Prestito di personale CNM edilizia principale

01.12.2025

Correzione dell’indennità per giorni festivi per il Cantone di Berna senza il Giura bernese: Secondo la pubblicazione del 19 gennaio 2026 della PBK Berna, la percentuale dell’indennità per giorni festivi nel calendario di lavoro 2026 è stata per errore riportata in modo non corretto. La percentuale pubblicata del 3,17% è errata. Quella corretta è del 2,77%. (08.04.2026) / Proroga del periodo di validità in base all'articolo 3.5 CCL per il settore prestito di personale. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2026. Nel Giura bernese, nonché nei cantoni NE e JU, i valori dei giorni festivi e delle indennità per i giorni festivi corrispondono ai valori dell'anno precedente. I valori per il 2026 saranno aggiornati non appena saranno disponibili i calendari degli orari di lavoro. (22.12.2025) / Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2025: Revisione delle clausole già registrate senza modifiche dei dati.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.01.2026 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 16.03.2026 / Pubblicazione valida dal: 01.04.2026 - 31.12.2031 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Valido per tutta la Svizzera, ad esclusione delle imprese di carpenteria dei Cantoni FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU e Giura bernese.

Articolo 1

Valido per le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto o cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.

L’attività che caratterizza l’imprese o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi die seguenti ambiti:

  1. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
  2. lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;
  3. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
  4. lavorazione del marmo e del granito;
  5. imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici dei tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
  6. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore gel genio civile e dei lavori in sotterraneo;
  7. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
  8. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;
  9. imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratterizza rientra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura, ecc.:
  10. trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali).

Per il resto si applica l’elenco dettagliato delle attività riportato all’appendice 1. Se l’appendice 1 del CNM contiene divergenze rispetto ai capoversi 1 e 2 di cui sopra, questi prevalgono sull’appendice 1.

Se un’impresa sottoposta al CNM occupa personale di una terza impresa (ditta prestatrice) assoggettato al CNM, la ditta prestatrice deve confermarle di rispettare integralmente le condizioni del CNM.

Lavori in sotterraneo

La presente convenzione addizionale vale per tutte le imprese che eseguono lavori in sotterraneo ai sensi dell’art. 53 nel campo di applicazione del CNM.

Articolo 10; Appendice II: articolo 2

Il CNM fa stato per i lavoratori delle imprese di cui all’art. 2 CNM (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione), operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili. Per gli apprendisti si applica l’appendice 1 del CNM, indipendentemente dall’età.

Il personale addetto alle mense e alle pulizie è assoggettato al presente contratto purché non sia sottoposto ai contratti collettivi di lavoro di forza obbligatoria conclusi per il settore dell’industria alberghiera e per quello dei servizi di pulizia.

Sono esclusi:

  1. capi muratori e i capi fabbrica;
  2. personale con funzioni direttive;
  3. il personale tecnico e amministrativo.


Articolo 3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
30.03.2026 17:00
01.04.2026
22.12.2025 16:54
01.12.2025
01.12.2025 15:36
01.12.2025
25.03.2025 15:56
01.04.2025
25.02.2025 11:07
01.03.2025
11.02.2025 16:53
01.01.2025
20.12.2024 14:38
01.01.2025
06.08.2024 11:35
01.01.2024
21.12.2023 15:02
01.01.2024
19.10.2023 17:13
01.07.2023
24.08.2023 15:36
01.07.2023
30.06.2023 15:49
01.07.2023
02.05.2023 16:28
01.05.2023
24.04.2023 16:29
01.05.2023
28.03.2023 10:53
03.01.2023
03.01.2023 17:33
03.01.2023
23.12.2022 10:24
01.01.2021
16.09.2022 11:12
01.01.2021
14.06.2022 12:21
01.01.2021
24.05.2022 16:29
01.01.2021
10.05.2022 13:53
01.01.2021
25.01.2022 14:13
01.01.2021
23.12.2021 15:40
01.01.2021
28.06.2021 12:04
01.01.2021
28.06.2021 11:58
01.01.2021
14.06.2021 15:20
01.01.2021
19.01.2021 17:27
01.01.2021

 

Campo d'applicazione geografico

Valido per tutta la Svizzera, ad esclusione delle imprese di carpenteria dei Cantoni FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU e Giura bernese.

Articolo 1

Campo d'applicazione aziendale

Valido per le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto o cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.

L’attività che caratterizza l’imprese o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi die seguenti ambiti:

a) edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);

b) lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;

c) lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;

d) lavorazione del marmo e del granito;

e) imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici dei tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);

f) imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore gel genio civile e dei lavori in sotterraneo;

g) imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;

h) imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

i) imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratterizza rientra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura, ecc.:

j) trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali).

Per il resto si applica l’elenco dettagliato delle attività riportato all’appendice 1. Se l’appendice 1 del CNM contiene divergenze rispetto ai capoversi 1 e 2 di cui sopra, questi prevalgono sull’appendice 1.

Se un’impresa sottoposta al CNM occupa personale di una terza impresa (ditta prestatrice) assoggettato al CNM, la ditta prestatrice deve confermarle di rispettare integralmente le condizioni del CNM.

Articolo 2

Campo d'applicazione personale

Il CNM fa stato per i lavoratori delle imprese di cui all’art. 2 CNM (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione), operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili. Per gli apprendisti si applica l’appendice 1 del CNM, indipendentemente dall’età.

Il personale addetto alle mense e alle pulizie è assoggettato al presente contratto purché non sia sottoposto ai contratti collettivi di lavoro di forza obbligatoria conclusi per il settore dell’industria alberghiera e per quello dei servizi di pulizia.

Sono esclusi:

  1. capi muratori e i capi fabbrica;
  2. personale con funzioni direttive;
  3. il personale tecnico e amministrativo.


