |
CHF 5'906.– | CHF 34.90 | CHF 5'698.– | CHF 33.70 | CHF 5'322.– | CHF 31.45 | CHF 4'813.– | CHF 28.45 |
Classi salariali per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: V = capo operaio; Q = specialista di taglio del calcestruzzo/ operatore/trice al taglio edile qualificato/a; A = tagliatore di calcestruzzo; B = tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale; C = lavoratore edile
I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.
Ripartizione geografica dei salari base: cfr. appendice 4
Assegnazione alle classi salariali
L’assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta al momento dell’assunzione dal datore di lavoro. La classe salariale deve essere indicata sul conteggio salariale individuale.
Il salario minimo per i lavoratori della classe salariale Q che hanno assolto con suc-cesso l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15%, nel secondo anno al massimo del 10% e nel terzo anno al massimo del 5%.
Il salario minimo per i lavoratori in possesso del certificato federale di formazione pratica (CFP, classe salariale A) che hanno assolto con successo l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario minimo della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15%, nel terzo anno al massimo del 10% e nel quarto anno al massimo del 5%.
Regolamentazioni salariali in casi particolari
Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
- lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
- giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che non vengono occupati per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
- lavoratori estranei al settore che non vengono occupati nell’edilizia per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
- lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi dell’art. 38 CNM, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla Commissione professionale paritetica competente.
- lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nell'edilizia principale, per il periodo di transizione fino all'inizio dell'apprendistato nell'anno in questione; se l'apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputa bile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
- lavoratori che svolgono un'attività pratica nell'ambito di un pretirocinio d'integrazione approvato dalla Commissione paritetica competente ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi; la CPSA può prevedere eccezioni per formazioni equivalenti.
Convenzione per i lavori in sotterraneo
Per tutti i cantieri sotterranei assoggettati a questa convenzione addizionale valgono come soglia inferiore i salari minimi (salari mensili e paghe orarie) della zona ROSSA ai sensi dell’articolo 37 CNM e delle relative convenzioni addizionali.
Genio civile speciale
In tutti i cantieri soggetti alla presente convenzione addizionale valgono come soglia inferiore i salari minimi (mensili e orari) della zona salariale BLU secondo l’articolo 37 CNM.
Taglio del calcestruzzo
Zone salariali: alla zona salariale ROSSA appartengono la città di Berna nonché i Cantoni Ginevra, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud e Zurigo. Le altre regioni appartengono alla zona salariale BLU.
I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.
Salari minimi
Fatta salva la risoluzione del contratto, i salari minimi giusta l’art. 37 CNM, l’Appendice 4, l’art 6 cpv. 2 dell’Appendice 11 e l’art. 5 cpv. 2 dell’Appendice 12 (stato al 31.12.2025) sono aumentati al 1° gennaio di ogni anno in misura almeno pari all’andamento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC). Se il rincaro supera il 2%, vengono condotte trattative sulla compensazione del rincaro. L’aumento viene calcolato sulla base dell’IPC al 30 settembre dell’anno in corso. In caso di andamento negativo dell’IPC, ogni futuro aumento viene calcolato sulla base dell’ultimo indice al 30 settembre che ha prodotto un aumento.
Articoli 37, 39, 41; Appendice 4; Appendice 10: articles 20; Appendice 12: articolo 5.2; Convenzione 2026: articolo 2; appendice I, appendice 11 e appendice 12
Categorie salariali
Per i salari minimi previsti dall’articolo 37 CNM valgono le seguenti classi salariali:
| Classi salariali | Condizioni |
|---|---|
| Lavoratori edili | |
| C – Lavoratori edili | Lavoratori senza conoscenze professionali |
| B – Lavoratori edili con conoscenze professionali | Lavoratori edili con conscenze professionali ma senza certificato professionale e che per le loro buone qualifiche conformemente all’art. 40 cpv. 1 vengono promossi dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B. Di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100%) d’attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100%) nell’impresa in questione. L’impresa può in ogni caso rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente conformemente all’art. 40 cpv. 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. Sono fatte salve le eccezioni conformemente all’art. 41 cpv. 1 lett. d. |
|
Lavoratori edili qualificati |
|
| A – Lavoratori qualificati |
Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di aiuto muratore CFP / addetto alla costruzione stradale CFP.
|
| Q – Lavoratori diplomati | Lavoratori diplomati quali muratori, costruttori di vie di traffico (costruttori stradali), ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività su cantieri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività). |
| Capi | |
| V – Capi | Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPSA o che sono stati nominati capi dal proprio datore di lavoro. |
L’Appendice 5 stabilisce quali formazioni di base, perfezionamenti professionali e certificati danno diritto all’assegnazione alle classi salariali A e Q.
Convenzione per i lavori in sotterraneo
Per i lavori in sotterraneo si applicano in linea di principio le definizioni delle classi salariali ai sensi dell’articolo 38 e segg. CNM. Per le classi A e Q valgono tuttavia le seguenti definizioni:
| Classi salariali | Condizioni |
|---|---|
| Classe A | minatori, dipendenti specializzati in lavori puntuali (finora guniteur, macchinisti di Jumbo, macchinisti in generale) e personale di officina (aiuti meccanici, aiuti elettricisti, ecc.) senza certificato professionale, ma riconosciuti come tali dal datore di lavoro. |
| Classe Q | costruttori di gallerie (finora guniteur, macchinisti di fresatrici, macchinisti di Jumbo) e personale di officina con conoscenze professionali (ad esempio fabbri, meccanici, elettricisti, macchinisti, autisti) in possesso di un certificato professionale o riconosciuti come tali dal datore di lavoro. Hanno inoltre diritto ad un salario della classe Q i lavoratori con attestato federale di capacità per un mestiere riconosciuto nel settore edile o con un certificato estero analogo. |
Genio civile speciale
In aggiunta all’articolo 38 CNM il personale di perforazione viene suddiviso nelle seguenti classi salariali:
| Classi salariali | Condizioni |
|---|---|
| V – Capisquadra | Lavoratori qualificati (ex «Bohrmeister II») che hanno portato a termine con successo la scuola per capisquadra nel campo del genio civile speciale o sono stati riconosciuti capisquadra dal proprio datore di lavoro |
| Q – Lavoratori diplomati | Sondatori, meccanici, fabbri, ecc. |
| A – Lavoratori qualificati |
Specialisti qualificati in perforazioni, conducenti di macchine che:
|
| B – Lavoratori edili con conoscenze professionali | Lavoratori addetti alle perforazioni con conoscenze professionali, conducenti di piccole macchine, come dumper, ecc., che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B |
| C – Lavoratori edili senza conoscenze professionali | Lavoratori addetti alle perforazioni senza conoscenze professionali (principianti, ausiliari) |
Taglio del calcestruzzo
A integrazione dell’articolo 38 CNM il personale viene suddiviso nelle seguenti classi salariali:
| Classi salariali | Condizioni |
|---|---|
| V – capo operaio | Requisiti in base alla classe salariale Q, inoltre direzione di due e più gruppi e collaborazione nella preparazione del lavoro |
| Q (specialista di taglio del calcestruzzo / operatore al taglio edile qualificato | Specialista di taglio del calcestruzzo con attestato professionale federale secondo il regolamento d’esame dell’11 maggio 1992 o operatore al taglio edile qualificato con certificato federale di capacità o formazione equivalente. |
| A – tagliatore di calcestruzzo |
Lavoratore edile qualificato con adeguata esperienza professionale e conseguimento di almeno due corsi base ASPT secondo il vecchio concetto di formazione risp. conseguimento di almeno tre corsi base ASPT secondo il concetto di formazione del 1997 o di tutti e tre i corsi di certificazione relativi al carotaggio, alla sega murale e alla sega a nastro dell’ASPT conformemente al programma di formazione del 2017. |
| B – tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale | Lavoratore edile con conoscenze professionali nella perforazione e nel taglio del calcestruzzo senza attestato professionale per le professioni edili, il quale è stato promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B (in caso di cambiamento del posto di lavoro in un’altra impresa il lavoratore mantiene l’attribuzione alla classe salariale B). |
| C – lavoratore edile | Lavoratore edile senza conoscenze professionali nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo. |
Convenzione addizionale «Ginevra»
Les grutiers, au bénéfice d’une formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent, sont intégrés dans la classe Q.
Articolo 38; Appendice 5; Appendice 10: articolo 21; Appendice 11: articolo 6.1; Appendice 12: articolo 5.1; Appendice 13: articolo 1.3; convenzione Addizionale 2026: Appendice 10: articolo 21; Appendice 12: articolo 5
Aumento salariale
Per informazione
Durante il periodo di validità contrattuale i salari effettivi vengono rivisti annualmente sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) al 30 settembre dell’anno in corso e in applicazione del seguente meccanismo. Eventuali aumenti dei salari effettivi vengono comunicati dalle parti sociali.
Per il 2026 non è previsto alcun adeguamento dei salari effettivi.
Al 1° gennaio 2027 il salario di tutti i lavoratori assoggettati al CNM sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:
un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione dell’80% del rincaro sulla base dell’IPC al 30 settembre 2026 sul salario minimo della classe salariale C della zona salariale blu in vigore in quel momento.
Al 1° gennaio 2028 il salario di tutti i lavoratori assoggettati al CNM sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:
un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione dell’80% del rincaro sulla base dell’IPC al 30 settembre 2027 sul salario minimo della classe salariale C della zona salariale blu in vigore in quel momento.
Al 1° gennaio 2029 il salario di tutti i lavoratori assoggettati al CNM sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:
un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione del rincaro meno 0,25 punti percentuali sul rincaro in base all’IPC al 30 settembre 2028 sul salario minimo della classe salariale C della zona salariale blu in vigore in quel momento.
Al 1° gennaio 2030 il salario di tutti i lavoratori assoggettati al CNM sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:
un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione del rincaro meno 0,25 punti percentuali sul rincaro in base all’IPC al 30 settembre 2029 sul salario minimo della classe salariale C della zona salariale blu in vigore in quel momento.
Nel 2031 la massa salariale aziendale sarà aumentata nella misura del rincaro. L’aumento della massa salariale si suddivide in una quota generale per tutti i lavoratori as-soggettati al CNM e una quota individuale. Al 1° gennaio 2031 il salario di tutti i la-voratori assoggettati al CNM sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:
- un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione del rincaro sulla base dell’IPC al 30 settembre 2030 sul salario minimo medio della zona salariale blu (somma dei salari minimi blu da C a V diviso 5) in vigore in quel momento.
- L’eventuale parte rimanente della massa salariale aziendale sarà distribuita a titolo individuale; gli adeguamenti salariali volontari degli anni 2029 e 2030 possono essere computati all’aumento salariale individuale.
In caso di andamento negativo dell’IPC, ogni futuro aumento sarà calcolato sulla base dell’ultimo indice al 30 settembre che ha prodotto un aumento.
Per beneficiare dell’aumento, l’anno precedente il lavoratore deve aver lavorato al-meno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CNM e deve essere in grado di «svolgere pienamente l’attività» (cfr. art. 41 cpv. 1 lett. a CNM).
Per i lavoratori che non sono durevolmente in grado di svolgere pienamente un’attività lavorativa ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 lett. a cifra 1 CNM occorre stipulare individualmente un accordo scritto concernente l’aumento salariale, che può essere inferiore ai valori summenzionati giusta l’art. 37 cpv.1.
L’adeguamento avviene sulla base del salario individuale al 31 dicembre.
Convenzione 2026: articolo 3
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.
Modalità di pagamento
Pagamento per rapporto di lavoro annuale: se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3% in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (tabella di calcolo in Appendice 6). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli con salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (vedi tabella in Appendice 6).
Mediante accordo scritto, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare un versamento semestrale della tredicesima mensilità, anche se il rapporto di lavoro si potrae per l’intero anno civile. Con i lavoratori soggetti all’imposta alla fonte può inoltre essere concordato un versamento mensile della tredicesima mensilità. In ogni caso, il pagamento della tredicesima mensilità deve figurare separatamente sul conteggio salariale.
Pagamento pro rata: se il rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3% del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (vedi tabella in Appendice 6).
Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
Articoli 45 e 46
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Supplementi salariali e rimborso spese, Generalità
In caso di deroghe all’orario di lavoro normale, le ore di lavoro diurno non danno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per lavoro straordinario o festivo. È considerato lavoro diurno, quello prestato fra le 05.00 e le 20.00 dal 1° aprile al 30 settembre e tra le 06.00 e le 20.00 dal 1° ottobre al 31 marzo.