Articolo 3

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Sono esclusi:

  1. le imprese di impermeabilizzazione del cantone di Ginevra;
  2. le imprese del marmo del cantone di Ginevra;
  3. le imprese d’asfalto, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del cantone di Vaud;
  4. i mestieri della pietra del cantone di Vaud;

Sono escluse dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 10 CNM) le aziende dei cantoni di Ginevra (si veda però l’articolo 2 della Convenzione addizionale Ginevra), Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a uno dei fondi paritetici cantonali seguenti: «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione» in Ticino, «Contribution de solidarité professionnel de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Paritätischer Fonds des Hoch- und Tiefbaugewerbes» in Vallese.


Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.1 e 2.2

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, del CNM che figurano nell’allegato devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e i cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell’edilizia principale.
 
L’attività che caratterizza l’impresa o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:
  1. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
  2. Lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’articolo 35 OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
  3. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
  4. imprese attive nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
  5. mprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
  6. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
  7. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui nella cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri. Si applicano anche ai lavoratori che eseguono lavori ausiliari nel settore dell’edilizia in un’impresa soggetta al campo d’applicazione.

Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l’Appendice 2 del CNM. Sono eccettuati:

  1. i capomastri e capi fabbrica;
  2. personale con funzioni direttive;
  3. il personale tecnico e amministrativo;
  4. il personale addetto alle mense e alle pulizie.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.4

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Salari / salari minimi

I salari minimi validi su scala nazionale per le seguenti classi salariali sono espressi in franchi svizzeri (CHF) al mese o all’ora (per l’assegnazione si rinvia all’Appendice 4). Restano riservati i casi particolari ai sensi dell’articolo 41 CNM.

Il salario orario minimo viene calcolato con la seguente formula: salario mensile minimo al capoverso 1 del presente articolo diviso 176 (il divisore è dato dal totale delle ore annuali diviso il numero di mesi; attualmente 2112:12=176).

Salari di base (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2025)
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'689.– CHF 38.– CHF 5'976.– CHF 33.95 CHF 5'764.– CHF 32.75 CHF 5'447.– CHF 30.95 CHF 4'875.– CHF 27.70
Blu CHF 6'429.– CHF 36.55 CHF 5'894.– CHF 33.50 CHF 5'687.– CHF 32.30 CHF 5'311.– CHF 30.20 CHF 4'803.– CHF 27.30
Verde CHF 6'167.– CHF 35.05 CHF 5'818.– CHF 33.05 CHF 5'610.– CHF 31.90 CHF 5'174.– CHF 29.40 CHF 4'738.– CHF 26.90


Classi salariali: V = capi; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali


Salari di base «Genio civile speciale» (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2025)
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Blu CHF 6'429.– CHF 36.55 CHF 5'894.– CHF 33.50 CHF 5'687.– CHF 32.30 CHF 5'311.– CHF 30.20 CHF 4'803.– CHF 27.30


Classi salariali: V = capisquadra; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali

Salario di base per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2025)
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'689.– CHF 39.55 CHF 5'976.– CHF 35.35 CHF 5'764.– CHF 34.05 CHF 5'447.– CHF 32.20 CHF 4'875.– CHF 28.80
Blu CHF 6'429.– CHF 38.– CHF 5'894.– CHF 34.85 CHF 5'687.– CHF 33.60 CHF 5'311.– CHF 31.40 CHF 4'803.– CHF 28.40


Classi salariali per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: V = capo operaio; Q = specialista di taglio del calcestruzzo/ operatore/trice al taglio edile qualificato/a; A = tagliatore di calcestruzzo; B = tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale; C = lavoratore edile

I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.

Ripartizione geografica dei salari base: cfr. appendice 4

Assegnazione alle classi salariali

L’assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta al momento dell’assunzione dal datore di lavoro. La classe salariale deve essere indicata sul conteggio salariale individuale.
Il salario minimo per i lavoratori della classe salariale Q che hanno assolto con suc-cesso l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15%, nel secondo anno al massimo del 10% e nel terzo anno al massimo del 5%.
Il salario minimo per i lavoratori in possesso del certificato federale di formazione pratica (CFP, classe salariale A) che hanno assolto con successo l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario minimo della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15%, nel terzo anno al massimo del 10% e nel quarto anno al massimo del 5%.

Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:

  1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
  2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che non vengono occupati per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  3. lavoratori estranei al settore che non vengono occupati nell’edilizia per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi dell’art. 38 CNM, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla Commissione professionale paritetica competente.
  5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nell'edilizia principale, per il periodo di transizione fino all'inizio dell'apprendistato nell'anno in questione; se l'apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputa bile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
  6. lavoratori che svolgono un'attività pratica nell'ambito di un pretirocinio d'integrazione approvato dalla Commissione paritetica competente ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi; la CPSA può prevedere eccezioni per formazioni equivalenti.
Convenzione per i lavori in sotterraneo

Per tutti i cantieri sotterranei assoggettati a questa convenzione addizionale valgono come soglia inferiore i salari minimi (salari mensili e paghe orarie) della zona ROSSA ai sensi dell’articolo 37 CNM e delle relative convenzioni addizionali.

Genio civile speciale

In tutti i cantieri soggetti alla presente convenzione addizionale valgono come soglia inferiore i salari minimi (mensili e orari) della zona salariale BLU secondo l’articolo 37 CNM.

Taglio del calcestruzzo

Zone salariali: alla zona salariale ROSSA appartengono la città di Berna nonché i Cantoni Ginevra, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud e Zurigo. Le altre regioni appartengono alla zona salariale BLU.

I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.

Articoli 37, 39, 41; Appendice 4; Appendice 10: articles 20; Appendice 12: articolo 5.2

Categorie salariali

Per i salari minimi previsti dall’articolo 37 CNM valgono le seguenti classi salariali:

Classi salariali Condizioni
Lavoratori edili
C – Lavoratori edili Lavoratori senza conoscenze professionali
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali Lavoratori edili con conscenze professionali ma senza certificato professionale e che per le loro buone qualifiche conformemente all’art. 40 cpv. 1 vengono promossi dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B. Di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100%) d’attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100%) nell’impresa in questione. L’impresa può in ogni caso rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente conformemente all’art. 40 cpv. 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. Sono fatte salve le eccezioni conformemente all’art. 41 cpv. 1 lett. d.

Lavoratori edili qualificati

A – Lavoratori qualificati

Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di aiuto muratore CFP / addetto alla costruzione stradale CFP.
Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia:

  1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPSA; oppure
  2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A; o
  3. con un attestato estero non riconosciuto dalla CPSA per l’assegnazione alla classe Q.
Q – Lavoratori diplomati Lavoratori diplomati quali muratori, costruttori di vie di traffico (costruttori stradali), ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività su cantieri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività).
Capi
V – Capi Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPSA o che sono stati nominati capi dal proprio datore di lavoro.


L’Appendice 5 stabilisce quali formazioni di base, perfezionamenti professionali e certificati danno diritto all’assegnazione alle classi salariali A e Q.

Convenzione per i lavori in sotterraneo

Per i lavori in sotterraneo si applicano in linea di principio le definizioni delle classi salariali ai sensi dell’articolo 38 e segg. CNM.
Per le classi A e Q valgono tuttavia le seguenti definizioni:

Classi salariali Condizioni
Classe A minatori, dipendenti specializzati in lavori puntuali (finora guniteur, macchinisti di Jumbo, macchinisti in generale) e personale di officina (aiuti meccanici, aiuti elettricisti, ecc.) senza certificato professionale, ma riconosciuti come tali dal datore di lavoro.
Classe Q costruttori di gallerie (finora guniteur, macchinisti di fresatrici, macchinisti di Jumbo) e personale di officina con conoscenze professionali (ad esempio fabbri, meccanici, elettricisti, macchinisti, autisti) in possesso di un certificato professionale o riconosciuti come tali dal datore di lavoro. Hanno inoltre diritto ad un salario della classe Q i lavoratori con attestato federale di capacità per un mestiere riconosciuto nel settore edile o con un certificato estero analogo.

 

Genio civile speciale

In aggiunta all’articolo 38 CNM il personale di perforazione viene suddiviso nelle seguenti classi salariali:

Classi salariali Condizioni
V – Capisquadra Lavoratori qualificati (ex «Bohrmeister II») che hanno portato a termine con successo la scuola per capisquadra nel campo del genio civile speciale o sono stati riconosciuti capisquadra dal proprio datore di lavoro
Q – Lavoratori diplomati Sondatori, meccanici, fabbri, ecc.
A – Lavoratori qualificati

Specialisti qualificati in perforazioni, conducenti di macchine che:

  1. dispongono di un attestato professionale, o
  2. vengono riconosciuti dall’impresa. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali Lavoratori addetti alle perforazioni con conoscenze professionali, conducenti di piccole macchine, come dumper, ecc., che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B
C – Lavoratori edili senza conoscenze professionali Lavoratori addetti alle perforazioni senza conoscenze professionali (principianti, ausiliari)
 
Taglio del calcestruzzo

A integrazione dell’articolo 38 CNM il personale viene suddiviso nelle seguenti classi salariali:

Classi salariali Condizioni
V – capo operaio Requisiti in base alla classe salariale Q, inoltre direzione di due e più gruppi e collaborazione nella preparazione del lavoro
Q (specialista di taglio del calcestruzzo / operatore al taglio edile qualificato Specialista di taglio del calcestruzzo con attestato professionale federale secondo il regolamento d’esame dell’11 maggio 1992 o operatore al taglio edile qualificato con certificato federale di capacità o formazione equivalente.
A – tagliatore di calcestruzzo

Lavoratore edile qualificato con adeguata esperienza professionale e partecipazione ad almeno due corsi base ASPT secondo il vecchio concetto di formazione risp. almeno tre corsi base ASPT secondo il concetto di formazione del 1997 e 2017.

B – tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale Lavoratore edile con conoscenze professionali nella perforazione e nel taglio del calcestruzzo senza attestato professionale per le professioni edili, il quale è stato promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B (in caso di cambiamento del posto di lavoro in un’altra impresa il lavoratore mantiene l’attribuzione alla classe salariale B).
C – lavoratore edile Lavoratore edile senza conoscenze professionali nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.
 
Convenzione addizionale «Ginevra»

Les grutiers, au bénéfice d’une formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent, sont intégrés dans la classe Q.

Articolo 38; Appendice 5; Appendice 10: articolo 21; Appendice 11: articolo 6.1; Appendice 12: articolo 5.1; Appendice 13: articolo 1.3

Tredicesima mensilità

I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.

Modalità di pagamento

Pagamento per rapporto di lavoro annuale: se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3% in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (tabella di calcolo in Appendice 6). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli con salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (vedi tabella in Appendice 6).

Mediante accordo scritto, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare un versamento semestrale della tredicesima mensilità, anche se il rapporto di lavoro si potrae per l’intero anno civile. Con i lavoratori soggetti all’imposta alla fonte può inoltre essere concordato un versamento mensile della tredicesima mensilità. In ogni caso, il pagamento della tredicesima mensilità deve figurare separatamente sul conteggio salariale.

Pagamento pro rata: se il rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3% del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (vedi tabella in Appendice 6).

Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Articoli 45 e 46

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Supplementi salariali e rimborso spese, Generalità

In caso di deroghe all’orario di lavoro normale, le ore di lavoro diurno non danno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per lavoro straordinario o festivo. È considerato lavoro diurno, quello prestato fra le 05.00 e le 20.00 dal 1° aprile al 30 settembre e tra le 06.00 e le 20.00 dal 1° ottobre al 31 marzo.

I supplementi ai sensi dell’articolo 28 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell’articolo 50 (lavoro notturno temporaneo), dell’articolo 29 capoverso 3 (lavoro di sabato) e dell’articolo 51 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Lavoro notturno temporaneo

Per le ore di lavoro effettuate nell’arco di tempo dalle ore 20.00 alle 05.00 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 20.00 alle 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo viene corrisposto un supplemento salariale pari a:

  1. quando il lavoro dura fino a una settimana: 50%;
  2. quando il lavoro si protrae oltre una settimana: 25%.
Lavoro festivo

Per il lavoro festivo il supplemento salariale è pari al 50°%. Viene considerato lavoro festivo il lavoro prestato dalle 17.00 di sabato fino alle 05.00 del lunedì successivo dal 1° aprile al 30 settembre e fino alle 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo, e quello nei giorni festivi ufficiali dalle ore 00.00 alle 24.00.