I supplementi ai sensi dell’articolo 28 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell’articolo 50 (lavoro notturno temporaneo), dell’articolo 29 capoverso 3 (lavoro di sabato) e dell’articolo 51 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.
Lavoro notturno temporaneo
Per le ore di lavoro effettuate nell’arco di tempo dalle ore 20.00 alle 05.00 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 20.00 alle 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo viene corrisposto un supplemento salariale pari a:
- quando il lavoro dura fino a una settimana: 50%;
- quando il lavoro si protrae oltre una settimana: 25%.
Lavoro festivo
Per il lavoro festivo il supplemento salariale è pari al 50°%. Viene considerato lavoro festivo il lavoro prestato dalle 17.00 di sabato fino alle 05.00 del lunedì successivo dal 1° aprile al 30 settembre e fino alle 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo, e quello nei giorni festivi ufficiali dalle ore 00.00 alle 24.00.
Indennità per lavoro notturno a sciolte
Per il lavoro notturno continuo tra le ore 20.00 e le 05.00 dal 1° aprile al 30 settembre e le 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo, il lavoratore ha diritto a un’indennità di CHF 2.– all’ora.
Regole equivalenti e generali: può essere convenuta anche un’altra indennità equivalente meglio rispondente alle particolarità del lavoro o del cantiere.
Tale indennità non è dovuta cumulativamente a quella di cui all’articolo 50 CNM (Lavoro notturno temporaneo).
Genio civile speciale
Lavoro al sabato: per i lavori eseguiti al sabato, se non si tratta di giorni di recupero, viene versato il seguente supplemento:
- dalle ore 05.00 (dal 1° aprile al 30 settembre) risp. 06.00 (dal 1° ottobre al 31 marzo) fino alle 17.00: 50%;
- dalle 17.00: 100%.
Lavoro domenicale e lavoro nei giorni festivi riconosciuti dalla legge: per i lavori eseguiti di domenica (fino a lunedì ore 05.00 dal 1° aprile al 30 settembre risp. 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo) o in festività riconosciute dalla legge, escluse le festività locali, viene versato un supplemento del 100%.
Ore di manutenzione delle pompe: con riserva del capoverso 2 del presente articolo, non viene versato alcun supplemento per le ore di manutenzione delle pompe.
Taglio del calcestruzzo
A integrazione dell’articolo 29 CNM, per il sabato va corrisposto un supplemento salariale del 25%.
Convenzione per i lavori in sotterraneo
Il supplemento per il lavoro notturno a sciolte tra le ore 20.00 e le ore 05.00 dal 1° aprile al 30 settembre, rispettivamente le ore 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo, è di CHF 4.– (fino al 31.12.2027 CHF 3.–) per ogni ora lavorativa.
Il supplemento di tempo per il lavoro notturno è disciplinato dall’art. 17b della legge sul lavoro.
Il supplemento di tempo per il lavoro notturno deve essere applicato per i piani delle sciolte o nelle singole imprese nell’ambito del totale determinante delle ore annuali ai sensi del CNM.
Articoli 48, 50, 51, 54; Appendice 10: articoli 18 e 19; Appendice 11: articolo 7; Appendice 12: articolo 6; Convenzione addizionale 2026: Appendice 10: articolo 18 e 19
Rimborso spese
Rimborso spese
I lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO).
L’impresa, secondo possibilità, mette a disposizione un pasto sufficiente al posto di corrispondere un’indennità in denaro. In mancanza di questa possibilità da parte dell’azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un’indennità di almeno CHF 16.–. (...)
Se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 per ogni chilometro di servizio.
L’impresa versa un’indennità di cantiere di almeno CHF 9.– per ogni giorno lavorativo effettuato (a partire da cinque ore e mezza di lavoro). Per i lavori sotterranei possono essere concordate deroghe per evitare doppi addebiti, purché siano materialmente equivalenti.
In deroga al cpv. 4, l’indennità di cantiere ammonta a
| fino al 31 dicembre 2026 | CHF 4.– |
| dal 1° gennaio 2027 | CHF 6.50 |
| dal 1° gennaio 2028 | CHF 9.– |
Convenzione per i lavori in sotterraneo
Ogni lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera per i pasti per un importo computato secondo l’articolo 55 CNM.
Per il miglioramento della qualità del vitto nelle mense e per una più ampia offerta sui cantieri con lavoro a sciolte con esercizio continuo giusta l’articolo 17 capoverso 2 della presente convenzione addizionale, ogni lavoratore ha diritto a un supplemento giornaliero di CHF 3.– per i pasti.
Se e nella misura in cui le appendici CNM prevedono indennità per il pranzo superiori rispetto alla presente convenzione addizionale, valgono esclusivamente gli importi superiori.
Vengono inoltre rimborsate le spese nei seguenti casi:
Se il lavoratore, dal posto di lavoro, torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede operativa del datore di lavoro,.
Se il lavoratore, dal posto di lavoro, non torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede dell’impresa del datore di lavoro:
- Per i giorni lavorativi stabiliti in base al piano delle sciolte in vigore, il lavoratore ha diritto all’indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio). Una panoramica delle diverse varianti nell’applicazione del trasferimento completo è riportata all’allegato 1 della Convenzione per i lavori in sotterraneo. In caso d’interruzione del lavoro inferiore a 48 ore, il lavoratore ha diritto, anche durante l’interruzione, all’indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio) analogamente a quanto previsto al presente capoverso 2.2 lettera a. Se l’interruzione del lavoro è pari o superiore a 48 ore, il lavoratore non ha diritto, durante l’interruzione, all’indennità per il trasferimento completo. In questo caso le spese per l’alloggio non devono essere sostenute dal lavoratore.
- Diritto all’indennità per il tempo di viaggio:
- Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana, ha diritto a un’indennità di CHF 110.– (fino al 31.12.2027 CHF 100.– e fino al 31.12.2029 CHF 105.–) per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 3 ore in media);
- In caso di lavoro a sciolte che prevede più di 6 giorni di lavoro consecutivi, il lavoratore ha diritto a un’indennità di CHF 140.– (fino al 31 dicembre 2027 130.– e fino al 31 dicembre 2029 CHF 135.–) per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 4 ore in media). Questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio.