Indennità per lavoro notturno a sciolte

Per il lavoro notturno continuo tra le ore 20.00 e le 05.00 dal 1° aprile al 30 settembre e le 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo, il lavoratore ha diritto a un’indennità di CHF 2.– all’ora.

Regole equivalenti e generali: può essere convenuta anche un’altra indennità equivalente meglio rispondente alle particolarità del lavoro o del cantiere.

Tale indennità non è dovuta cumulativamente a quella di cui all’articolo 50 CNM (Lavoro notturno temporaneo).

Genio civile speciale

Lavoro al sabato: per i lavori eseguiti al sabato, se non si tratta di giorni di recupero, viene versato il seguente supplemento:

  1. dalle ore 05.00 (dal 1° aprile al 30 settembre) risp. 06.00 (dal 1° ottobre al 31 marzo) fino alle 17.00: 50%;
  2. dalle 17.00: 100%.

Lavoro domenicale e lavoro nei giorni festivi riconosciuti dalla legge: per i lavori eseguiti di domenica (fino a lunedì ore 05.00 dal 1° aprile al 30 settembre risp. 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo) o in festività riconosciute dalla legge, escluse le festività locali, viene versato un supplemento del 100%.

Ore di manutenzione delle pompe: con riserva del capoverso 2 del presente articolo, non viene versato alcun supplemento per le ore di manutenzione delle pompe.

Taglio del calcestruzzo

A integrazione dell’articolo 51 CNM, per il sabato va corrisposto un supplemento salariale del 30%.

Articoli 48, 50, 51, 54; Appendice 11: articolo 7; Appendice 12: articolo 6

Rimborso spese

Rimborso spese

I lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO).

L’impresa, secondo possibilità, mette a disposizione un pasto sufficiente al posto di corrispondere un’indennità in denaro. In mancanza di questa possibilità da parte dell’azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un’indennità di almeno CHF 16.–. (...)

Se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 per ogni chilometro di servizio.

Convenzione per i lavori in sotterraneo

Ogni lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera per i pasti per un importo computato secondo l’articolo 55 CNM.
Per il miglioramento della qualità del vitto nelle mense e per una più ampia offerta sui cantieri con lavoro a sciolte con esercizio continuo giusta l’articolo 17 capoverso 2 della presente convenzione addizionale, ogni lavoratore ha diritto a un supplemento giornaliero di 3 franchi per i pasti. (...)

Se e nella misura in cui le appendici CNM prevedono indennità per il pranzo superiori rispetto alla presente convenzione addizionale, valgono esclusivamente gli importi superiori.

Vengono inoltre rimborsate le spese nei seguenti casi:
Se il lavoratore, dal posto di lavoro, torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede operativa del datore di lavoro, viene indennizzato (...).
Se il lavoratore, dal posto di lavoro, non torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede dell’impresa del datore di lavoro:

  1. Per i giorni lavorativi stabiliti in base al piano delle sciolte in vigore, il lavoratore ha diritto all’indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio). Una panoramica delle diverse varianti nell’applicazione del trasferimento completo è riportata all’allegato 1 della Convenzione per i lavori in sotterra-neo. In caso d’interruzione del lavoro inferiore a 48 ore, il lavoratore ha diritto, anche durante l’interruzione, all’indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio) analogamente a quanto previsto al presente capoverso 2.2 lettera a. Se l’interruzione del lavoro è pari o superiore a 48 ore, il lavoratore non ha diritto, durante l’interruzione, all’indennità per il trasferimento completo. In questo caso le spese per l’alloggio non devono essere sostenute dal lavoratore.
  2. Diritto all’indennità per il tempo di viaggio:
    • Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana, ha diritto a un’indennità di CHF 90.– per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 3 ore in media)
    • In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo, il lavoratore ha diritto a un’indennità di CHF 120.– per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 4 ore in media). Questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio.
  3. Diritto all’indennità per le spese di viaggio: in caso di interruzioni superiori a 48 ore vengono rimborsate le spese effettive del viaggio in treno in seconda classe o altre spese di trasporto necessarie per tornare al luogo di domicilio, o al massimo fino alla frontiera. Il diritto a questa indennità si estingue se viene organizzato un trasporto collettivo o se il lavoratore non torna al proprio domicilio. 
Convenzione per i lavori in sotterraneo - Applicazione del trasferimento completo

Situazione di partenza: Ritenuto che, a causa delle dimensioni dei cantieri dei lavori in sotterraneo, non è sempre possibile installare alloggi propri o una mensa, per quanto attiene al rimborso del trasferimento completo (art. 14, cpv. 2, cifra 2.2, lett. a di questa convenzione addizionale) sono possibili diverse varianti. Per il diritto all’indennità per il trasferimento completo vale quanto segue: Il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a mettere a disposizione del lavoratore un alloggio conformemente alle disposizioni di cui alla «Convenzione sugli alloggi». Inoltre, deve provvedere affinché siano disponibili possibilità di vitto.

Variante: cf. appendice 10: allegato 1

Genio civile speciale

Principio: si applicano le disposizioni del CNM con riserva delle seguenti disposizioni:
Rimborso spese se non è possibile tornare giornalmente al luogo di impiego: se non è possibile tornare ogni giorno al luogo di impiego contrattuale, l’indennità risp. il rimborso spese ammonta a:

  1. CHF 70.– per giorno lavorativo per alloggio in pensioni e simili;
  2. CHF 37.50 per giorno lavorativo per alloggio gratuito in baracche, roulotte, ecc. con possibilità di cucina o mensa;
  3. rimborso dei costi di trasferimento con mezzi pubblici (biglietto di 2a classe) tra il luogo di lavoro ed il luogo di impiego, ogni fine settimana dietro riserva della lett. d del presente capoverso;
  4. se non viene effettuato il viaggio di congedo, nei giorni non lavorativi vengono rimborsate le indennità come nei giorni lavorativi. In caso di ritorno settimanale al luogo di impiego il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno secondo l’orario ufficiale che supera complessivamente tre ore viene indennizzato come orario di lavoro (senza supplementi).

Rimborso spese in caso di ritorno giornaliero al luogo di impiego: se è possibile tornare ogni giorno al luogo di impiego, il supplemento (indennità forfetaria per il pranzo) ammonta a CHF 12.50 per ogni giorno di lavoro.

Rimborso delle spese effettive: se un lavoratore fa valere che nella media di un mese il supplemento versatogli in virtù dei capoversi 2 e 3 del presente articolo non copre le spese di vitto e alloggio ed è in grado di dimostrarlo con pezze giustificative, gli vengono rimborsati i costi aggiuntivi a condizione che non vi fossero possibilità di vitto e alloggio accettabili a un prezzo più basso.

Taglio del calcestruzzo

Il tempo del percorso viene indennizzato in modo forfettario a seconda della distanza dal luogo di lavoro (cantiere) al deposito:

  Distanza tra l’impresa e il luogo di lavoro (in linea d’aria) Andata CHF Andata e ritorno CHF
A Moins de 10 km 6.– 12.–
B 10 jusqu'à 15 km 12.– 24.–
C 15 jusqu'à 25 km 18.– 36.–
D 25 jusqu'à 50 km 24.– 48.–
E Plus de 50 km Vale come orario di lavoro ai sensi del cpv. 2 Vale come orario di lavoro ai sensi del cpv. 2


L’orario annuo massimo compreso il tempo di viaggio è di 2300 ore (per il calcolo delle ore totali valgono CHF 24.– di indennità per 1 ora di viaggio, CHF 12.– per ½ ora, ecc.).

Nelle zone montane e periferiche può essere considerata l’effettiva distanza invece della distanza in linea d’aria.

Indennità di pasto: in deroga all’articolo 55 CNM, a tutti i lavoratori operanti sui cantieri viene corrisposta per ogni pasto principale un’indennità di CHF 16.–. (...)

Spese di pernottamento: in caso di lavori eseguiti fuori, il datore di lavoro può disporre il pernottamento presso il luogo di lavoro. I pernottamenti fuori, compresa la colazione, vengono rimborsati dal datore di lavoro separatamente sulla base dei costi effettivi.

Convenzione addizionale «Ginevra»

Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  1. La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.
  2. È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
  3. Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.
  4. Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.

Sul territorio del Cantone di Ginevra, l’indennità forfetaria giornaliera per le spese di viaggio e il pranzo ammonta a CHF 25.–.

Articolo 55; Appendice 10: Articolo14.1 e 14.2, Appendice 11: articolo 8; Appendice 12: articoli 4.4, 4.6, 4.7 et 7; Appendice 13: articoli 1.1 e 1.2

 

Altri supplementi

Lavori nell’acqua o nel fango

È considerato «lavoro nell’acqua o nel fango» quello che non può essere eseguito con calzature di lavoro normali o stivali di gomma bassi, senza andare soggetti ad influenze nocive. Per un lavoro di questo tipo viene corrisposto un supplemento salariale tra il 20% e il 50% conformemente alla seguente tabella:

Stivali al ginocchio

25%

Stivali tutta coscia

35%

Pantaloni per il lavoro nell’acqua

50%

Lavori sotterranei

I lavoratori hanno diritto a un supplemento per le ore effettivamente prestate nei lavori sotterranei.

Per lavori sotterranei si intendono gallerie, cunicoli, caverne e pozzi la cui esecuzione, ampliamento o ricostruzione avviene sotto terra con il procedimento da minatore1. In base a questa regolamentazione, i pozzi verticali che devono essere prolungati e la cui profondità misura più di 20 metri (misurati dal piano di lavoro da cui ha inizio lo scavo) sono considerati alla stessa stregua dei lavori sotterranei; il supplemento per lavori sotterranei viene pagato a partire dalla profondità di 20 metri.

I supplementi per i lavori in sotterraneo e i risanamenti di opere sotterranee sono regolamentati nella Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo (appendice 12).

1 Per «procedimento da minatore» si intendono i lavori in sotteraneo indipendentemente dal fatto che siano eseguiti con l’avanzamento tradizionale, con frese, con frese puntuali, con lo scudo, ecc.

Convenzione per i lavori in sotterraneo

supplementi per lavori in sotterraneo giusta l’articolo 53 capoverso 2 CNM sono i seguenti:

  1. Classe 1: CHF 5.– all’ora per le seguenti categorie di lavoro: abbattimento, scavo, lavori di sicurezza compresa la posa di avanzamenti speciali (conci), isolamenti, opere di prosciugamento e iniezioni (ad eccezione dei casi previsti nella classe 2), opere in calcestruzzo per il rivestimento esterno ed interno e per costruzioni a esso collegate;
  2. Classe 2: CHF 3.– all’ora per i lavori di finitura, quando non è necessario un rivestimento o l’opera è già rivestita nella zona di lavoro. Per lavori di finitura si intendono in particolare: strato di fondazione, delimitazioni, pavimentazioni, posa di elementi prefabbricati e finiti, come pure i lavori di finitura interna delle caverne indipendenti dal rivestimento nonché (nelle gallerie stradali) le iniezioni effettuate dopo la realizzazione del rivestimento interno e le canalizzazioni eseguite contemporaneamente agli strati di fondazione.

Per il risanamento di gallerie, i supplementi per lavori in sotterraneo giusta capoverso 1 lettera a e b del presente articolo sono dovuti nei seguenti casi e indipendentemente dal fatto che la loro esecuzione originaria sia avvenuta con procedimento in sotterraneo o a cielo aperto:

  1. Il supplemento della classe 1 è dovuto esclusivamente per lavori di abbattimento, ampliamento e ricostruzione che comportano un contatto con la roccia, secondo quanto definito nel capoverso 1 lettera a del presente articolo e in ogni caso per tutta la lunghezza della galleria;
  2. Il supplemento per la classe 2 è dovuto per i lavori definiti nel capoverso 1 lettera b del presente articolo per tutta la lunghezza della galleria, ma a condizione che la lunghezza della galleria sia pari o superiore a 300 m.