- Diritto all’indennità per le spese di viaggio: in caso di interruzioni superiori a 48 ore vengono rimborsate le spese effettive del viaggio in treno in seconda classe o altre spese di trasporto necessarie per tornare al luogo di domicilio, o al massimo fino alla frontiera. Il diritto a questa indennità si estingue se viene organizzato un trasporto collettivo o se il lavoratore non torna al proprio domicilio.
Convenzione per i lavori in sotterraneo - Applicazione del trasferimento completo
Situazione di partenza: Ritenuto che, a causa delle dimensioni dei cantieri dei lavori in sotterraneo, non è sempre possibile installare alloggi propri o una mensa, per quanto attiene al rimborso del trasferimento completo (art. 14, cpv. 2, cifra 2.2, lett. a di questa convenzione addizionale) sono possibili diverse varianti. Per il diritto all’indennità per il trasferimento completo vale quanto segue: Il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a mettere a disposizione del lavoratore un alloggio conformemente alle disposizioni di cui alla «Convenzione sugli alloggi». Inoltre, deve provvedere affinché siano disponibili possibilità di vitto.
Variante: cf. appendice 10: allegato 1
Genio civile speciale
Principio: si applicano le disposizioni del CNM con riserva delle seguenti disposizioni:
Rimborso spese se non è possibile tornare giornalmente al luogo di impiego: se non è possibile tornare ogni giorno al luogo di impiego contrattuale, l’indennità risp. il rimborso spese ammonta a:
- CHF 70.– per giorno lavorativo per alloggio in pensioni e simili;
- CHF 37.50 per giorno lavorativo per alloggio gratuito in baracche, roulotte, ecc. con possibilità di cucina o mensa;
- rimborso dei costi di trasferimento con mezzi pubblici (biglietto di 2a classe) tra il luogo di lavoro ed il luogo di impiego, ogni fine settimana dietro riserva della lett. d del presente capoverso;
- se non viene effettuato il viaggio di congedo, nei giorni non lavorativi vengono rimborsate le indennità come nei giorni lavorativi. In caso di ritorno settimanale al luogo di impiego il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno secondo l’orario ufficiale che supera complessivamente tre ore viene indennizzato come orario di lavoro (senza supplementi).
Rimborso spese in caso di ritorno giornaliero al luogo di impiego: se è possibile tornare ogni giorno al luogo di impiego, il supplemento (indennità forfetaria per il pranzo) ammonta a CHF 12.50 per ogni giorno di lavoro.
Rimborso delle spese effettive: se un lavoratore fa valere che nella media di un mese il supplemento versatogli in virtù dei capoversi 2 e 3 del presente articolo non copre le spese di vitto e alloggio ed è in grado di dimostrarlo con pezze giustificative, gli vengono rimborsati i costi aggiuntivi a condizione che non vi fossero possibilità di vitto e alloggio accettabili a un prezzo più basso.
Taglio del calcestruzzo
Il tempo del percorso viene indennizzato in modo forfettario a seconda della distanza da un luogo definito contrattualmente al luogo di lavoro (cantiere):
| Distanza tra l’impresa e il luogo di lavoro (in linea d’aria) | Andata CHF | Andata e ritorno CHF | |
| A | Sotto i 10 km | 8.– | 16.– |
| B | 10–15 km | 14.– | 28.– |
| C | 15–25 km | 20.– | 40.– |
| D | 25–50 km | 26.– | 52.– |
| E | Oltre 50 km | Vale come orario di lavoro ai sensi del cpv. 2 | Vale come orario di lavoro ai sensi del cpv. 2 |
L’orario annuo massimo compreso il tempo di viaggio è di 2300 ore (per il calcolo delle ore totali valgono CHF 26.– di indennità per 1 ora di viaggio, CHF 14.– per ½ ora, ecc.).
Nelle zone montane e periferiche può essere considerata l’effettiva distanza invece della distanza in linea d’aria.
Questa regolamentazione sostituisce l’indennità di cantiere giusta l’art. 55 CNM.
In deroga all’articolo 55 CNM, a tutti i lavoratori operanti sui cantieri viene corrisposta per ogni pasto principale un’indennità di CHF 16.–. (...)
In caso di lavori eseguiti fuori, il datore di lavoro può disporre il pernottamento presso il luogo di lavoro. I pernottamenti fuori, compresa la colazione, vengono rimborsati dal datore di lavoro separatamente sulla base dei costi effettivi.
Convenzione addizionale «Ginevra»
Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.
- La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.
- È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
- Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.
- Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.
Sul territorio del Cantone di Ginevra, l’indennità forfetaria giornaliera per le spese di viaggio e il pranzo ammonta a CHF 25.–.
Articolo 55; Appendice 10: Articolo14.1 e 14.2, Appendice 11: articolo 8; Appendice 12: articoli 4.4, 4.6, 4.7 et 7; Appendice 13: articoli 1.1 e 1.2, Convenzione 2026: articoli 55.4 et 55.4bis; Appendice 10: articolo 14; Appendice 12: articoli 4.4 - 4.8 e 7
Altri supplementi
Lavori nell’acqua o nel fango
È considerato lavoro nell’acqua o nel fango quello che non può essere eseguito con calzature di lavoro normali o stivali di gomma bassi, senza andare soggetti ad influenze nocive.
Per un lavoro di questo tipo viene corrisposto un supplemento salariale conformemente alla seguente tabella:
|
Stivali al ginocchio o a tutta coscia |
30% |
|
Pantaloni per il lavoro nell’acqua |
50% |
Lavori sotterranei
lavoratori impiegati nei lavori sotterranei hanno diritto a supplementi aggiuntivi in conformità alla Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo (Appendice 10).
Per lavori sotterranei si intendono gallerie, cunicoli, caverne, e pozzi e la posa di tubi in avanzamento senza trincea, la cui esecuzione, ampliamento o risanamento avviene sotto la superficie, con procedimento in sotterraneo, indipendentemente dal metodo di scavo (esplosivi, fresa meccanica, fresa puntuale, scudo ecc.), nonché lavori di ampliamento interno di costruzioni a cielo aperto e lavori di scavo, rivestimento e ampliamento interno nei lavori in sotterraneo con soletta di copertura. Per lavori di ampliamento interno si intendono ad esempio delimitazioni, pozzi, pavimentazioni ecc. In base a questa regolamentazione, i pozzi verticali che devono essere prolungati e la cui profondità misura più di 20 metri (misurati dal piano di lavoro da cui ha inizio lo scavo) sono considerati alla stessa stregua dei lavori sotterranei;i supplementi per lavori sotterranei vengono pagati a partire dal primo metro.
I supplementi per i lavori in sotterraneo e i risanamenti di opere sotterranee sono regolamentati all’art. 16 ss della Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo.
Convenzione per i lavori in sotterraneo
supplementi per lavori in sotterraneo giusta l’articolo 53 capoverso 2 CNM sono i seguenti:
- Classe 1: CHF 7.– (fino al 31.12.2027CHF 6.–) all’ora per le seguenti categorie di lavoro: abbattimento, scavo, lavori di sicurezza compresa la posa di avanzamenti speciali (conci), isolamenti, opere di prosciugamento e iniezioni (ad eccezione dei casi previsti nella classe 2), opere in calcestruzzo per il rivestimento esterno ed interno e per costruzioni a esso collegate; ciò vale anche per i lavori in sotterraneo con soletta di copertura;
- Classe 2: CHF 5.– (fino al 31.12.2027 CHF 4.–) all’ora per i lavori di ampliamento interno, quando non è necessario un rivestimento o l’opera è già rivestita nella zona di lavoro (e quindi anche per le gallerie a cielo aperto). Per lavori di ampliamento interno si intendono in particolare: strato di fondazione, delimitazioni, pavimentazioni, posa di elementi prefabbricati e finiti, come pure i lavori di finitura interna delle caverne indipendenti dal rivestimento nonché le iniezioni effettuate dopo la realizzazione del rivestimento interno e le canalizzazioni eseguite contemporaneamente agli strati di fondazione.
- Nei cantieri dei lavori in sotterraneo, il personale che al di fuori dei lavori sotterranei è occupato con un’attività correlata a tali lavori ha diritto al 50% del supplemento per lavori sotterranei del livello corrispondente, purché lavori nei seguenti ambiti: attrezzature di cantiere a cielo aperto, officina, logistica di cantiere, esercizio/manutenzione. I lavori di genio civile a cielo aperto sono esclusi.
Per il risanamento di gallerie, i supplementi per lavori in sotterraneo giusta capoverso 1 lettera a e b del presente articolo sono dovuti nei seguenti casi e indipendentemente dal fatto che la loro esecuzione originaria sia avvenuta con procedimento in sotterraneo o a cielo aperto:
Per il risanamento di gallerie, i supplementi per lavori in sotterraneo giusta cpv. 1 lett. a e b del presente articolo sono dovuti nei seguenti casi e indipendentemente dal fatto che la loro esecuzione originaria sia avvenuta con procedimento in sotterraneo o a cielo aperto:
- Il supplemento della classe 1 è dovuto esclusivamente per lavori di abbattimento, ampliamento e risanamento che comportano un contatto con la roccia, secondo quanto definito nel cpv. 1 lett. a del presente articolo e in ogni caso per tutta la lunghezza della galleria;
- Il supplemento per la classe 2 è dovuto per i lavori definiti nel cpv. 1 lett. b del presente articolo per tutta la lunghezza della galleria, ma a condizione che la lunghezza della galleria sia pari o superiore a 300 m.
Convenzione 2026: articolo 53; Convenzione 2026: articoli 52 et 53; Appendice 10: articolo 16
Orario di lavoro
Definizione di orario di lavoro
Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro.
Non è considerato orario di lavoro:
- il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro. (...)
- la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
Un contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e deve stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore di lavoro settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio, ecc. subiscono una riduzione proporzionale.
Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali)
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore nell’anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc.
Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni: 7 = 52,14 settimane × 40,5 ore).
Le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assenza individuali dovuti a malattia, infortunio o altri motivi vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale o sezionale vigente o della pianificazione costante dell’orario di lavoro.
Se un lavoratore inizia o cessa l’attività durante l’anno, il tempo di lavoro viene calcolato pro rata in base al calendario di lavoro aziendale o sezionale vigente. Per i lavoratori con salario mensile, le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali di cui al capoverso 2 del presente articolo vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base alla fine del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile
Le ore non lavorative generali come i giorni festivi, i giorni a zero ore o le vacanze aziendali devono essere comunicate al lavoratore al più tardi entro il quarto trimestre dell’anno precedente.
Il passaggio da un calendario di lavoro aziendale o sezionale a una pianificazione costante dell’orario di lavoro e viceversa è possibile unicamente all’inizio di un anno civile e deve essere notificato per iscritto alla Commissione paritetica locale. Entro metà novembre il datore di lavoro deve trasmettere il calendario di lavoro aziendale o la pianificazione costante dell’orario di lavoro alla Commissione professionale paritetica
Calendario di lavoro
L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro metà novembre. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al cpv. 3 del presente articolo. Le parti contraenti mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro elaborati congiuntamente. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d’impiego, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali. Se necessario, esse possono scostarsi dal cpv. 3 in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari o per parti d’impresa o unità che dedicano oltre il 60% del tempo di lavoro alla posa di pavimentazioni. Il calendario di lavoro aziendale non può superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione).
Le Commissioni professionali paritetiche deliberano sulla fascia di oscillazione di cui al capoverso 1 a maggioranza qualificata. Il voto del presidente non determina la maggioranza. Prima di una votazione va garantita la parità delle parti.
L’orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:
- minimo 37,5 ore settimanali (= 5 × 7,5 ore); e
- massimo 45 ore settimanali (= 5 × 9 ore).
In caso d’introduzione di una settimana ordinaria di quattro o quattro giorni e mezzo, l’orario di lavoro settimanale minimo può essere ridotto a 32 ore.
Su richiesta dei datori di lavoro, i calendari di lavoro annuali sezionali o aziendali possono inoltre comprendere fino a cinque giorni a zero ore (giorni di compensazione). La Commissione paritetica competente può prevedere ulteriori giorni a zero ore.
In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il capoverso 3 del presente articolo e il numero massimo di ore annuali. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.
La modifica a posteriori del calendario di lavoro a tenore del capoverso 4 del presente articolo può sortire effetti solo in un’ottica futura. Ai lavoratori deve essere garantito il diritto di essere consultati in conformità all’articolo 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l’articolo 69 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.