Articoli 52 e 53; Appendice 10: articolo 16

Orario di lavoro

Definizione di orario di lavoro

Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro.
Non è considerato orario di lavoro:

  1. il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro. (...)
  2. la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.

Un contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e deve stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore di lavoro settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio, ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali)

Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore dal 1°maggio al 30 aprile dell’anno seguente (anno di conteggio), durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc.

Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni: 7 = 52,14 settimane × 40,5 ore).

Le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assenza individuali dovuti a malattia, infortunio o altri motivi vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale vigente o in base al calendario di lavoro sezionale applicato presso la sede dell’impresa.

Se un lavoratore inizia o cessa l’attività durante l’anno, il tempo di lavoro viene calcolato pro rata in base al calendario di lavoro aziendale o sezionale vigente. Per i lavoratori con salario mensile, le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali di cui al capoverso 2 del presente articolo vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base alla fine del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile

Orario di lavoro settimanale

Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale): l’orario di lavoro settimanale per il successivo anno di conteggio viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine di aprile. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 3 del presente articolo. Le Commissioni professionali paritetiche mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro (...). Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d’impiego, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali. Se necessario, essi possono scostarsi dal capoverso 3 del presente articolo in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari o per parti d’impresa o unità che dedicano oltre il 60% del tempo di lavoro alla posa di pavimentazioni. Il calendario di lavoro aziendale non può superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione) e deve essere consegnato a detta Commissione entro metà maggio.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale: l’orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:

  1. minimo 37,5 ore settimanali (= 5 × 7,5 ore); e
  2. massimo 45 ore settimanali (= 5 × 9 ore).

Su richiesta dei datori di lavoro, i calendari di lavoro annuali sezionali o aziendali possono inoltre comprendere fino a cinque giorni a zero ore (giorni di compensazione). La commissione paritetica competente può prevedere ulteriori giorni a zero ore. (...)

Scostamenti: in caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il capoverso 3 del presente articolo e il numero massimo di ore annuali. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Modalità: la modifica a posteriori del calendario di lavoro a tenore del capoverso 4 del presente articolo può sortire effetti solo in un’ottica futura. Ai lavoratori deve essere garantito il diritto di essere consultati in conformità all’articolo 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l’articolo 69 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.

Gestione delle ore perse non lavorate: se a posteriori il lavoro supplementare da compiere risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest’ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell’anno di conteggio, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Per il riporto delle ore in difetto si applica l’articolo 28 capoverso 2.

Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la Commissione

Lavori in sotterraneo

L’orario di lavoro massimo annuale viene stabilito in conformità all’articolo 26 CNM; l’orario di lavoro massimo settimanale viene stabilito in conformità all’articolo 27 e segg. CNM, e alle norme della legge sul lavoro, fatto salvo l’articolo 11 di questa convenzione addizionale (piani delle sciolte).

I calendari di lavoro per i singoli cantieri vengono fissati dalle imprese e devono essere notificati con sufficiente anticipo alla CP-LS prima dell’inizio del lavoro e rinnovati di anno in anno. In mancanza di un calendario di lavoro, la CP-LS provvede a fissare per il cantiere interessato un calendario di lavoro. L’orario di lavoro per i lavori in sotterraneo comprende le ore prestate sul luogo di lavoro e un’eventuale pausa sul posto, quando non è possibile o non è previsto il ritorno al portale a metà della sciolta.

Per tempo di tragitto si intende il tempo necessario al lavoratore per recarsi dal portale del tunnel al luogo di lavoro. Questo tempo, eventualmente insieme al tempo di viaggio (...) è soggetto a retribuzione con il salario base. Il totale delle ore annuali può essere aumentato del tempo di tragitto, al massimo però fino a 2300 ore all’anno (somma del tempo di tragitto e del tempo di lavoro).

Quale posto di raccolta (...) va considerato di regola il campo base o il centro alloggi del cantiere. (...)

Genio civile speciale

Si applicano le disposizioni del CNM in materia di orari di lavoro. Il calendario di lavoro per ogni singolo cantiere viene stabilito dall’impresa o eventualmente dal consorzio. Il calendario di lavoro deve essere presentato per tempo prima dell’inizio dei lavori, rispettivamente rinnovato puntualmente ogni anno presso:

  1. la Commissione paritetica professionale locale del luogo in cui si trova il cantiere; o
  2. la Commissione paritetica professionale per i lavori in sotterraneo, se si tratta di opere collegate a lavori in sotterraneo ai sensi della "Convenzione per i lavori in sotterraneo".
Taglio del calcestruzzo

A causa delle condizioni particolari nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo i rispettivi articoli del CNM sull’orario di lavoro (art. 25, 26 (...)) vengono sostituiti e integrati dalle seguenti disposizioni:

L’orario di lavoro annuale dovuto è per il personale dei cantieri di 2030 ore. Per gli altri lavoratori vale la regolamentazione dell’orario di lavoro prevista dal CNM.

Per i lavoratori che dal deposito o da casa si recano sul posto di lavoro (cantiere) e/o dallo stesso luogo di lavoro tornano al deposito o a casa, l’attività svolta sul luogo di lavoro vale come orario di lavoro dovuto ai sensi del capoverso 2 del presente articolo.

Sono parimenti considerati orario di lavoro ai sensi del capoverso 2 del presente articolo:

  • eventuali lavori di preparazione e di conclusione nel deposito;
  • il tempo di viaggio tra due o più luoghi di lavoro nello stesso giorno.
Convenzione addizionale «Ginevra»

Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  1. La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.
  2. È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
  3. Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.
  4. Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.