Se a posteriori il lavoro supplementare da compiere risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest’ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell’anno di conteggio, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Per il riporto delle ore in difetto si applica l’articolo 28 capoverso 7.
Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la Commissione.
Pianificazione costante dell’orario di lavoro
Invece di un calendario di lavoro aziendale o sezionale, per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2027, un’impresa può predisporre per l’intera impresa o per parti di essa l’orario di lavoro annuale di cui all’art. 26 secondo una pianificazione costante dell’orario di lavoro, con un orario di lavoro normale giornaliero di 8,1 ore (40,5 ore settimanali / 5 giorni lavorativi), a cui si aggiunge una quota massima di cinque giorni a zero ore.
Presupposto per l’applicazione di una pianificazione costante dell’orario di lavoro è la corresponsione di un salario mensile ponderato a tenore dell’art. 43 CNM.
I discostamenti rispetto alla pianificazione costante dell’orario di lavoro vengono registrati come ore di lavoro supplementari o in difetto.
Disposizioni transitorie
Per il passaggio dal periodo lavorativo maggio-aprile a quello gennaio-dicembre, nell’anno di transizione 2026 l’impresa redige entro aprile 2026 un calendario di lavoro ridotto per il periodo da maggio a dicembre, conformemente alle disposizioni giusta l’art. 26 e l’art 27 CNM. Tale calendario comprende 2112 ore annuali dovute, dedotte le ore previste dal calendario aziendale o sezionale per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026.
La data di riferimento del 30 aprile decade e tutte le ore supplementari esistenti vengono riportate sul nuovo conto.
Lavori in sotterraneo
L’orario di lavoro massimo annuale viene stabilito in conformità all’art. 26 CNM; l’orario di lavoro massimo settimanale viene stabilito in conformità agli art. 27 e segg. CNM, e alle norme della legge sul lavoro, fatto salvo l’art. 11 di questa convenzione addizionale (piani delle sciolte).
I calendari di lavoro per i singoli cantieri vengono fissati dalle imprese e devono essere sottoposti con sufficiente anticipo all’approvazione della CP-LS prima dell’inizio dei lavori e rinnovati di anno in anno. In mancanza di un calendario di lavoro, la CP-LS provvede a fissare per il cantiere interessato un calendario di lavoro.
L’orario di lavoro per i lavori in sotterraneo comprende le ore prestate sul luogo di lavoro e un’eventuale pausa sul posto, quando non è possibile o non è previsto il ritorno al portale a metà della sciolta.
Per tempo di tragitto si intende il tempo necessario al lavoratore per recarsi dal portale del tunnel al luogo di lavoro. Questo tempo, eventualmente insieme al tempo di viaggio ai sensi , è soggetto a retribuzione con il salario base.
Il totale delle ore annuali può essere aumentato del tempo di tragitto, al massimo però fino a 2300 ore all’anno (somma del tempo di tragitto e del tempo di lavoro).
Quale posto di raccolta va considerato di regola il campo base o il centro alloggi del cantiere. In assenza di una tale struttura, il posto di raccolta deve essere specificato nel regolamento delle spese.
Genio civile speciale
Si applicano le disposizioni del CNM in materia di orari di lavoro. Il calendario di lavoro per ogni singolo cantiere viene stabilito dall’impresa o eventualmente dal consorzio. Il calendario di lavoro deve essere presentato per tempo prima dell’inizio dei lavori, rispettivamente rinnovato puntualmente ogni anno presso:
- la Commissione paritetica professionale locale del luogo in cui si trova il cantiere; o
- la Commissione paritetica professionale per i lavori in sotterraneo, se si tratta di opere collegate a lavori in sotterraneo ai sensi della "Convenzione per i lavori in sotterraneo".
Taglio del calcestruzzo
A causa delle condizioni particolari nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo i rispettivi articoli del CNM sull’orario di lavoro (art. 25, 26) vengono sostituiti e integrati dalle seguenti disposizioni:
L’orario di lavoro annuale dovuto è per il personale dei cantieri di 2030 ore. Per gli altri lavoratori vale la regolamentazione dell’orario di lavoro prevista dal CNM.
Per i lavoratori che dal deposito o da casa si recano sul posto di lavoro (cantiere) e/o dallo stesso luogo di lavoro tornano al deposito o a casa, l’attività svolta sul luogo di lavoro vale come orario di lavoro dovuto ai sensi del capoverso 2 del presente articolo.
Sono parimenti considerati orario di lavoro ai sensi del capoverso 2 del presente articolo:
- eventuali lavori di preparazione e di conclusione nel deposito;
- il tempo di viaggio tra due o più luoghi di lavoro nello stesso giorno.
Convenzione addizionale «Ginevra»
Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.
- La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.
- È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
- Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.
- Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.
Lavori in sotterraneo
La presente convenzione addizionale vale per tutte le imprese che ese-guono lavori in sotterraneo ai sensi dell’art. 53 nel campo di applicazione del CNM. Su proposta della Commissione professionale paritetica per i la-vori in sotterraneo (CP-LS), le parti del CNM possono estendere questa convenzione addizionale ad altri cantieri del settore dei lavori in sotterraneo (in particolare a costruzioni annesse).
Articoli 25, 26 e 27.1, 27.3 – 27.7; Appendice 10: articoli 10, 12 e 13; Appendice 11: articoli 4.1 – 4.3 e 4.5; Appendice 13: articolo 1.1; Convenzione addizionale 2026: articoli 27.1, 27.3 – 27.6, 27bis e 71; Appendice 10: articoli 10, 12 e 13; Appendice 12: articoli 3 e 5
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro o dalla pianificazione costante dell’orario di lavoro sono considerate ore supplementari, mentre le ore eseguite in meno sono considerate ore in difetto. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.
Tutte le ore di lavoro e di viaggio che eccedono complessivamente le 50 ore settimanali sono considerate lavoro straordinario e devono essere retribuite il mese successivo con un supplemento del 25% sul salario base.
Tutte le ulteriori ore supplementari effettuate vengono trasferite sul nuovo conto, a condizione che il saldo complessivo non ecceda le 120 ore supplementari. Le ore supplementari che eccedono il saldo complessivo devono essere retribuite nel mese successivo con il salario base. Se nell’anno civile il numero delle ore supplementari così retribuite eccede le 100 ore, ogni ulteriore ora supplementare deve essere retribuita nel mese successivo con il salario base e con un supplemento del 25%.
Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere. Onde evitare i lavori in caso di canicola o di maltempo, la compensazione può anche essere disposta su base oraria.
Alla fine dell’anno civile (31 dicembre), il datore di lavoro decide dell’utilizzo della metà del saldo delle ore supplementari e il lavoratore decide dell’altra metà. Il datore di lavoro e il lavoratore possono decidere di
- lasciare le ore supplementari sul conto delle ore prestate in eccesso,
- retribuire le ore accumulate alla fine di gennaio con un supplemento del 25% o
Il lavoratore può inoltre richiedere per iscritto che, anche senza aver raggiunto il saldo massimo di 120 ore, gli vengano retribuite fino a 100 ore senza supplemento nel corso dell’anno. Il datore di lavoro non è tenuto ad approvare la richiesta.
Le ore in difetto (ore mancanti) possono essere riportate alla fine del mese sul nuovo conto, a condizione che non venga superato il saldo complessivo di 20 ore in difetto, qualora si applichi il calendario di lavoro, o che non venga superato il saldo complessivo di 50 ore in difetto, qualora si applichi la pianificazione costante dell’orario di lavoro. Le ore in difetto eccedenti decadono a carico del datore di lavoro, a meno che questi non dimostri che tali ore in difetto siano imputabili a colpa personale del lavoratore. Le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore e se l’ammontare è con-gruo.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, le eventuali ore supplementari vengono retribuite con il salario base e supplemento.
I supplementi ai sensi dell’articolo 28 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell’articolo 50 (lavoro notturno temporaneo), dell’articolo 29 capoverso 3 (lavoro di sabato) e dell’articolo 51 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.
Articoli 28.4 e 48.3; Convenzione 2026: articoli 28.1 – 28.3, 28.5 – 28.8
Contratto di lavoro
Live-In: Definizione dell’incarico e obbligo di documentazione
Il datore di lavoro valuta sistematicamente il fabbisogno di assistenza del committente e, sulla base di questa valutazione, redige per iscritto un mansionario.
Il mansionario viene valutato mensilmente e, se necessario, adeguato secondo il articolo 2.1.
I lavoratori sono tenuti a documentare per iscritto le attività svolte al di fuori del mansionario e a comunicarle al datore di lavoro al più tardi alla fine del mese o della missione.
All’inizio del rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice deve essere consegnata una copia del CCL per il prestito di personale con l’allegato “live-in” e del contratto di lavoro.
Live-In: Modello di orario di lavoro
L’orario di lavoro, il servizio di reperibilità e il tempo libero devono essere regolati nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: Appendice 4: articoli 2.1–2.4 e 6
Periodo di prova
Live-In
In deroga agli art. 5 e 10 CCL per il prestito di personale, una nuova missione presso lo stesso datore di lavoro e azienda acquisitrice non comporta mai un nuovo periodo di prova.
Una nuova missione presso lo stesso datore di lavoro ma in una nuova azienda acquisitrice comporta un nuovo periodo di prova di massimo 3 settimane, fermo restando che il periodo di prova non può superare la durata del primo turno o i 2/3 della durata della missione a tempo determinato. Dopo il periodo di prova si applicano i termini di disdetta secondo l’articolo 12.1. Questi periodi di prova ridotti si applicano solo dopo la scadenza del primo periodo di prova di 3 mesi.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11; Appendice 4: articoli 12.2 e 12.3
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| Fino al compimento del 20° anno d’età | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) |
| Dal 21° anno d’età fino al 50° anno compiuto | 5 settimane (= 25 giornate lavorative) |
| Dal 50° anno compiuto | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) |
| Lavoratori con salario orario | 10,6% (= 5 settimane) e 13,0% (= 6 settimane) |
giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.
Periodo delle vacanze, godimento delle vacanze
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore a tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore a tre mesi spetta di diritto un’indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate:
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Proscioglimento dall’obbligo militare | ½ giornata. Qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello di ispezione sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore ha diritto a una giornata intera |
| Matrimonio del lavoratore | 2 giorni |
| Congedo dell’altro genitore in caso di nascita di un figlio | 10 giorni. Il congedo è disciplinato dall’articolo 329 CO. L’indennità per perdita di guadagno (IPG) spetta al datore di lavoro. |
| Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge, partner registrato, figli, fratelli, genitori, suoceri o nonni): | 3 giorni |
| Trasloco della propria economia domestica se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giorno |
Durante le assenze menzionate al capoverso 1 del presente articolo, le ore di lavoro effettivamente perse sono compensate con il pagamento del salario che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato quel giorno (secondo il calendario della durata del lavoro in vigore).
L’indennità viene corrisposta alla fine del periodo retributivo durante il quale si sono avute queste assenze inevitabili.
Articolo 35; Convenzione 2026: articolo 35.1
Giorni festivi retribuiti
Giorni festivi indennizzabili
I lavoratori hanno diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati giorni festivi che ricorrono in giorni di lavoro. (…) La Commissione professionale paritetica competente fissa le festività indennizzabili (almeno otto giorni festivi all’anno), da retribuirsi a condizione che cadano in un giorno di lavoro. I giorni festivi indennizzati vanno pure bonificati quando cadono durante le vacanze.
Indennità per i lavoratori a salario orario
Per il calcolo dell’indennità per i giorni festivi fanno stato le ore ai sensi dell’articolo 26 capoverso 3, da retribuire con il salario base. Il versamento dell’indennità viene effettuato alla chiusura del periodo di paga in cui cade il giorno festivo.
Diritto all’ indennità: il lavoratore matura il diritto all’indennità per i giorni festivi a condizione che abbia lavorato nell’impresa almeno una settimana prima del giorno festivo. Il diritto decade qualora il lavoratore:
- sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;
- sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;
- percepisca, per il giorno festivo, prestazioni assicurative da parte di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, dalla Suva o dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Lavoratori stagionali e dimoranti temporanei
I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che nel relativo anno civile hanno prestato la loro opera per almeno sette mesi nella stessa impresa ricevono, come premio di fedeltà, un’indennità per i giorni festivi che cadono tra Natale e Capodanno (tuttavia al massimo due giorni) a condizione che non cadano in un giorno non lavorativo.
Indennità percentuale
In alternativa è possibile concordare per iscritto un’indennità percentuale per i giorni festivi. Fa stato la percentuale definita annualmente dalla Commissione professionale paritetica competente. L’indennità viene corrisposta insieme al salario mensile. Il metodo di indennizzo prescelto non può essere modificato nel corso dell’anno.
Genio civile speciale
Giorni festivi indennizzabili: i giorni festivi indennizzabili corrispondono alle norme vigenti nel luogo del cantiere in conformità con l’articolo 34 CNM.
Indennità forfetaria: invece di pagare i giorni festivi come previsto al capoverso 1 del presente articolo, le imprese hanno la possibilità di versare un’indennità forfetaria pari al tre per cento del salario (3%). Questa rimunerazione copre interamente il diritto all’indennità per perdita di guadagno nei giorni festivi previsti dalla legge.
Convenzione addizionale «Ginevra»
Ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 del CNM, i lavoratori hanno diritto a un’indennità per perdita di guadagno per i 9 giorni festivi seguenti: 1° gen-naio, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Digiuno ginevrino, Natale e 31 dicembre.
Il 1° maggio e i venerdì dell’Ascensione e del Digiuno ginevrino sono giorni non lavorativi che vanno compensati nell’ambito del calendario di lavoro.
Chiusura generale dei cantieri: Salvo casi eccezionali, i cantieri sono chiusi il sabato e la domenica, nel ponte di fine anno, nei giorni festivi, il 1° maggio e i venerdì dell’Ascensione e del Digiuno ginevrino.
Articolo 34; Appendice 11: articolo 9; Appendice 13: articolo 1.4
Malattia
Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.
Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:
- per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.
Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.
Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:
l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))
Premi
Pagamento dei premi
la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
Pagamento differito delle indennità giornaliere:
qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.
Condizioni minime d’assicurazione:
le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:
- la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
- il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
- il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
- in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
- l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
- l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
- la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Pensionamento anticipato
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Eccezione: settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.
In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Previdenza professionale LPP
Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione
| Chi | Obbligo d'assicurazione |
|---|---|
| lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
| altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
| lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
| lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
| se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
| a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato
| Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
|---|---|
| Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2025: max. CHF 41.50 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
| Importo di coordinamento da dedurre | CHF 12.10 |
| Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
| Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
| Salario mensile assicurato | CHF 2'047.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi professionali
| Chi | Contributo |
|---|---|
| Lavoratori | 0.4% di salario |
| Datori | 0.4% di salario |
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6
Contributi al pensionamento anticipato
Il contributo dei lavoratori corrisponde all'1,5% del salario determinante. A titolo di contributo al risanamento viene prelevato un importo aggiuntivo pari allo 0,5% fino al 31.12.2019 (totale 2,0%) e allo 0,75% dal 01.01.2020 (totale 2,25%) del salario determinante di ogni lavoratore assoggettato. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.
Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 6% del salario determinante.
CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (PEAN): Articolo 8
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
Live-In: Tutela della salute e della personalità
I datori di lavoro devono rispettare e proteggere la personalità dei lavoratori nel rapporto di lavoro, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore/la lavoratrice non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi.
Devono adottare le misure necessarie per la protezione della vita, della salute e dell’integrità personale:
- Informare e formare le aziende acquisitrici e i lavoratori, prima dell’inizio dell’incarico, sui loro diritti e doveri in materia di molestie sessuali e aggressioni, con modalità diverse dalla semplice consegna di materiale scritto.
- Garantire, in applicazione dell’articolo 10, che presso le aziende acquisitrici vi siano spazi di ritiro per i lavoratori.
- Le parti sociali incaricano un centro di consulenza neutrale e qualificato, al quale i lavoratori possono rivolgersi in qualsiasi momento.
- Promuovere la formazione continua specifica per la professione tramite temptraining.
- Se il lavoratore/lavoratrice si sente leso/a nella propria integrità personale, vittima di molestie sessuali o di aggressione, ha il diritto di rivolgersi al centro di consulenza menzionato all’art. 11.1, lett. c.
- Se il datore di lavoro viene informato di aggressioni, molestie sessuali o violazioni dell’integrità personale, deve adottare misure adeguate di protezione. I risultati delle verifiche e le misure adottate devono essere documentati nel fascicolo personale, al quale la lavoratrice ha diritto di accesso e copia.
- Se la lavoratrice rende credibile un'aggressione violenta, una molestia sessuale o un'altra grave violazione della personalità che renda inaccettabile la permanenza sul luogo di lavoro, il datore di lavoro deve mettere immediatamente a disposizione un alloggio esterno adeguato oppure farsi carico dei relativi costi. Sono considerate credibili, in ogni caso, le azioni segnalate a un centro di consulenza ai sensi dell’art. 11.1, lett. c o denunciate alle autorità. Il diritto al salario e all’alloggio sostitutivo sussiste fino a una nuova missione o alla fine del rapporto di lavoro. Se vengono sollevate accuse false in modo abusivo e contro il miglior sapere, il diritto al salario e all’alloggio sostitutivo può essere revocato ai sensi del CO (o del diritto civile). Restano riservate ulteriori pretese di diritto civile.
Termini di disdetta
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
| Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
| A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
Live-In
In deroga agli art. 5 e 10 CCL per il prestito di personale, le missioni presso lo stesso datore di lavoro entro dodici mesi sono sommati per il calcolo del termine di disdetta. Restano riservati i termini di disdetta durante il periodo di prova (vedi cifra 12.3 dell’allegato e art. 11 cpv. 1 del CCL per il prestito di personale).
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11; Appendice 4: articolo 12.1
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Fondo paritetico
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7
Organi paritetici
Le parti contraenti
Esse affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restante che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Keller & Co SA.
L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.
Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.
Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.
Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Kessler & CO SA.
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRI), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 32, 33 e 39.1
Compiti organi paritetici
Applicazione
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.
Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni
In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Controlli
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
Istanza di ricorso
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Documenti
Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2026) (918 KB, PDF)Classificazione relativa alle classi salariali A e Q e al riconoscimento di certificati professionali esteri (appendice 15) (1300 KB, PDF)
Convenzione 2026 (338 KB, PDF)
Presentazione esempi di calcolo (239 KB, PDF)
link
Decreti del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generaleCommissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile (CPSA)