Articoli 25, 26 e 27.1, 27.3 – 27.7; Appendice 10: articoli 10, 12 e 13; Appendice 11: articoli 4.1 – 4.3 e 4.5; Appendice 13: articolo 1.1

Lavoro straordinario / ore supplementari

Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari, mentre le ore eseguite in meno sono considerate ore in difetto. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici. L'impresa può scegliere una delle seguenti varianti (cpv. 2), ma è tenuta a comunicare tale scelta in modo vincolante entro la fine di aprile di ogni anno alla Commissione paritetica. La variante selezionata ha validità almeno per un anno di conteggio. Se non viene effettuata alcuna scelta, trova applicazione la variante a).

Tutte le ore prestate che eccedono le 48 ore danno diritto a un supplemento del 25%. Tra le ore eccedenti le 48 ore, massimo 2 possono essere trasferite sul nuovo conto, mentre le ore restanti devono essere retribuite nel mese successivo con il salario base e con il supplemento. Il supplemento deve in ogni caso essere versato nel mese seguente. Complessivamente, tuttavia, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a: 

  1. 100 ore nella variante a)
  2. e a 80 ore nella variante b).

Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base. Nella variante b) le ore in difetto alla fine del mese possono essere riportate sul nuovo conto fintantoché il saldo complessivo di 20 ore in difetto non venga superato. Ulteriori ore in difetto decadono a carico del datore di lavoro, purché egli non dimostri che sono imputabili a una colpa del lavoratore.

Il limite di 25 ore si applica indistintamente a tutti i rapporti di lavoro a partire da un grado di assunzione del 70%.

Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere. Onde evitare i lavori in caso di canicola o di maltempo, la compensazione può anche essere disposta su base oraria.

Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, a fine aprile il saldo rimanente dovrà essere retribuito con il salario base e un supplemento del 25%. Per il riporto delle ore in difetto si applica il capoverso 2 del presente articolo, a condizione che venga mantenuto il sistema di conteggio secondo la variante b).

In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno di conteggio, occorre effettuare il calcolo pro rata dell’orario annuale di lavoro e procedere analogamente a quanto previsto dal capoverso 5 del presente articolo.

Ore in difetto (ore mancanti) possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore e se l’ammontare è congruo.

I supplementi ai sensi dell’articolo 28 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell’articolo 50 (lavoro notturno temporaneo), dell’articolo 29 capoverso 3 (lavoro di sabato) e dell’articolo 51 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Articoli 28 e 48.3

Contratto di lavoro

Live-In: Definizione dell’incarico e obbligo di documentazione

Il datore di lavoro valuta sistematicamente il fabbisogno di assistenza del committente e, sulla base di questa valutazione, redige per iscritto un mansionario.
Il mansionario viene valutato mensilmente e, se necessario, adeguato secondo il articolo 2.1.
I lavoratori sono tenuti a documentare per iscritto le attività svolte al di fuori del mansionario e a comunicarle al datore di lavoro al più tardi alla fine del mese o della missione.

All’inizio del rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice deve essere  consegnata una copia del CCL per il prestito di personale con l’allegato “live-in” e del contratto di lavoro.

Live-In: Modello di orario di lavoro

L’orario di lavoro, il servizio di reperibilità e il tempo libero devono essere regolati nel contratto di missione.

CCL per il settore del prestito di personale: Appendice 4: articoli 2.1–2.4 e 6

Periodo di prova

Live-In

In deroga agli art. 5 e 10 CCL per il prestito di personale, una nuova missione presso lo stesso datore di lavoro e azienda acquisitrice non comporta mai un nuovo periodo di prova.

Una nuova missione presso lo stesso datore di lavoro ma in una nuova azienda acquisitrice comporta un nuovo periodo di prova di massimo 3 settimane, fermo restando che il periodo di prova non può superare la durata del primo turno o i 2/3 della durata della missione a tempo determinato. Dopo il periodo di prova si applicano i termini di disdetta secondo l’articolo 12.1. Questi periodi di prova ridotti si applicano solo dopo la scadenza del primo periodo di prova di 3 mesi.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11; Appendice 4: articoli 12.2 e 12.3

Vacanze

Categoria d'età Numero di giorni di vacanze
Fino al compimento del 20° anno d’età 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Dal 21° anno d’età fino al 50° anno compiuto 5 settimane (= 25 giornate lavorative)
Dal 50° anno compiuto 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Lavoratori con salario orario 10,6% (= 5 settimane) e 13,0% (= 6 settimane)

giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.

Periodo delle vacanze, godimento delle vacanze
Periodo delle vacanze: il periodo delle vacanze va concordato con sufficiente anti-ipo tra il datore di lavoro e il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore.
 
Vacanze collettive: la data di eventuali vacanze collettive va discussa a tempo debito con i lavoratori o con la loro rappresentanza nell’impresa.
 
Articoli 31, 32.1 et 31.3

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore a tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore a tre mesi spetta di diritto un’indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate: 

Occasione Giorni compensati
Proscioglimento dall’obbligo militare ½ giornata. Qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello di ispezione sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore ha diritto a una giornata intera
Matrimonio del lavoratore 1 giorno
Congedo di paternità in caso di nascita di un figlio 10 giorni. Il congedo di paternità è disciplinato dall’art. 329g CO. L’indennità per perdita di guadagno (IPG) spetta al datore di lavoro
Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge, partner registrato o figlio) 3 giorni
Decesso di fratelli, genitori o suoceri 3 giorni
Trasloco della propria economia domestica se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno

 

Durante le assenze menzionate al capoverso 1 del presente articolo, le ore di lavoro effettivamente perse sono compensate con il pagamento del salario che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato quel giorno (secondo il calendario della durata del lavoro in vigore).

L’indennità viene corrisposta alla fine del periodo retributivo durante il quale si sono avute queste assenze inevitabili.


Articolo 35

Giorni festivi retribuiti

Giorni festivi indennizzabili

I lavoratori hanno diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati giorni festivi che ricorrono in giorni di lavoro. (…) La Commissione professionale paritetica competente fissa le festività indennizzabili (almeno otto giorni festivi all’anno), da retribuirsi a condizione che cadano in un giorno di lavoro. I giorni festivi indennizzati vanno pure bonificati quando cadono durante le vacanze.

Indennità per i lavoratori a salario orario

Per il calcolo dell’indennità per i giorni festivi fanno stato le ore ai sensi dell’articolo 26 capoverso 3, da retribuire con il salario base. Il versamento dell’indennità viene effettuato alla chiusura del periodo di paga in cui cade il giorno festivo.

Diritto all’ indennità: il lavoratore matura il diritto all’indennità per i giorni festivi a condizione che abbia lavorato nell’impresa almeno una settimana prima del giorno festivo. Il diritto decade qualora il lavoratore:

  1. sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;
  2. sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;
  3. percepisca, per il giorno festivo, prestazioni assicurative da parte di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, dalla Suva o dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Lavoratori stagionali e dimoranti temporanei

I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che nel relativo anno civile hanno prestato la loro opera per almeno sette mesi nella stessa impresa ricevono, come premio di fedeltà, un’indennità per i giorni festivi che cadono tra Natale e Capodanno (tuttavia al massimo due giorni) a condizione che non cadano in un giorno non lavorativo.

Indennità percentuale

In alternativa è possibile concordare per iscritto un’indennità percentuale per i giorni festivi. Fa stato la percentuale definita annualmente dalla Commissione professionale paritetica competente. L’indennità viene corrisposta insieme al salario mensile. Il metodo di indennizzo prescelto non può essere modificato nel corso dell’anno.

Genio civile speciale

Giorni festivi indennizzabili: i giorni festivi indennizzabili corrispondono alle norme vigenti nel luogo del cantiere in conformità con l’articolo 34 CNM.

Indennità forfetaria: invece di pagare i giorni festivi come previsto al capoverso 1 del presente articolo, le imprese hanno la possibilità di versare un’indennità forfetaria pari al tre per cento del salario (3%). Questa rimunerazione copre interamente il diritto all’indennità per perdita di guadagno nei giorni festivi previsti dalla legge.

Convenzione addizionale «Ginevra»

Ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 del CNM, i lavoratori hanno diritto a un’indennità per perdita di guadagno per i 9 giorni festivi seguenti: 1° gen-naio, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Digiuno ginevrino, Natale e 31 dicembre.

Il 1° maggio e i venerdì dell’Ascensione e del Digiuno ginevrino sono giorni non lavorativi che vanno compensati nell’ambito del calendario di lavoro.

Chiusura generale dei cantieri: Salvo casi eccezionali, i cantieri sono chiusi il sabato e la domenica, nel ponte di fine anno, nei giorni festivi, il 1° maggio e i venerdì dell’Ascensione e del Digiuno ginevrino.

Articolo 34; Appendice 11: articolo 9; Appendice 13: articolo 1.4

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Pensionamento anticipato

Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Eccezione: settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2025: max. CHF 41.50 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 12.10
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 13.65
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'047.50


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Contributi al pensionamento anticipato

Il contributo dei lavoratori corrisponde all'1,5% del salario determinante. A titolo di contributo al risanamento viene prelevato un importo aggiuntivo pari allo 0,5% fino al 31.12.2019 (totale 2,0%) e allo 0,75% dal 01.01.2020 (totale 2,25%) del salario determinante di ogni lavoratore assoggettato. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.

Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 6% del salario determinante.

CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (PEAN): Articolo 8

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



Live-In: Tutela della salute e della personalità

I datori di lavoro devono rispettare e proteggere la personalità dei lavoratori nel rapporto di lavoro, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore/la lavoratrice non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi.
Devono adottare le misure necessarie per la protezione della vita, della salute e dell’integrità personale:

  1. Informare e formare le aziende acquisitrici e i lavoratori, prima dell’inizio dell’incarico, sui loro diritti e doveri in materia di molestie sessuali e aggressioni, con modalità diverse dalla semplice consegna di materiale scritto.
  2. Garantire, in applicazione dell’articolo 10, che presso le aziende acquisitrici vi siano spazi di ritiro per i lavoratori.
  3. Le parti sociali incaricano un centro di consulenza neutrale e qualificato, al quale i lavoratori possono rivolgersi in qualsiasi momento.
  4. Promuovere la formazione continua specifica per la professione tramite temptraining.

 

  1. Se il lavoratore/lavoratrice si sente leso/a nella propria integrità personale, vittima di molestie sessuali o di aggressione, ha il diritto di rivolgersi al centro di consulenza menzionato all’art. 11.1, lett. c.
  2. Se il datore di lavoro viene informato di aggressioni, molestie sessuali o violazioni dell’integrità personale, deve adottare misure adeguate di protezione. I risultati delle verifiche e le misure adottate devono essere documentati nel fascicolo personale, al quale la lavoratrice ha diritto di accesso e copia.
  3. Se la lavoratrice rende credibile un'aggressione violenta, una molestia sessuale o un'altra grave violazione della personalità che renda inaccettabile la permanenza sul luogo di lavoro, il datore di lavoro deve mettere immediatamente a disposizione un alloggio esterno adeguato oppure farsi carico dei relativi costi. Sono considerate credibili, in ogni caso, le azioni segnalate a un centro di consulenza ai sensi dell’art. 11.1, lett. c o denunciate alle autorità. Il diritto al salario e all’alloggio sostitutivo sussiste fino a una nuova missione o alla fine del rapporto di lavoro. Se vengono sollevate accuse false in modo abusivo e contro il miglior sapere, il diritto al salario e all’alloggio sostitutivo può essere revocato ai sensi del CO (o del diritto civile). Restano riservate ulteriori pretese di diritto civile.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26; Annexe 4: articoli 11.1 et 11.2

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

Live-In

In deroga agli art. 5 e 10 CCL per il prestito di personale, le missioni presso lo stesso datore di lavoro entro dodici mesi sono sommati per il calcolo del termine di disdetta. Restano riservati i termini di disdetta durante il periodo di prova (vedi cifra 12.3 dell’allegato e art. 11 cpv. 1 del CCL per il prestito di personale).

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11; Appendice 4: articolo 12.1

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Organi paritetici

Le parti contraenti

Esse affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restante che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Keller & Co SA.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Kessler & CO SA.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRI), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure  dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. I dettagli sono  riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la  CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli  delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione. 

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

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